Cassazione Penale, Ordinanza n. 23225/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto le istanze proposte nell'interesse del condannato di differimento della pena in esecuzione, anche nelle forme della detenzione domiciliare, nonché di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. c), ord. pen., con riferimento a una pena esecutiva per plurimi reati tra cui maltrattamenti in famiglia, estorsione, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza privata, rapina, minaccia e porto di arma, atti persecutori e lesioni personali. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione personalmente dal condannato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato depositato dopo il 3 agosto 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La soppressione dell'inciso ha comportato che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 47, comma 1, lett. c), ord. pen.
Norma invocata nell'istanza di detenzione domiciliare proposta nell'interesse del condannato.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità deriva da una violazione processuale imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la verifica preliminare sulla ritualità della sottoscrizione del ricorso assorbe ogni esame del merito delle censure avverso il provvedimento impugnato.
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