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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/516

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/516 della Commissione, del 10 marzo 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 per quanto riguarda la concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola

Normativa europea32026R0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di salvia spagnola come additivo per mangimi. In particolare, corregge la specifica sui tujoni, sostituendo il valore "0,001 %" con il limite "≤ 0,001 %". L’intervento si fonda sul parere scientifico EFSA richiamato nei considerando e non incide sul resto dell’autorizzazione già concessa.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 sulla specifica di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola autorizzato come additivo per mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica all’additivo per mangimi "2b413-eo, olio essenziale di salvia spagnola" ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams, già autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403. La rettifica incide esclusivamente sulla specifica tecnica relativa alla concentrazione di tujoni indicata nell’allegato di tale regolamento; non introduce nuove autorizzazioni sostanziali né modifica l’ambito soggettivo o settoriale dell’autorizzazione originaria. Si applica negli Stati membri ed è pertinente nel contesto del SEE.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 sulla concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/516 della Commissione interviene come atto correttivo di un precedente regolamento di autorizzazione di un additivo per mangimi. L’obiettivo è eliminare una incongruenza tecnica nella specifica di un componente dell’olio essenziale di salvia spagnola, alla luce del parere EFSA del 17 settembre 2024.

Contesto normativo

L’olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams era già stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403. Il presente regolamento non riapre l’autorizzazione nel suo complesso, ma si limita a correggere un dato tecnico contenuto nell’allegato dell’atto originario.

Oggetto della rettifica

Nel regolamento (UE) 2025/1403, l’allegato riportava per l’additivo 2b413-eo, olio essenziale di salvia spagnola, la specifica relativa ai tujoni con la dicitura "0,001 %". La Commissione rettifica tale formulazione sostituendola con "≤ 0,001 %", coerentemente con il dato scientifico secondo cui i tujoni non risultavano rilevati, pur entro il limite di rilevazione del metodo analitico indicato.

Effetti pratici

La modifica ha natura chiaramente tecnica e interpretativa: chiarisce che la soglia indicata rappresenta un limite massimo e non un valore puntuale. Per gli operatori del settore mangimistico, la rettifica incide sulla lettura della specifica di prodotto e sulla conformità dell’additivo autorizzato, senza alterare la struttura dell’autorizzazione né estendere o restringere in modo sostanziale il perimetro dell’impiego già consentito.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard propria dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rettifica della specifica sui tujoni

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403, per l’additivo per mangimi 2b413-eo, olio essenziale di salvia spagnola, nella terza colonna relativa a "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi", la specifica "— Tujoni: 0,001 %" è sostituita da "— Tujoni: ≤ 0,001 %".

Presupposto scientifico della rettifica

La correzione tiene conto del parere scientifico dell’EFSA del 17 settembre 2024, secondo cui la concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola non era stata rilevata mediante gascromatografia-spettrometria di massa, con limite di rilevazione (LOD) dello 0,001 %.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimisicurezza alimentaresostanze aromaticheautorizzazione e rettifica di atti di esecuzione

Testo integrale

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