Regolamento (UE) 2026/530
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 della Commissione, del 10 marzo 2026, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un intervento eccezionale dell’Unione a favore dell’Ungheria per attenuare gli effetti economici dei focolai di afta epizootica del 2025 sui settori ovino e suino. La partecipazione UE è fissata al 60 % delle spese ammissibili, entro un massimale complessivo di 434 970 EUR e con importi forfettari o massimi per capo. Il testo disciplina in modo puntuale condizioni di ammissibilità, controlli, limiti temporali e divieto di doppio finanziamento.
Misure eccezionali di sostegno, con cofinanziamento UE, per i mercati delle carni ovine e suine in Ungheria colpiti dai focolai di afta epizootica del 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in Ungheria e riguarda esclusivamente le spese sostenute dallo Stato membro per sostenere i mercati delle carni ovine e suine gravemente colpiti dai focolai di afta epizootica confermati e notificati tra il 6 marzo 2025 e il 17 aprile 2025. Sono interessate solo le aziende di allevamento di ovini e suini ubicate nelle zone regolamentate individuate nelle decisioni di esecuzione UE richiamate nell’allegato, e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti. Sono escluse le spese sostenute dopo il 31 agosto 2026, nonché gli animali o prodotti già compensati da aiuti di Stato, assicurazioni o altri finanziamenti dell’Unione a titolo del regolamento (UE) 2021/690.
Misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno del mercato a favore dell’Ungheria, adottata in risposta ai focolai di afta epizootica confermati e notificati tra il 6 marzo 2025 e il 17 aprile 2025. La Commissione richiama il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e sottolinea che le misure nazionali veterinarie e di polizia sanitaria hanno provocato perdite economiche non compensabili tramite altri strumenti dell’Unione.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che l’Ungheria ha adottato tempestivamente misure di controllo, monitoraggio e prevenzione, nonché zone di protezione e sorveglianza, ai sensi della normativa UE in materia di sanità animale e delle decisioni di esecuzione elencate nell’allegato. Tali misure hanno inciso sui produttori ovini e suini, causando in particolare la perdita di valore degli ovini da ingrasso che non hanno potuto essere commercializzati come agnelli leggeri nel periodo pasquale e perdite economiche dovute all’allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso dei suini. La misura è configurata come intervento circoscritto nel tempo e nello spazio, finalizzato a evitare sovracompensazioni, doppio finanziamento e un uso eccedente della riserva agricola.
Ambito soggettivo, territoriale e temporale
La partecipazione finanziaria dell’Unione riguarda esclusivamente le spese sostenute dall’Ungheria per sostenere i mercati delle carni ovine e suine colpiti dai focolai di afta epizootica del 2025. L’ammissibilità è limitata alle aziende di allevamento di ovini e suini situate nelle zone regolamentate indicate nella legislazione dell’Unione richiamata nell’allegato, e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria connesse ai focolai. Sono espressamente escluse le spese sostenute dopo il 31 agosto 2026; il regolamento precisa inoltre che i pagamenti effettuati dopo tale data non sono in alcun caso ammissibili al finanziamento dell’Unione.
Regole di finanziamento e massimali
L’Unione partecipa al 60 % delle spese ammissibili sostenute dall’Ungheria. Il massimale complessivo della partecipazione UE è fissato in 434 970 EUR. Il regolamento distingue due voci di compensazione:
- per le perdite dovute ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa delle restrizioni di movimento nelle zone regolamentate, si applica un importo forfettario di 1,18 EUR al giorno per suino, fino a un massimo di 28 441 capi;
- per la perdita di valore degli ovini nelle zone regolamentate, si applica un importo massimo di 57 553 EUR, fino a un massimo di 1 071 capi.
Il testo prevede una certa flessibilità: se il numero di animali ammissibili supera le soglie stimate per ciascuna voce, le spese possono essere adeguate per voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
Condizioni di ammissibilità e divieto di doppio finanziamento
Le spese sono ammissibili solo se:
- si riferiscono al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato;
- riguardano aziende ubicate nelle zone regolamentate;
- sono state versate ai beneficiari dall’Ungheria entro il 31 agosto 2026;
- non hanno già beneficiato di alcun indennizzo mediante aiuti di Stato o assicurazioni;
- non hanno ricevuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
Il regolamento insiste quindi sul divieto di doppio finanziamento e sul fatto che la compensazione UE è subordinata all’assenza di altre forme di ristoro per le medesime perdite.
Controlli, verifiche e recupero degli importi
L’Ungheria è tenuta a effettuare controlli amministrativi e controlli in loco secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, deve verificare:
- l’ammissibilità del richiedente;
- per ciascun richiedente ammissibile, l’ammissibilità, i quantitativi e il valore della perdita effettiva di produzione;
- che il richiedente non abbia ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite oggetto del regolamento.
Una volta completati i controlli amministrativi, i pagamenti possono essere effettuati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco, che tuttavia devono essere ultimati entro sei mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura mira a sostenere eccezionalmente il mercato delle carni ovine e suine in Ungheria, duramente colpito dai focolai di afta epizootica del periodo 6 marzo 2025-17 aprile 2025.
Partecipazione finanziaria dell’Unione
L’Unione partecipa nella misura del 60 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Ungheria. Il massimale complessivo della partecipazione UE è pari a 434 970 EUR.
Condizioni di ammissibilità delle spese
Sono ammissibili solo le spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria richiamate nell’allegato, alle aziende ubicate nelle zone regolamentate, e solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati dall’Ungheria entro il 31 agosto 2026. È inoltre necessario che gli animali o prodotti interessati non abbiano beneficiato di compensazioni da aiuti di Stato, assicurazioni o finanziamenti UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
Esclusione delle spese successive al 31 agosto 2026
Nessuna spesa sostenuta dall’Ungheria dopo il 31 agosto 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa rappresentata.
Importi massimi e criteri di calcolo
Per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini si applica un importo forfettario di 1,18 EUR al giorno per suino, fino a un massimo di 28 441 capi. Per la perdita di valore degli ovini nelle zone regolamentate si applica un importo massimo di 57 553 EUR, fino a un massimo di 1 071 capi.
Flessibilità in caso di superamento delle soglie stimate
Se il numero di animali ammissibili supera i massimali per voce, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce, anche eccedendo l’ammontare ottenuto con il numero massimo previsto, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.
Controlli e verifiche nazionali
L’Ungheria deve svolgere controlli amministrativi e in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. Deve verificare l’ammissibilità dei richiedenti, l’ammissibilità, i quantitativi e il valore della perdita effettiva di produzione, nonché l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.
Pagamenti, controlli in loco e recuperi
I pagamenti possono essere effettuati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco, che devono comunque essere ultimati entro sei mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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