Regolamento (UE) 2021/769
Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio del 30 aprile 2021 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema di calcolo e gestione della risorsa propria basata sull’IVA, sostituendo il regime del regolamento n. 1553/89 con regole più uniformi, semplificate e basate su un’aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Introduce termini precisi per la trasmissione degli estratti annuali e delle stime, disciplina le rettifiche e prevede una procedura di riesame rapida per evitare contenziosi. Sono inoltre rafforzati i poteri di esecuzione della Commissione e il coordinamento con il nuovo quadro delle risorse proprie dell’Unione.
Modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per riformare il calcolo, la rettifica, il controllo e la messa a disposizione della risorsa propria dell’UE basata sull’IVA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai fini della determinazione, comunicazione, rettifica, controllo e messa a disposizione della risorsa propria basata sull’IVA destinata al bilancio dell’Unione. Riguarda le operazioni imponibili IVA di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE e i relativi dati di riscossione, base imponibile, estratti annuali e rettifiche. Le nuove regole si applicano dal 1º gennaio 2021; tuttavia non si applicano alla compilazione o rettifica degli estratti della base per esercizi anteriori al 2021.
Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto
Il regolamento riforma in profondità il regime tecnico-giuridico di determinazione e messa a disposizione della risorsa propria dell’Unione basata sull’IVA. La finalità dichiarata è quella di garantire semplicità, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, allineando il sistema al nuovo quadro delle risorse proprie introdotto dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Finalità e contesto normativo
Il considerando evidenzia che la risorsa propria basata sull’IVA deve essere messa a disposizione dell’Unione nelle migliori condizioni possibili. Per questo viene scelto un metodo uniforme e definitivo di calcolo fondato sulle entrate effettivamente riscosse in un anno civile e sull’uso di un’aliquota media ponderata pluriennale definitiva, individuata sulla base dell’esercizio 2016.
Il regolamento mira anche a evitare contenziosi lunghi e costosi tra Commissione e Stati membri: introduce una procedura di riesame rapida per le rettifiche degli estratti della base IVA e attribuisce alla Commissione specifiche competenze di esecuzione, nel quadro del regolamento (UE) n. 182/2011.
Modifiche al calcolo della risorsa propria basata sull’IVA
Il nuovo articolo 1 del regolamento n. 1553/89 stabilisce che la risorsa propria basata sull’IVA è calcolata applicando l’aliquota uniforme di prelievo prevista dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 alla base determinata secondo il regolamento. Il nuovo articolo 2 precisa che il calcolo riguarda le operazioni imponibili di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE.
Il nuovo articolo 3 disciplina la determinazione della base annuale: si parte dalle entrate nette IVA riscosse dallo Stato membro nell’anno civile, corrette per tenere conto di specifiche componenti, e si divide l’importo per l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Le correzioni riguardano, in particolare, operazioni effettuate da o verso territori specifici di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE, operazioni da o verso i luoghi di cui all’articolo 7 della stessa direttiva, se le entrate sono state trasferite, e importi dovuti per rettifiche derivanti da infrazioni della direttiva IVA.
L’importo ottenuto viene poi moltiplicato per l’aliquota uniforme di prelievo per determinare la risorsa propria da mettere a disposizione del bilancio dell’Unione.
Aliquota media ponderata pluriennale: regime definitivo e provvisorio
L’articolo 4 sostituito è centrale nella nuova architettura. L’aliquota media ponderata pluriennale definitiva corrisponde alla percentuale calcolata da ciascuno Stato membro per l’esercizio 2016 secondo il vecchio metodo, applicato fino al 31 dicembre 2020. Essa è espressa alla quarta cifra decimale e deve risultare controllata e priva di notifiche pendenti su punti in sospeso.
Se esistono punti in sospeso notificati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, si applica temporaneamente un’aliquota media ponderata oggetto di notifica, che vale come aliquota provvisoria. Quando i punti in sospeso vengono risolti, la percentuale risultante sostituisce l’aliquota provvisoria e diventa definitiva a partire dall’esercizio 2021. Le eventuali differenze finanziarie tra aliquota provvisoria e definitiva sono regolate secondo la procedura di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Estratti annuali, stime e rettifiche
Ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, un estratto con l’ammontare totale della base IVA dell’anno civile precedente. L’estratto deve contenere tutti i dati necessari ai controlli previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2021/768 e deve basarsi sui dati più recenti disponibili al momento della compilazione.
