Regolamento (UE) 2026/807
Regolamento delegato (UE) 2026/807 della Commissione, del 10 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2023/206 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti e l’allineamento della terminologia a seguito di modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2023/206 per allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623 al CRR, in particolare alla nuova formulazione dell’articolo 124 e al trattamento degli input floor della LGD di cui all’articolo 164. L’intervento è essenzialmente tecnico: non cambia la sostanza delle norme, ma adegua riferimenti, titoli e terminologia per garantire chiarezza e certezza del diritto. Viene inoltre confermata la possibilità di considerare segmenti immobiliari specifici o aree territoriali delimitate e di ricorrere a fonti dati aggiuntive in caso di insufficiente granularità dei dati di segnalazione.
Modifica le norme tecniche di regolamentazione del regolamento delegato (UE) 2023/206 per aggiornare riferimenti e terminologia dopo le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di esposizioni immobiliari e input floor della LGD.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 8, e dell’articolo 164, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e dell’adeguatezza dei valori degli input floor della perdita in caso di default (LGD) per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili. Riguarda quindi il settore bancario e prudenziale, con applicazione in tutti gli Stati membri; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Prevede inoltre la possibilità di valutazioni per segmenti immobiliari o per parti specifiche del territorio di uno Stato membro e l’uso di ulteriori fonti informative quando i dati regolamentari non siano sufficientemente granulari.
Regolamento delegato (UE) 2026/807: aggiornamento tecnico delle norme per il rischio di credito su immobili
Il regolamento delegato (UE) 2026/807 interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/206 per adeguarlo alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2024/1623. L’obiettivo è assicurare coerenza terminologica e chiarezza dei riferimenti, senza introdurre modifiche sostanziali alla disciplina prudenziale relativa alle esposizioni garantite da immobili e agli input floor della LGD.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, in particolare, le modifiche dell’articolo 124 del CRR, che hanno comportato una rinumerazione dei paragrafi e una più netta distinzione tra le esposizioni garantite da immobili residenziali e non residenziali nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito. Viene inoltre considerata la modifica dell’articolo 164 del CRR, che ha sostituito i precedenti riferimenti ai valori minimi della LGD con i riferimenti ai valori degli input floor della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche presentati dall’Autorità bancaria europea, dopo consultazione pubblica e acquisizione del parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni interessano le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 8, e dell’articolo 164, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013, chiamate a valutare:
- l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili;
- l’adeguatezza dei valori degli input floor della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili.
La disciplina opera nel contesto della vigilanza prudenziale bancaria e si applica in tutti gli Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile.
Aggiornamento dei riferimenti all’articolo 124 del CRR
L’articolo 1 del regolamento delegato 2023/206 è riscritto per allinearlo alla nuova struttura dell’articolo 124 del CRR. Le autorità designate devono determinare i fattori rilevanti per la valutazione dell’adeguatezza dei risk weight considerando le perdite effettive, calcolate come rapporto tra perdite segnalate e valore dell’esposizione segnalato. Il testo distingue espressamente:
- le esposizioni garantite da immobili residenziali o da ipoteche su immobili residenziali, con riferimento alle perdite e al valore dell’esposizione segnalati ai sensi dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c);
- le esposizioni garantite da immobili non residenziali o da ipoteche su immobili non residenziali, con riferimento alle lettere d) e f) del medesimo articolo.
Perdite attese, orizzonte prospettico e prudenza
Le autorità designate determinano le perdite attese in uno dei due modi seguenti:
- adeguando al rialzo o al ribasso le perdite effettive;
- mantenendo invariate le perdite effettive.
Nel farlo, devono riflettere gli sviluppi orientati al futuro del mercato immobiliare in un orizzonte prospettico di almeno un anno, estendibile fino a tre anni se stabilito dall’autorità. Se sussistono notevoli incertezze sui fattori pertinenti, deve essere considerato un margine di prudenza nella determinazione delle perdite attese.
Considerazione delle misure macroprudenziali esistenti
Sia per i fattori di ponderazione del rischio ex articolo 124 sia per gli input floor della LGD ex articolo 164, il regolamento impone di tenere conto di altre misure macroprudenziali già in vigore che affrontano i rischi sistemici individuati. Il riferimento comprende anche misure di diritto interno volte a rafforzare la resilienza del sistema finanziario.
Valutazioni per segmenti immobiliari o porzioni territoriali
Il nuovo articolo 3 chiarisce che le valutazioni possono essere effettuate non solo a livello nazionale, ma anche per uno o più segmenti immobiliari o per una o più parti del territorio di uno Stato membro. Ciò consente un’applicazione più mirata delle valutazioni prudenziali, coerente con le caratteristiche dei mercati immobiliari locali.
Fonti dati ulteriori e granularità insufficiente
L’articolo 4 disciplina l’uso di altre fonti di dati qualora le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 430 bis del CRR non siano sufficientemente granulari. In tale caso, le autorità possono avvalersi anche di segnalazioni ad hoc nazionali e registri dei crediti relativi al segmento immobiliare o all’area territoriale considerata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolo del regolamento delegato 2023/206
Il titolo viene sostituito per riflettere in modo puntuale l’oggetto delle norme tecniche di regolamentazione: i fattori da considerare per valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni per valutare l’adeguatezza dei valori degli input floor della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da beni immobili.
Valutazione dell’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio ex articolo 124 CRR
L’articolo 1 è riformulato per riferirsi all’articolo 124, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità designate devono considerare le perdite effettive, calcolate come rapporto tra perdite e valore dell’esposizione, con distinta disciplina per immobili residenziali e non residenziali. È precisato che le perdite effettive si determinano sulla base delle segnalazioni ex articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a), c), d) e f), del CRR.
Determinazione delle perdite attese e margine di prudenza
Le autorità designate possono determinare le perdite attese adeguando le perdite effettive verso l’alto o verso il basso, oppure lasciandole invariate. Devono tenere conto degli sviluppi prospettici del mercato immobiliare su un orizzonte di almeno un anno, estendibile fino a tre anni se l’autorità lo stabilisce. In presenza di notevoli incertezze sui fattori pertinenti, le autorità considerano un margine di prudenza nella determinazione delle perdite attese.
Considerazione di misure macroprudenziali già in vigore
Nel valutare l’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio, le autorità devono tenere conto di altre misure macroprudenziali vigenti che già affrontano i rischi sistemici individuati e che incidono sull’adeguatezza dei fattori stessi, comprese le misure di diritto interno finalizzate a rafforzare la resilienza del sistema finanziario.
Valutazione degli input floor della LGD ex articolo 164 CRR
L’articolo 2 viene allineato alla nuova disciplina dell’articolo 164 del CRR. Le autorità, quando valutano l’adeguatezza dei valori degli input floor della LGD in relazione a squilibri macroeconomici che incidono sulle stime della LGD al di là del ciclo economico, devono considerare le condizioni stabilite dal regolamento. Anche qui è previsto che siano prese in considerazione misure macroprudenziali già operative che trattano i rischi sistemici rilevanti.
Valutazioni per segmenti immobiliari o per parti del territorio
L’articolo 3 consente alle autorità designate ai sensi degli articoli 124 e 164 del CRR di applicare i fattori e le condizioni previsti dal regolamento per uno o più segmenti immobiliari oppure per una o più parti del territorio di uno Stato membro.
Uso di altre fonti di dati
L’articolo 4 autorizza l’uso di ulteriori fonti informative, incluse segnalazioni ad hoc nazionali e registri dei crediti, quando i dati raccolti ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 430 bis del CRR non siano sufficientemente granulari per il segmento o l’area considerati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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