Cassazione Civile, Ordinanza n. 25302/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione revocava a una contribuente l'aliquota agevolata del 4% applicata in sede di acquisto di un immobile destinato ad abitazione, ritenendo il bene qualificabile come immobile di lusso e applicando quindi l'aliquota ordinaria del 10%. La CTR della Lombardia aveva solo in parte accolto l'appello dell'amministrazione: pur confermando che il bene fosse qualificabile come non di lusso, riteneva che la sopravvenuta modifica dei criteri di classificazione immobiliare, pur non avendo natura retroattiva, comportasse la caduta delle sanzioni in applicazione del favor rei. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l'amministrazione ha resistito con controricorso. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato istanza chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e documentando il versamento degli importi dovuti. La controparte non ha preso posizione su tale fatto sopravvenuto.
La decisione
La Corte non ha dichiarato l'estinzione del processo, perché l'istanza della contribuente era stata depositata senza notifica alla controparte. Ha però rilevato che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti e del relativo pagamento, era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese sono state compensate, tenuto conto degli oneri sostenuti dalla contribuente per la definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
la definizione agevolata dei carichi pendenti, una volta aderita e documentato il versamento, determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, con prova del pagamento degli importi dovuti, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
- Se l'istanza volta alla declaratoria di estinzione o cessazione della materia del contendere non è notificata alla controparte, il giudice non adotta il provvedimento estintivo, ma può comunque rilevare l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.
- In presenza di definizione agevolata sopravvenuta, la compensazione delle spese può essere giustificata dagli oneri sopportati dalla parte che ha aderito alla procedura.
- La sopravvenuta definizione del rapporto tributario incide sul permanere dell'interesse processuale alla pronuncia di legittimità, che viene meno quando la pretesa sia stata definita secondo la procedura agevolata prevista dalla legge.
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