Sentenza del 28/09/2018 n. 23501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava otto ruoli relativi a ILOR e IRPEF per gli anni 1985, 1987 e 1997. La contribuente aveva contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente prescrizione o decadenza dei crediti tributari. L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, da un lato, di non essere il soggetto passivamente legittimato e che fosse necessario il litisconsorzio con l'ente creditore; dall'altro, che la notificazione delle cartelle potesse essere provata mediante estratti informatici dei ruoli e pagamenti parziali, anche dopo la scadenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, quando il contribuente impugna anche la mancata notifica delle cartelle, l'agente della riscossione, se destinatario dell'impugnazione, deve chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga al giudice l'integrazione del contraddittorio. L'agente risponde delle conseguenze della lite se omette tale chiamata. La Corte ha inoltre affermato che la notificazione delle cartelle deve essere provata mediante la documentazione prevista dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, senza che estratti informatici, registri o attestazioni equivalenti possano normalmente sostituirla. Il principio del raggiungimento dello scopo è applicabile solo se sia dimostrata l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, circostanza non provata nel caso concreto. S. s.p.a. è stata condannata a pagare a Q.A. le spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre spese generali del 15% e accessori.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha escluso che la controversia imponesse il litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente creditore. L'eventuale coinvolgimento dell'ente deve essere promosso dall'agente mediante chiamata in causa.
Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite.
Quando l'impugnazione riguarda profili riferibili anche all'esistenza, alla validità o alla tempestività del credito tributario, l'agente della riscossione deve chiamare in causa l'ente creditore. L'omissione non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda, ma espone l'agente alle conseguenze della soccombenza.
Art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
La prova della notificazione della cartella deve essere fornita attraverso la matrice o copia della cartella con la relazione di notificazione oppure mediante l'avviso di ricevimento, secondo le modalità concretamente utilizzate.
Artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
L'onere di provare il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo e per la notificazione della cartella grava sull'Amministrazione finanziaria quando il contribuente contesta la tempestività della riscossione.
Artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le disposizioni disciplinano gli atti impugnabili e i termini del processo tributario; nel caso concreto sono state richiamate in relazione alla contestazione della mancata notifica delle cartelle e alla tempestività della pretesa tributaria.
Art. 378 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vista dell'udienza di discussione.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella o profili riguardanti il credito tributario, l'agente della riscossione che sia stato citato deve chiamare in causa l'ente creditore; non può limitarsi a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
- L'omessa chiamata dell'ente creditore non comporta necessariamente il litisconsorzio necessario né impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio: l'agente può rispondere direttamente delle conseguenze della lite.
- La prova della notifica della cartella grava sull'Amministrazione o sull'agente che la invoca. Estratti di ruolo, registri informatici e pagamenti parziali non sostituiscono normalmente la relata di notifica, la copia della cartella notificata o l'avviso di ricevimento.
- La scadenza dell'obbligo di conservazione quinquennale della documentazione non elimina l'onere di provare la notificazione quando questa venga contestata.
- La conoscenza effettiva della cartella può, in determinate circostanze, attivare il principio del raggiungimento dello scopo, ma deve essere dimostrata con elementi concreti e può incidere sulla decorrenza dei termini; non è sufficiente una deduzione generica basata su pagamenti o dati informatici non adeguatamente documentati.
- Nei ricorsi per cassazione è necessario indicare con precisione il vizio denunciato e riprodurre o localizzare gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, nel rispetto del principio di autosufficienza.
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