Ordinanza n. 449/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n.9650 del 2 luglio 2025, col quale la Stazione unica appaltante (SUA) della Regione Calabria ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato i lotti della procedura aperta denominata “Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria […]” - limitatamente alla parte in cui è stato aggiudicato il Lotto n. 69 - CIG B4BE7DBE49 - alla Giochemica s.r.l.; - di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare: del verbale di gara del 12 maggio 2025, nella parte in cui, per il lotto 69, è stata ammessa e valutata l'offerta economica di Giochemica; della relazione sull'istruttoria del RUP del 18 giugno 2025, nella quale si dà atto dell'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, del d.lgs n. 36/2023 in favore di Giochemica s.r.l.; della documentazione trasmessa da Giochemica s.r.l. a seguito di detto soccorso; del successivo, e non conosciuto, provvedimento con cui tale documentazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'ammissione dell'offerta per il Lotto 69; infine, dell'eventuale contratto/convenzione stipulato/a con Giochemica srl per il Lotto 69, di cui non sono noti gli estremi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Regione Calabria e la società Giochemica s.r.l. per il Lotto 69 e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna al risarcimento del danno sia in forma specifica, mediante subentro nell'esecuzione del contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva la valutazione equitativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza istruttoria che aveva disposto una verificazione tecnica sull'equivalenza dei prodotti offerti dall'aggiudicataria nel lotto 69
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 69 della procedura aperta indetta dalla Stazione unica appaltante della Regione Calabria in favore di Giochemica s.r.l., deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità e l'incompletezza dell'offerta dell'aggiudicataria, nonché il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a., affidata a un dirigente indicato dall'AIFA, per accertare se i prodotti offerti dall'aggiudicataria fossero equivalenti a quelli richiesti dal capitolato, con particolare riferimento all'efficacia virucida rispetto al Coronavirus SARS-CoV-2 nei tempi di reazione indicati. Con istanza ex art. 177 c.p.c. e art. 39 c.p.a., la ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria, ritenendo erroneo il presupposto dell'accertamento e superflua la verificazione, oppure, in subordine, la modifica del quesito. Ha sostenuto che la verificazione presupporrebbe erroneamente l'ammissibilità e la completezza dell'offerta dell'aggiudicataria; che il quesito potrebbe comportare una sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica; e che, in applicazione della ragione più liquida e del principio di economia processuale, avrebbero dovuto essere esaminate preliminarmente le censure relative alla documentazione essenziale e ai requisiti tecnici minimi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria. Ha chiarito che la verificazione era stata disposta perché il Collegio aveva ritenuto necessaria l'acquisizione di valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, conformemente alla disciplina processuale applicabile. La disposizione della verificazione non anticipa le decisioni di merito sull'ammissibilità dell'offerta o sulla fondatezza delle censure e non vincola il giudice agli esiti dell'accertamento, che saranno valutati nella successiva udienza pubblica, nel pieno contraddittorio e nei limiti del sindacato giurisdizionale. Quanto alla modifica del quesito, il Collegio ha ritenuto che l'accertamento della completezza documentale possa essere svolto direttamente dal giudice, senza necessità di verificazione, mentre la verifica del rispetto dei requisiti tecnici minimi è già ricompresa nel quesito sull'equivalenza dei prodotti. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori mediante verificazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice amministrativo.
art. 63, comma 4, c.p.a.
La verificazione può essere disposta quando occorre acquisire valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche.
art. 177 c.p.c.
Richiamato quale fondamento dell'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili al processo amministrativo.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati nelle domande originarie di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento in forma specifica, ma non oggetto della decisione sull'istanza istruttoria.
Massime di principio
- La disposizione di una verificazione tecnica non implica una valutazione anticipata del giudice sull'ammissibilità dell'offerta o sulla fondatezza delle censure di merito, né vincola il Collegio agli esiti dell'accertamento.
- La verificazione è legittimamente disposta quando la decisione richiede valutazioni specialistiche che il giudice non può compiere senza l'ausilio di competenze tecniche; il relativo accertamento deve comunque rimanere funzionale al sindacato giurisdizionale e non può tradursi in una sostituzione dell'amministrazione nelle valutazioni discrezionali.
- L'accertamento della completezza formale della documentazione prodotta in gara costituisce, di regola, una verifica giuridico-documentale direttamente esercitabile dal giudice e non richiede l'espletamento di una verificazione tecnica.
- Quando il quesito affidato al verificatore richiede di accertare l'equivalenza dei prodotti rispetto a quelli previsti dalla lex specialis, esso può ricomprendere anche la verifica del rispetto dei requisiti tecnici minimi del capitolato, se tale verifica è logicamente necessaria per il giudizio di equivalenza.
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