Regolamento (UE) 2026/568
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/568 della Commissione, del 10 marzo 2026, recante modifica e rettifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e corregge la mappa delle restrizioni territoriali applicabili nell’Unione per la peste suina africana. La Commissione interviene sulla base dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, in particolare in Polonia, Ungheria, Croazia e Spagna, per rafforzare o ricalibrare le zone soggette a restrizioni e rettificare un errore materiale in un precedente atto modificativo. Le nuove delimitazioni incidono sulle possibilità di movimento di suini, suini selvatici e relativi prodotti, nell’ambito del sistema di contenimento previsto dalla normativa UE di sanità animale.
Modifica e rettifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda in particolare le delimitazioni territoriali delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle zone infette o soggette a restrizioni istituite a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici o in aree precedentemente indenni. Sono interessati soprattutto i territori di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Spagna e Romania; il testo contiene anche una rettifica di errori presenti nell’atto modificativo precedente. Non introduce un regime autonomo di esclusioni generali, ma sostituisce integralmente gli allegati del regolamento (UE) 2023/594 con nuove perimetrazioni territoriali.
Rettifica e modifica delle misure speciali UE contro la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/568 della Commissione interviene sul quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’atto è adottato nel contesto della normativa in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e tiene conto della situazione epidemiologica dinamica in diversi Stati membri.
Il considerando evidenzia che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce i suini detenuti e selvatici, con impatti significativi sui movimenti degli animali e dei prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi. La Commissione giustifica l’intervento con la necessità di aggiornare le delimitazioni territoriali, prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e correggere un errore materiale presente nel precedente regolamento di modifica (UE) 2026/483.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si colloca nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2016/429, in particolare:
- articolo 71, paragrafo 3, e articolo 259, paragrafi 1 e 2, come basi giuridiche dell’atto;
- regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di controllo per le malattie di categoria A, tra cui la costituzione di zone infette in caso di focolai in animali selvatici;
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie in categorie A, B e C;
- regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana e contiene gli allegati territoriali oggetto di sostituzione.
La Commissione richiama anche gli orientamenti UE sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana e le norme WOAH, come criteri scientifici per la delimitazione delle zone.
Ratio dell’intervento
L’atto risponde a tre esigenze principali:
- adeguare le zone soggette a restrizioni all’evoluzione della situazione epidemiologica;
- riallocare alcune aree tra zone infette e zone soggette a restrizioni, in particolare in Polonia e Ungheria;
- rettificare un errore relativo ad alcune voci della Spagna introdotte dal regolamento (UE) 2026/483.
La Commissione sottolinea che la situazione della peste suina africana nell’Unione è molto dinamica e che la delimitazione delle aree deve tenere conto anche delle zone circostanti i focolai, per riflettere il livello di rischio di ulteriore diffusione.
Contenuto normativo essenziale
Con l’articolo 1, il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594.
L’allegato I contiene l’elenco aggiornato delle:
- zone soggette a restrizioni I;
- zone soggette a restrizioni II;
- zone soggette a restrizioni III.
Le perimetrazioni sono estremamente dettagliate e riguardano numerosi territori di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Spagna. Per la prassi professionale, il dato operativo rilevante è che i movimenti di suini, selvatici e prodotti di origine animale restano subordinati al regime applicabile nella specifica zona in cui ricade l’azienda, l’impianto o il territorio interessato.
Zone infette e applicazione temporale
L’allegato II, parte A, disciplina le aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio in suini selvatici in uno Stato membro o in un’area precedentemente indenne. Il testo riporta un caso relativo alla Polonia, nella zona di Koszalin e nei comuni circostanti, con indicazione espressa del termine ultimo di applicazione: 4 maggio 2026.
Per gli operatori, questo significa che la qualificazione territoriale non è statica, ma può essere aggiornata rapidamente in funzione dei nuovi focolai e dell’adozione delle misure nazionali di contenimento.
Rettifica della precedente modifica del 2026
Un passaggio centrale del regolamento è la rettifica di errori emersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/483. In particolare, alcune aree della Catalogna risultavano elencate in modo non coerente e devono essere soppresse o riclassificate. Il nuovo regolamento serve quindi anche a ristabilire la corrispondenza tra la volontà normativa della Commissione e l’elenco territoriale effettivamente applicabile.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per il settore zootecnico e per gli operatori della filiera suinicola, ciò implica un immediato adeguamento alle nuove delimitazioni e ai conseguenti divieti o limitazioni di movimento previsti dal regime della peste suina africana.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La sostituzione aggiorna l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e di sorveglianza.
Rettifica di errori materiali e adeguamento delle classificazioni territoriali
Il regolamento corregge le incongruenze emerse nel precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/483, in particolare per alcune voci relative alla Spagna nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2023/594 come modificato. Inoltre aggiorna varie classificazioni territoriali, ad esempio spostando talune aree tra zone infette e zone soggette a restrizioni in Polonia, Ungheria e Croazia, sulla base della situazione epidemiologica più recente.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I
L’allegato I ridefinisce numerose zone soggette a restrizioni I in molti Stati membri, con dettagliate perimetrazioni territoriali. Tra le modifiche rilevanti figurano l’inserimento o la rimodulazione di aree in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Spagna, in funzione del rischio di diffusione della peste suina africana.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni II
L’allegato I aggiorna anche le zone soggette a restrizioni II, includendo in particolare ampie porzioni di Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia e Spagna. Per queste aree valgono restrizioni più intense rispetto alla zona I, in ragione del maggiore livello di rischio epidemiologico.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni III
L’allegato I aggiorna le zone soggette a restrizioni III in Romania, Grecia, Croazia, Lettonia e Lituania. Si tratta delle aree di rischio più elevato tra quelle elencate nel regolamento, con delimitazioni territoriali particolarmente dettagliate e soggette a variazioni in funzione dell’andamento dei focolai.
Aree istituite come zone infette in Polonia e termine di applicazione
L’allegato II, parte A, elenca aree istituite come zona infetta in Polonia a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella zona di Koszalin e nei comuni limitrofi. Per tali aree è indicato un termine ultimo di applicazione del 4.5.2026.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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