Cassazione Penale, Sentenza n. 10957/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una serie di furti aggravati e per ricettazione. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali (artt. 192, 110, 125 e 533 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.), sostenendo che mancasse prova della sua presenza durante i furti e che la Corte avesse travisato le prove, in particolare sull'interpretazione dei dati GPS dell'autovettura; 2) vizio di motivazione per la valutazione delle dichiarazioni di D'Ettorre Domenico, ritenute dal ricorrente non attendibili e usate dalla Corte d'appello in modo decisivo; 3) vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, contestando la mancata motivazione su questo punto; 4) vizio di motivazione con riferimento all'art. 63 cod. pen. circa l'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile perché verte sul merito e mira a una rivalutazione sommaria delle fonti di prova senza dedurre un effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha inoltre ritenuto non decisivo l'eventuale rilievo contestato sui dati GPS. Secondo motivo: inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali senza indicare travisamento o manifesto vizio logico; la Corte d'appello aveva usato tali dichiarazioni solo come ulteriore riscontro di un quadro accusatorio già completo. Terzo motivo: manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine all'elemento soggettivo della ricettazione. Quarto motivo: manifestamente infondato, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva e delle aggravanti. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato come norma tra quelle indicate dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tale riferimento comportasse travisamento della prova
art. 110 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in rapporto alla valutazione delle fonti di prova; la Corte ha ritenuto la censura meramente rivisitativa del merito
art. 125 cod. proc. pen.
menzionato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente; la Corte ha confermato la correttezza della motivazione di merito
art. 533 cod. proc. pen.
norma sul parametro della prova 'oltre ogni ragionevole dubbio' evocata dal ricorrente; la Corte ha ricordato che tale parametro opera principalmente in sede di merito e che in Cassazione può rilevare solo se la violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come principio costituzionale di ragionevole durata del processo e garantismo; la Corte non ha ritenuto che ne fosse derivata una violazione idonea a rendere ammissibile il ricorso
art. 606 cod. proc. pen.
interpretato dalla Corte quale limite alla sindacabilità in Cassazione: molte delle censure sono state ritenute inammissibili perché costituiscono un'inammissibile rivalutazione del merito o non rientrano nelle fattispecie denunciate dall'art. 606
art. 63 cod. pen.
norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sull'applicazione della recidiva fosse adeguata
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette un sindacato di merito: le censure che mirano solo a rivalutare le prove o proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dedurre un travisamento della prova o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo della sentenza impugnata; mere alternative ricostruttive non sono sufficienti.
- La regola 'oltre ogni ragionevole dubbio' è principio operativo in sede di giudizio di merito; in sede di legittimità rileva solo se la violazione ha prodotto una manifesta illogicità della motivazione.
- Le valutazioni probabilmente sfavorevoli su mezzi di prova tecnici (es. dati GPS) devono essere contestate dimostrando errori specifici o travisamento probatorio, non con generiche affermazioni sulla mancata 'monitoraggio dinamico'.
- Le dichiarazioni testimoniali usate come elemento corroborante possono essere valorizzate dal giudice se inserite in un quadro probatorio complessivo; contestarle in Cassazione richiede la dimostrazione di un evidente vizio logico o travisamento.
- Se la Corte territoriale motiva adeguatamente su elementi costitutivi del reato (es. elemento soggettivo della ricettazione o recidiva), la Cassazione le concede ampia deferenza salvo errori manifesto-formali o di diritto.
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