Regolamento (UE) 2026/561
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/561 della Commissione, del 9 marzo 2026, recante 354esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 per dare attuazione alla decisione del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 27 febbraio 2026. La modifica consiste nel depennamento dall’allegato I di una specifica entità collegata ad ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, con conseguente cessazione dell’applicazione delle misure restrittive previste per tale voce. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Depennamento di una persona giuridica/gruppo dall’elenco delle misure restrittive del regolamento (CE) n. 881/2002 in materia ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che è l’elenco soggetto al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’intervento riguarda specificamente la cancellazione di una voce dall’elenco e, quindi, incide sull’applicazione delle misure restrittive nei confronti del soggetto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Depennamento dall’elenco sanzionatorio UE per soggetti associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/561 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive UE nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica è adottata per allineare l’elenco europeo a una decisione del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 27 febbraio 2026, che ha disposto la cancellazione di una voce dall’elenco sanzionatorio.
Base normativa e contesto
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 5. I considerando ricordano che l’allegato I del regolamento del 2002 contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Poiché il Comitato sanzioni ONU ha deciso il depennamento di una voce, la Commissione procede all’aggiornamento dell’allegato UE corrispondente.
Modifica dell’allegato I: depennamento della voce
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sopprime la voce relativa a "AAl-Nusrah Front for the People of the Levant", comprensiva di numerosi alias, tra cui:
- Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)
- Jabhat al-Nusrah / Al-Nusra Front
- Jabhat Fath al Sham / Fateh al-Sham Front
- Front for the Conquest of Syria/the Levant
- altri alias elencati nel testo
Sono inoltre riportate informazioni descrittive sulla voce cancellata: operatività nella Repubblica araba siriana e in Iraq, precedente iscrizione come alias di Al-Qaeda in Iraq tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014, e data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 14 maggio 2014.
Effetti pratici della cancellazione
La depennazione comporta che il soggetto indicato non risulta più incluso nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con il venir meno dell’applicazione delle misure restrittive previste per tale voce nell’ambito del sistema sanzionatorio UE disciplinato da tale regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, una voce è depennata dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Depennamento della voce relativa ad AAl-Nusrah Front for the People of the Levant
L’allegato del regolamento di esecuzione cancella dall’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" la voce "AAl-Nusrah Front for the People of the Levant", con numerosi alias, tra cui Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), Jabhat al-Nusrah, Al-Nusra Front, Jabhat Fath al Sham, Fateh al-Sham Front e Front for the Conquest of Syria. Sono riportate anche le informazioni aggiuntive: operatività nella Repubblica araba siriana e in Iraq, e precedente inserimento come alias di Al-Qaeda in Iraq tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014. È indicata la data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 14 maggio 2014.
Base normativa e origine della modifica
Il preambolo richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5. La modifica recepisce la decisione del 27 febbraio 2026 del Comitato sanzioni istituito dalle risoluzioni ONU 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), che ha deciso di depennare una voce dall’elenco sanzionatorio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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