Sentenza n. 131/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizioni del regolamento provinciale che limitano l'installazione di impianti agrivoltaici ai terreni situati entro 75 metri sopra la quota dei fiumi Adige e Isarco e con pendenza non superiore al 10 per cento, nonché la deliberazione provinciale di approvazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 18/2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 4-bis del regolamento di esecuzione in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta provinciale n. 528/2025. Ha dedotto: violazione del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, difetto di istruttoria e di motivazione tecnica, per l’introduzione di soglie numeriche particolarmente selettive e non adeguatamente giustificate; violazione del principio del burden sharing, poiché la riduzione delle superfici agricole utilizzabili avrebbe impedito alla Provincia di contribuire adeguatamente agli obiettivi nazionali ed europei di produzione da fonti rinnovabili; introduzione surrettizia di un vincolo paesaggistico, in assenza di una specifica base legislativa. La Provincia ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il regolamento non fosse immediatamente lesivo in assenza di un diniego applicativo, e nel merito ha affermato che i criteri fossero giustificati da esigenze di tutela paesaggistica e supportati da attività istruttorie e scientifiche.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo immediatamente lesive le prescrizioni regolamentari. I criteri relativi a quota e pendenza sono infatti oggettivi, immutabili e vincolanti e precludono ex ante l’installazione di impianti agrivoltaici sui terreni privi delle caratteristiche richieste, senza lasciare margini di valutazione nell’eventuale procedimento autorizzatorio. Nel merito, è stata accolta, con carattere assorbente, la censura di macroscopico difetto di istruttoria. Sebbene gli atti normativi e generali non siano soggetti a un obbligo di motivazione puntuale, l’Amministrazione deve comunque fondare le proprie scelte discrezionali e tecniche su un’istruttoria rigorosa, approfondita, scientificamente verificabile e coerente con la rilevanza degli interessi incisi. La Provincia ha richiamato genericamente studi tecnici e scientifici, senza produrli, identificarli o darne conto negli atti del procedimento. Non risultava quindi verificabile la ragione per cui le soglie fossero state fissate proprio a 75 metri e al 10 per cento, né la loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti. Il difetto istruttorio ha impedito l’esame delle ulteriori censure sul burden sharing e sul vincolo paesaggistico, dichiarate assorbite. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa alle limitazioni contestate; i motivi aggiunti sono stati assorbiti. La Provincia è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Gli atti normativi e a contenuto generale sono esonerati dall’obbligo di motivazione puntuale, ma tale esenzione non elimina il dovere dell’Amministrazione di svolgere un’adeguata istruttoria a sostegno delle scelte discrezionali.
art. 7, comma 2, l.p. 17/1993
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
L’esonero dalla motivazione formale degli atti normativi e generali non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di fondare le scelte regolamentari su presupposti di fatto accertati e su valutazioni tecniche verificabili.
art. 4-bis D.P.P. n. 13/2020
La disposizione impugnata limitava l’installazione degli impianti agrivoltaici ai terreni situati entro 75 metri sopra la quota dei fiumi Adige e Isarco e con pendenza non superiore al 10 per cento; tali criteri sono stati annullati per difetto di istruttoria.
art. 29, comma 3, l.p. 9/2018
La Provincia lo ha invocato quale base del potere di individuare i casi nei quali gli impianti da fonti rinnovabili possono essere realizzati senza una specifica destinazione urbanistica; la sentenza non ha definito la questione, avendo accolto il ricorso per difetto di istruttoria.
Massime di principio
- Gli atti regolamentari e generali sono immediatamente impugnabili quando contengono prescrizioni oggettive, vincolanti ed escludenti che incidono direttamente e attualmente sulla posizione del destinatario, precludendo ex ante l’esercizio di una facoltà senza necessità di un successivo atto applicativo.
- L’esenzione dall’obbligo di motivazione degli atti normativi e generali non esonera l’Amministrazione dal dovere di svolgere un’istruttoria adeguata, rigorosa e verificabile a sostegno delle scelte discrezionali e tecniche contenute nell’atto.
- Le limitazioni territoriali alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili devono essere fondate su criteri tecnici oggettivi, specifici e dettagliati, collegati a esigenze accertate di tutela del territorio; non possono consistere in preclusioni generalizzate prive di adeguata evidenza scientifica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche dell’Amministrazione comprende la verifica della completezza, sufficienza, ragionevolezza e verificabilità dell’istruttoria, pur senza sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni tecniche non manifestamente irragionevoli.
- Quando il difetto istruttorio impedisce di comprendere i presupposti tecnici della scelta regolamentare, risultano precluse anche le valutazioni sulla proporzionalità della misura rispetto agli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili e di tutela paesaggistica; le relative censure possono essere assorbite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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