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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/719

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione del 30 aprile 2021 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione ha preso atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma ha imposto misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei possibili rischi di inalazione e di contatto cutaneo e oculare. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche di impiego, obblighi di etichettatura e requisiti di monitoraggio dell’uso, con validità fino al 23 maggio 2031.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, e si estende anche all’uso nelle premiscele e nell’acqua di abbeveraggio, nel rispetto delle condizioni dell’allegato. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Il periodo di autorizzazione termina il 23 maggio 2031.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione autorizza la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina condizioni, procedura e motivi dell’autorizzazione.

Base giuridica e presupposti dell’atto

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che è stata presentata una domanda conforme all’articolo 7, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, e che la valutazione ha dimostrato il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

Valutazione scientifica dell’EFSA

Il parere EFSA del 30 settembre 2020 conclude che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre riconosciuto che la L-valina è una fonte efficace dell’amminoacido essenziale L-valina nell’alimentazione animale. Per le specie ruminanti, tuttavia, è indicato che la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine per risultare efficace.

Rischi per gli utilizzatori e misure di protezione

L’EFSA non ha potuto escludere un rischio da inalazione né la possibilità che la sostanza sia irritante per pelle e occhi o sensibilizzante cutaneo. Per questo motivo il regolamento impone misure di protezione degli utilizzatori: gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare tali rischi e, se ciò non basta, devono utilizzare dispositivi di protezione individuale, compresi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Ambito dell’autorizzazione e condizioni di impiego

L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’allegato consente l’immissione sul mercato e l’uso della L-valina come additivo costituito da un preparato e ne ammette la somministrazione anche nell’acqua di abbeveraggio.

Requisiti di etichettatura e istruzioni d’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare un’avvertenza specifica: in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli amminoacidi essenziali e quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.

Caratteristiche tecniche dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 3c371i. La sostanza attiva è L-valina, cioè acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico, ottenuto da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358. La composizione minima prevista è una polvere con almeno il 98 % di L-valina sulla sostanza secca e un contenuto massimo di acqua dell’1,5 %. Sono indicati anche la formula chimica C5H11NO2 e il numero CAS 72-18-4.

Metodi di analisi

L’allegato rinvia a metodi di analisi specifici per il controllo dell’additivo e del suo impiego nei mangimi e nell’acqua. Per l’identificazione della L-valina nell’additivo si utilizza la monografia "L-valine" del Food Chemical Codex; per la quantificazione si richiamano metodi di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica o ottica, anche in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009 per premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 23 maggio 2031. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata in allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per mangimi alle condizioni specificate nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e la verifica che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 risultano soddisfatte.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nel parere del 30 settembre 2020, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha però rilevato che non si può escludere un rischio da inalazione né un effetto irritante o sensibilizzante per pelle e occhi, imponendo misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Efficienza nutrizionale e specie ruminanti

L’Autorità ha riconosciuto la L-valina come fonte efficace dell’amminoacido essenziale L-valina. Per l’efficacia nelle specie ruminanti, la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine.

Condizioni d’uso e obblighi operativi

L’allegato prevede che la L-valina possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato e che possa essere somministrata anche nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e contatto cutaneo od oculare; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Etichettatura e istruzioni per l’uso

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza che, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 3c371i ed è costituito da L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico) ottenuta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358. La composizione minima richiesta è una polvere con almeno il 98 % di L-valina sulla sostanza secca e un contenuto massimo di acqua dell’1,5 %. La formula chimica è C5H11NO2 e il numero CAS è 72-18-4.

Metodi di analisi

L’allegato richiama metodi specifici per l’identificazione e la quantificazione della valina nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi, nei mangimi composti e nell’acqua, basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica/ottica, nonché sulla monografia "L-valine" del Food Chemical Codex.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 23 maggio 2031. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e additivi per mangimi

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