Cassazione Penale, Sentenza n. 11680/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Massimo Esposito (ritenuto abitualmente dedito al traffico di stupefacenti, reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e ha parzialmente confermato la confisca di diverse utilità formalmente intestate alla sorella Rita. Le doglianze principali denunciavano la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e la mancata motivazione su snodi essenziali: mancata considerazione di flussi finanziari leciti (buoni postali riscossi nel 2005, €40.000 ricevuti dalla sorella Rosa, redditi ante-2000), omissione di valutare che taluni beni erano stati acquisiti prima del periodo di pericolosità e poi trasferiti fittiziamente, incongruenze tra restituzione di un veicolo e conferma di confisca di un immobile, e mancata valutazione delle disponibilità che avrebbero giustificato l'acquisto dell'impresa di tabacchi (pagamento in contanti e prelievi dal conto della sorella Rosa). I ricorrenti lamentavano genericità delle ricostruzioni e carenza probatoria rispetto alle somme legittime addotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito e ha precisato che, nelle ipotesi di confisca basata sull'inadeguatezza della perequazione reddituale, non è necessaria la prova puntuale e sequenziale che colleghi direttamente ogni singolo introito illecito a ciascun acquisto; è sufficiente la correlazione temporale tra i fatti tipici della pericolosità e i momenti di acquisizione delle utilità, unitamente al confronto tra capacità reddituali documentate e investimenti effettuati. La Corte ha inoltre ritenuto le deduzioni difensive generiche e prive di prova specifica (mancanza di indicazione puntuale di importi, documentazione bancaria, o prova della collocazione statica dei risparmi), ha smentito alcune allegazioni difensive sulla cronologia degli acquisti e trasferimenti e ha valutato coerentemente l'insieme indiziario (uso della sorella come schermo, pagamenti in contanti non giustificati). Conseguenza: rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), art. 24
L'articolo è stato interpretato nel senso che la confisca preventiva basata sull'inadeguatezza della perequazione reddituale non richiede la prova puntuale e sequenziale che dimostri la derivazione diretta degli specifici beni dai proventi di reati: è sufficiente la correlazione temporale tra le condotte criminose e gli acquisti e il confronto tra redditi leciti accertati e valore degli investimenti
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Le condotte contestate come reati di spaccio/traffico di stupefacenti sono state valorizzate come indice di pericolosità sociale e come fonte ontologicamente produttiva di proventi illeciti; la definitività e l'entità delle condotte rafforzano l'inferenza che gli investimenti potessero derivare da redditi illeciti
Massime di principio
- Per le confische preventive fondate sull'inadeguatezza della perequazione reddituale non è sempre necessario dimostrare la diretta derivazione di ciascun bene dai proventi criminosi: può essere sufficiente la correlazione temporale tra periodi di attività illecita e acquisizione dei beni, unitamente al confronto tra redditi dichiarati e valore degli investimenti
- Le deduzioni difensive che invocano risorse lecite (risparmi, bonifici o somme ricevute da terzi) devono essere supportate da documentazione puntuale (importi, date, movimenti bancari, prove di detenzione del denaro) per essere efficaci; affermazioni generiche o indeterminate sono normalmente inidonee
- Trasferimenti di beni a parenti o intestazioni formali possono essere scrutinati come schermi formali se l'insieme delle circostanze (tempi di acquisizione, ruolo nella gestione, pagamenti in contanti) suggerisce la disponibilità economica effettiva dell'interessato indagato
- La mera doglianza di apparente illogicità della decisione di merito difficilmente supera il controllo di legittimità se non è indicato in modo preciso e circostanziato il vizio di motivazione o gli errori logico-giuridici specifici
- Pagamento in contanti di importi rilevanti prima di atti formalmente rilevanti (es. rogiti, acquisto di licenze) richiede collegamenti probatori con fonti lecite; in mancanza, il giudice può ritenere legittima l'inferenza di provenienza da disponibilità illecite se sostenuta dall'insieme degli elementi di fatto
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