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Sentenza

Sentenza del 27/12/2016 n. 7384 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cash pooling - Razionalizzare gestione finanziaria - Meritevolezza di tutela - Liquidità del gruppo - Relazione CTU - Legittimità strumento - Sanzionabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava le movimentazioni presenti su un conto corrente ritenuto improprio, sostenendo che costituissero pagamenti relativi ad acquisti non fatturati e che dovessero quindi essere regolarizzate, con le conseguenti sanzioni. La società ha invece dedotto che tali movimentazioni rientravano in un sistema di cash pooling, gestito dalla società pooler, finalizzato a razionalizzare la liquidità del gruppo, accentrare i pagamenti e ridurre diseconomie finanziarie, senza rappresentare autonomi pagamenti per acquisti privi di fattura.

La decisione

L'appello dell'Ufficio è stato respinto. Il giudice ha ritenuto provato che le movimentazioni servissero a rendere più efficiente la gestione della liquidità del gruppo e non costituissero modalità di pagamento di acquisti senza fattura. La relazione del CTU ha confermato tale ricostruzione. Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di regolarizzazione né risultavano applicabili sanzioni. Il cash pooling è stato considerato uno strumento legittimo e meritevole di tutela, non sanzionabile in quanto tale. La sentenza non definitiva resa tra le medesime parti è stata qualificata come prova atipica utilizzabile, al più, quale mero argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 116 c.p.c.

    Una sentenza non definitiva resa tra le medesime parti, in quanto prova atipica, può essere valutata dal giudice come mero argomento di prova e non necessariamente come prova piena dei fatti controversi.

  • Cassazione n. 14730/2009

    La gestione accentrata della liquidità mediante cash pooling è stata riconosciuta come strumento meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti finanziari infragruppo e non costituisce, di per sé, una pratica illecita o sanzionabile.

Massime di principio

  • Il cash pooling, se effettivamente finalizzato alla razionalizzazione della liquidità del gruppo e adeguatamente documentato, non è illecito né sanzionabile in quanto tale.
  • Le movimentazioni su conti utilizzati nell'ambito del cash pooling devono essere valutate in concreto: non ogni trasferimento finanziario equivale a un pagamento per acquisti non fatturati.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno conservare contratti infragruppo, scritture contabili, estratti conto, causali dei movimenti e documentazione idonea a dimostrare la funzione finanziaria delle operazioni.
  • La società contribuente deve dimostrare che i flussi riguardano trasferimenti di liquidità o finanziamenti infragruppo e non corrispettivi occultati relativi a cessioni o prestazioni.
  • Le risultanze di una CTU possono assumere rilievo decisivo quando ricostruiscono tecnicamente la natura e la funzione delle movimentazioni finanziarie.
  • Una precedente sentenza non definitiva tra le stesse parti non vincola automaticamente il giudice come prova piena, ma può essere considerata quale argomento di prova secondo il prudente apprezzamento giudiziale.

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