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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/519

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/519 della Commissione, del 10 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per quanto riguarda la frequenza delle segnalazioni e le informazioni da segnalare

Normativa europea32026R0519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per allineare la segnalazione delle decisioni MREL alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1174. La principale novità è il passaggio da una segnalazione annuale a una semestrale, così da consentire all’ABE un monitoraggio più tempestivo delle decisioni assunte dalle autorità di risoluzione. Vengono inoltre aggiornati il modello M 20.00 e le istruzioni per includere informazioni sull’esercizio di alcune opzioni discrezionali, nonché per riflettere la disciplina sul MREL applicabile agli enti soggetti a liquidazione e ai gruppi su base consolidata.

Modifica le norme tecniche di attuazione sulla segnalazione del MREL, aggiornando frequenza, contenuti informativi e modelli da trasmettere all’ABE.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione degli Stati membri, che devono trasmettere all’Autorità bancaria europea (ABE) le informazioni sulle decisioni relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per gli enti rientranti nella loro giurisdizione. Riguarda enti creditizi, imprese di investimento e altre entità soggette all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, inclusi i gruppi soggetti a risoluzione e, se del caso, le filiazioni; sono esclusi gli istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite esentati dal MREL ai sensi dell’articolo 45 bis della direttiva 2014/59/UE. Il regolamento si applica in tutto il SEE ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/519 della Commissione

Il regolamento modifica le norme tecniche di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 in materia di segnalazione del MREL alle autorità europee. L’intervento è adottato per adeguare il flusso informativo alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1174, che ha inciso sulla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia che l’attuale segnalazione annuale delle decisioni MREL non consente all’ABE di disporre, in tempi utili, delle decisioni più recenti adottate dalle autorità di risoluzione. Ciò può creare un disallineamento rispetto alle informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili già raccolte con cadenza diversa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763. Il nuovo testo mira quindi a migliorare il monitoraggio del MREL e la valutazione della conformità degli enti.

Ambito soggettivo della segnalazione

Le istruzioni aggiornate chiariscono che la segnalazione riguarda gli enti e le altre entità rientranti nell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, incluse le imprese di investimento, con l’esclusione degli istituti di credito ipotecario finanziati con obbligazioni garantite esentati dal MREL ai sensi dell’articolo 45 bis. Le autorità di risoluzione devono trasmettere all’ABE l’intera serie delle decisioni MREL applicabili a ciascuna data di riferimento, indipendentemente dalla data di adozione della decisione.

Perimetro di consolidamento e soggetti tenuti alla trasmissione

Per i gruppi soggetti a risoluzione, i dati possono essere trasmessi su base individuale o consolidata, a seconda del perimetro rilevante. Le istruzioni distinguono tra impresa madre nell’Unione, gruppo soggetto a risoluzione consolidato, filiazione e, per i gruppi nell’Unione bancaria, il caso in cui il Comitato di risoluzione unico riferisce per le entità di propria competenza. È inoltre previsto che, per i gruppi soggetti a MREL su base consolidata, le informazioni siano trasmesse dalle autorità indicate nel nuovo articolo 3 del regolamento modificato.

Frequenza e termini di trasmissione

La modifica più rilevante riguarda la frequenza di segnalazione: le autorità di risoluzione devono ora trasmettere le informazioni due volte l’anno. In particolare:

  • per il MREL applicabile a decorrere dal 30 giugno, la trasmissione deve avvenire entro il 16 settembre dello stesso anno;
  • per il MREL applicabile a decorrere dal 31 dicembre, la trasmissione deve avvenire entro il 18 marzo dell’anno successivo.

Questa scelta è finalizzata ad allineare le decisioni segnalate all’ABE con il ciclo di reporting e con l’evoluzione delle decisioni di risoluzione.

Modello M 20.00 e informazioni da includere

L’allegato I sostituito contiene il modello M 20.00, dedicato alla segnalazione delle decisioni relative al MREL. Il modello richiede dati identificativi dell’entità, il codice dell’entità soggetta a risoluzione, il perimetro di consolidamento, la tipologia di ente, l’indicazione del carattere interno o esterno del MREL, l’eventuale deroga e il relativo motivo, oltre alla strategia di risoluzione e agli strumenti prescelti.

Sono inoltre richiesti dati quantitativi su:

  • requisito di fondi propri aggiuntivi e requisito combinato di riserva di capitale, espressi in percentuale del TREA;
  • dati di bilancio utilizzati per la calibrazione del MREL, tra cui TREA, TLOF e TEM;
  • decisione relativa al MREL, con data della decisione e data di conformità;
  • livelli di subordinazione complessiva in percentuale del TREA e della TEM;
  • quota di debito di primo rango e quota de minimis per i G-SII;
  • eventuale requisito di TLOF ridotto, se applicabile.

