Sentenza n. 9403/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Pubblica rep. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, notificata in data 11 dicembre 2025, avente ad oggetto "Revoca di aggiudicazione […] - Rif. Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, con più operatori economici, per l'affidamento di appalti integrati aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a completamento del Piani Attuativi di Roma Capitale suddiviso in n. 3 lotti della durata di 48 mesi"; - della comunicazione ricevuta in data 11 dicembre 2025 da parte di Roma capitale Dipartimento Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia, con la quale si notiziava la ricorrente dell'intervenuta revoca dell'aggiudicazione; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione prot. -OMISSIS- del 12 novembre 2025; - ove occorrer possa, della determina dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del giorno 1 agosto 2025 prot. n. -OMISSIS- di multi-aggiudicazione dell'accordo quadro; - ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 13 agosto 2025 numero protocollo -OMISSIS-; - ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. -OMISSIS- del 18 settembre 2025, numero protocollo -OMISSIS-; - ove occorrer possa, della lex specialis di gara; - ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara; - ove occorrer possa, di ogni parere o nota comunque denominata acquisita dalla Stazione appaltante ai fini del procedimento di revoca dell'aggiudicazione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; nonché per la dichiarazione - di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di accordo quadro e dei conseguenti ordinativi eventualmente stipulati con altri operatori economici (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, c.p.a.), per la condanna - dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione del lotto 3 di un accordo quadro per appalti integrati di opere di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La società, aggiudicataria del lotto 3 di un accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023, ha impugnato la revoca disposta da Roma Capitale dopo che la stazione appaltante aveva rilevato la messa in liquidazione volontaria dell’impresa, la nomina di un nuovo rappresentante e liquidatore e l’esistenza, a carico di quest’ultimo, di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta. La revoca era stata motivata mediante il richiamo all’illecito professionale grave di cui all’art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023 e alla mancata comunicazione tempestiva delle circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 98, comma 5. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’insussistenza dell’omissione informativa, richiamando il principio once only, la conoscibilità dei dati tramite banche dati e FVOE e la comunicazione delle modifiche societarie prima della stipula, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e sviamento. Con il secondo motivo ha sostenuto che la stazione appaltante avesse erroneamente qualificato il patteggiamento come sentenza penale di condanna e che, per l’illecito professionale relativo alla bancarotta, l’art. 98, comma 6, lett. h), non contempla la sentenza ex art. 444 c.p.p. tra i mezzi di prova adeguati. Con il terzo motivo ha dedotto la decorrenza del triennio di rilevanza dell’illecito. Con il quarto motivo ha denunciato l’omessa valutazione della concreta gravità del fatto e della sua incidenza sull’affidabilità e integrità dell’impresa, considerando la natura della pronuncia, l’assenza di pene accessorie, la sospensione condizionale e il fatto che le condotte fossero state commesse dal liquidatore quale sindaco di altra società negli anni 2018-2019.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva la produzione documentale depositata da Roma Capitale il 30 aprile 2026, ritenendo invece tempestive le memorie ex art. 73 c.p.a. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva assimilato erroneamente la sentenza di patteggiamento a una sentenza penale di condanna definitiva. L’art. 98 d.lgs. 36/2023 configura l’illecito professionale grave come fattispecie tipica e tassativa, individuando sia gli illeciti rilevanti sia i mezzi di prova adeguati. Per la bancarotta fraudolenta prevista dall’art. 98, comma 3, lett. h), l’art. 98, comma 6, lett. h), indica tassativamente la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale irrevocabile, la condanna non definitiva e i provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, senza includere la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. La sentenza di patteggiamento, pertanto, non poteva essere utilizzata per dimostrare l’illecito professionale grave relativo alla bancarotta fraudolenta. Non era possibile integrare analogicamente l’elenco, anche perché la sentenza di patteggiamento è espressamente contemplata per altra fattispecie, quella dell’art. 98, comma 3, lett. g), mentre non lo è per la lett. h). Poiché la revoca era fondata esclusivamente sul patteggiamento, l’atto è stato annullato per violazione dell’art. 98 d.lgs. 36/2023. Il TAR ha precisato che, in sede di riedizione del potere, la stazione appaltante potrà verificare l’eventuale esistenza di precedenti provvedimenti cautelari reali o personali, astrattamente idonei quali mezzi di prova ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. h). Non è stata esaminata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, poiché Roma Capitale aveva dichiarato che non erano stati stipulati contratti né adottati atti successivi alla revoca. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
Disciplina l’accordo quadro utilizzato per la procedura di affidamento oggetto della controversia.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Riguarda le cause di esclusione automatica; la bancarotta fraudolenta non è stata ritenuta, nel caso concreto, una causa di esclusione automatica.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
“illecito professionale grave […] dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati”; “all’art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”
La disciplina rinvia all’art. 98 per la definizione tassativa degli illeciti professionali gravi e dei mezzi di prova adeguati.
art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023
L’esclusione richiede la compresenza delle condizioni previste dalla norma, inclusi un illecito professionale tipico e gli adeguati mezzi di prova indicati dal comma 6.
art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023
“costituisce illecito professionale la contestata o accertata commissione […] di taluno dei seguenti reati consumati: […] bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta”
Individua la bancarotta fraudolenta consumata tra gli illeciti professionali rilevanti, ma la relativa dimostrazione resta soggetta ai mezzi di prova tassativi del comma 6, lett. h).
art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023
La violazione degli obblighi informativi può costituire elemento di supporto alla valutazione della gravità dell’illecito professionale, ma non sostituisce la necessità di un mezzo di prova adeguato.
art. 98, comma 6, lett. h), d.lgs. 36/2023
“la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale”
L’elenco dei mezzi di prova per l’illecito professionale connesso alla bancarotta fraudolenta è tassativo e non comprende la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, priva di misure accessorie nel caso concreto, non è utilizzabile come mezzo di prova dell’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023.
art. 73 c.p.a.
Le memorie depositate da Roma Capitale sono state ritenute tempestive.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale rito applicabile alla controversia in materia di contratti pubblici; la domanda di subentro era stata prospettata ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 98 d.lgs. 36/2023, l’illecito professionale grave è una fattispecie tipica e tassativa: la stazione appaltante può valorizzare soltanto gli illeciti indicati dal comma 3, i mezzi di prova previsti dal comma 6 e i criteri motivazionali stabiliti dalla norma.
- Per l’illecito professionale relativo alla bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. 36/2023, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce mezzo di prova adeguato, perché non è inclusa nell’elenco tassativo dell’art. 98, comma 6, lett. h).
- La sentenza di patteggiamento può essere valorizzata per una fattispecie di illecito professionale soltanto quando la relativa disposizione dell’art. 98, comma 6, la contempla espressamente; la sua previsione per una diversa ipotesi non consente un’estensione analogica alla bancarotta fraudolenta.
- L’omissione o incompletezza degli obblighi informativi dell’operatore economico può concorrere alla valutazione della gravità dell’illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023, ma non può colmare l’assenza di un mezzo di prova tassativamente richiesto dall’art. 98, comma 6.
- È illegittima la revoca dell’aggiudicazione fondata esclusivamente su una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, qualora la stazione appaltante non individui altro mezzo di prova tra quelli tassativamente previsti dall’art. 98, comma 6, lett. h), d.lgs. 36/2023.
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