Cassazione Penale, Sentenza n. 47266/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello sostenendo la violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 159/2011 perché, a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe confermato la confisca dei beni senza richiamare "elementi fattuali gravi, precisi e concordati" che dimostrassero la riferibilità dei beni al soggetto socialmente pericoloso (Armando Piscopo). Ha altresì lamentato omissione di indagine sulla reale titolarità dei beni e sulla capacità economica dell'appellante di acquistarli, deducendo che la decisione si sarebbe basata su mere anomalie e congetture anziché su prove concrete.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alle violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente, non alla riconsiderazione del merito probatorio. Ha confermato che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la confisca, valorizzando elementi emersi dalle indagini patrimoniali (in particolare l'uso di un assegno bancario non trasferibile poi risultante annullato e l'assenza di prova di pagamenti in contanti comprovati nei conti correnti e di redditi significativi nel quinquennio precedente). Ha escluso che gravi vizi di legge fossero provati e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata dal ricorrente come parametro per la correttezza della confisca; la Corte ha ritenuto che per confermare la confisca siano necessari elementi gravi, precisi e concordanti sulla riferibilità dei beni al soggetto pericoloso e ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti nel caso concreto
art. 4 legge n. 1423/1956
Richiamato quale norma di procedimento nella materia delle misure di prevenzione; la Corte ha ricordato i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge)
art. 3-ter, comma 2, legge n. 575/1965
Richiamato insieme alla legge del 1956 per definire il perimetro del ricorso in materia di misure di prevenzione
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Conferma richiamo delle norme procedurali nel procedimento di prevenzione; impone il regime di impugnabilità e limiti di controllo in cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di ammissione del motivo riprodotto in cassazione (limiti di cui all'art. 173 disposizioni attuative)
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ricorda che il ricorso per cassazione in prevenzione è ammesso per violazione di legge
art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (richiamato)
La Corte precisa che l'illogicità manifesta è in genere estranea al sindacato di legittimità, salvo che si configuri come motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il primo onere di dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e effettivo impiego delle risorse grava sulla pubblica accusa; il terzo fittizio non è onerato di provare la legittima provenienza dei mezzi
- Il sindacato della Corte di cassazione è limitato a vizi di diritto e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente: non è consentita una riconsiderazione del merito o una nuova valutazione delle prove
- Per disporre la confisca per fittizia intestazione sono idonei anche elementi indiziari e anomalie (es. assegno annullato, mancanza di riscontri bancari dei presunti pagamenti in contanti, mancanza di redditi significativi) purché siano gravi, precisi e concordanti e adeguatamente motivati dal giudice
- La richiesta difensiva di nuovi accertamenti istruttori in sede d'appello può essere respinta se gli elementi disponibili non rendono probabile la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, se non vi è esimente sulla colpa processuale, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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