Deroghe e segnalazione semplificata

Le istruzioni disciplinano le ipotesi di deroga previste dalla direttiva 2014/59/UE e richiedono di indicare, quando pertinente, la base giuridica della deroga e il motivo della sua concessione. Se il MREL non si applica all’ente, l’autorità può utilizzare una segnalazione semplificata, limitata alle colonne 0010-0100.

Calibrazione del MREL e adeguamenti

La parte più tecnica delle istruzioni riguarda i parametri utilizzati per calibrare il MREL. Il testo richiede di riportare il requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale e la riserva anticiclica. Sono inoltre disciplinati gli adeguamenti per:

  • l’importo per l’assorbimento delle perdite;
  • l’importo di ricapitalizzazione;
  • le variazioni dello stato patrimoniale dopo la risoluzione;
  • gli aggiustamenti al rialzo o al ribasso dei diversi componenti.

Le istruzioni richiamano anche l’esercizio della discrezionalità di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, che deve essere evidenziato nel modello.

Periodo transitorio e obiettivi intermedi

Le autorità di risoluzione devono segnalare gli eventuali obiettivi intermedi fissati per gli anni successivi alla data di riferimento. Tali obiettivi devono essere indicati sia in percentuale del TREA sia in percentuale della TEM, con riferimento al livello complessivo del MREL, alla subordinazione richiesta e alle date di applicazione dei periodi transitori.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro di segnalazione MREL

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 per recepire gli effetti della direttiva (UE) 2024/1174 sul MREL, in particolare per le entità soggette a liquidazione e per i casi in cui il MREL è determinato su base consolidata. L’obiettivo è far sì che le informazioni inviate all’ABE rispecchino il quadro normativo vigente e le decisioni più recenti delle autorità di risoluzione.

Frequenza delle segnalazioni

Le autorità di risoluzione devono trasmettere le informazioni relative alle decisioni MREL due volte l’anno, in luogo della precedente cadenza annuale. Le scadenze sono: per il MREL applicabile dal 30 giugno, trasmissione entro il 16 settembre dello stesso anno; per il MREL applicabile dal 31 dicembre, trasmissione entro il 18 marzo dell’anno successivo.

Modelli e istruzioni aggiornati

Sono sostituiti l’allegato I e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/622. Il modello M 20.00 è aggiornato per richiedere ulteriori informazioni sulle decisioni relative al MREL e l’allegato istruzioni è riformulato per chiarire contenuti, perimetro di consolidamento, criteri di compilazione e dettagli sui dati da segnalare.

Segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga

L’articolo 2 è rinominato "Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga" e il paragrafo 2 è soppresso. Le istruzioni precisano che, se al singolo ente non si applica il MREL, l’autorità può utilizzare una segnalazione semplificata limitata alle colonne da 0010 a 0100.

Ambito soggettivo e perimetro di consolidamento

Le istruzioni disciplinano la trasmissione delle informazioni per enti, gruppi soggetti a risoluzione, imprese madri nell’Unione e filiazioni, specificando i casi in cui i dati vanno inviati su base individuale o consolidata. Per i gruppi nell’Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico riferisce per le entità rientranti nella propria giurisdizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Contenuto del modello M 20.00

Il modello richiede informazioni sull’identità dell’entità, sul tipo di codice, sul perimetro di consolidamento, sulla tipologia di ente, sul carattere interno o esterno del MREL, sull’eventuale deroga e sul relativo motivo, sulla strategia e sugli strumenti di risoluzione, sui requisiti di fondi propri aggiuntivi e riserva combinata di capitale, sui dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL, sulla decisione relativa al MREL, sugli adeguamenti e sul periodo transitorio.

Dati sulla calibrazione del MREL

Le istruzioni specificano che, ai fini della calibrazione, devono essere indicati tra l’altro il requisito di fondi propri aggiuntivi ex articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale, la riserva anticiclica, il TREA, il TLOF e il TEM. Sono inoltre disciplinati i dati relativi agli adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite, all’importo di ricapitalizzazione e agli effetti delle variazioni dello stato patrimoniale dopo la risoluzione.

Periodo transitorio e obiettivi intermedi

Le autorità di risoluzione devono indicare eventuali obiettivi intermedi fissati per gli anni successivi alla data di segnalazione, espressi sia in percentuale del TREA sia della TEM. Devono inoltre indicare il livello complessivo del MREL, il livello di subordinazione richiesto e le date di applicazione dei periodi transitori nel percorso verso la conformità.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialesegnalazioni regolamentaristabilità finanziaria

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