Per esigenze eccezionali, lo Stato membro può chiedere una proroga del termine, mediante richiesta scritta e motivata; la Commissione può concedere una sola proroga, fino a un massimo di due mesi. Inoltre, per motivi di bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri devono inviare una stima della base per l’esercizio successivo.
Le rettifiche degli estratti per esercizi precedenti richiedono l’accordo tra Commissione e Stato membro interessato. In mancanza di accordo, la Commissione comunica per iscritto la rettifica necessaria. Lo Stato membro può chiedere un riesame entro due mesi, e la Commissione deve decidere entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. La richiesta di riesame e l’eventuale impugnazione non sospendono l’obbligo di versamento. Le rettifiche sono raccolte in quadri generali e, dopo il 31 luglio del quarto anno successivo all’esercizio considerato, gli estratti non sono più rettificabili, salvo i punti notificati prima da Commissione o Stato membro.
Controlli, cooperazione amministrativa e atti di esecuzione
L’articolo 10 introduce un obbligo annuale di informazione sugli “approcci” o soluzioni che gli Stati membri intendono applicare per determinare taluni importi correttivi. Tali informazioni devono essere trasmesse entro il 30 aprile; la Commissione le comunica agli altri Stati membri entro il 31 maggio. La Commissione può adottare atti di esecuzione su tali soluzioni, seguendo la procedura consultiva.
L’articolo 11 collega i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 alle rettifiche dell’estratto. La Commissione valuta inoltre le rettifiche presentate dagli Stati membri per chiudere eventuali notifiche su punti in sospeso relativi all’aliquota media ponderata.
L’articolo 12 rafforza la cooperazione amministrativa: ogni anno gli Stati membri devono comunicare le modifiche rilevanti alle procedure amministrative di riscossione dell’IVA. La Commissione valuta tali informazioni con gli Stati membri e presenta una relazione quinquennale sui progressi e sulle misure adottate; la prima relazione deve essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2025.
Comitato consultivo e comitatologia
L’articolo 13 indica che la Commissione è assistita dal CCRP/IVA, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2021/768. Il comitato opera ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011: per gli atti soggetti a procedura consultiva si applica l’articolo 4, mentre per quelli soggetti a procedura d’esame si applica l’articolo 5.
La Commissione è inoltre autorizzata ad adottare atti di esecuzione per precisare la procedura di riesame delle rettifiche e per disciplinare le soluzioni proposte dagli Stati membri ai fini della determinazione di alcuni importi rilevanti per il calcolo della base IVA.
Relazione di valutazione del sistema
Il nuovo articolo 13 bis prevede una relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull’IVA da adottare entro il 1º gennaio 2025. La relazione deve indicare quanti Stati membri applicano ancora un’aliquota media ponderata oggetto di notifiche su punti in sospeso e riportare eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali. Deve inoltre valutare efficacia e adeguatezza del sistema, con particolare attenzione all’aliquota media ponderata pluriennale; se opportuno, può essere accompagnata da una proposta di modifica normativa per basare il calcolo su dati più recenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e si applica dal 1º gennaio 2021. Per ragioni di coerenza, le nuove disposizioni non incidono sulla compilazione o sulla rettifica degli estratti della base IVA relativi a esercizi anteriori al 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Calcolo della risorsa propria basata sull’IVA
L’articolo 1 del regolamento n. 1553/89 è sostituito: la risorsa propria basata sull’IVA è calcolata applicando l’aliquota uniforme di prelievo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 alla base determinata secondo il regolamento.
Base imponibile e operazioni rilevanti
L’articolo 2 è sostituito per chiarire che la risorsa propria si calcola sulla base delle operazioni imponibili di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE.
Determinazione della base e rettifiche
Il nuovo articolo 3 stabilisce che, per ciascun anno civile, la base si ottiene dividendo l’importo totale delle entrate nette IVA riscosse dallo Stato membro, rettificato secondo specifiche voci, per l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Le rettifiche includono operazioni verso/da territori di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE, operazioni da/verso luoghi di cui all’articolo 7 della stessa direttiva se le entrate vi siano state trasferite, e importi dovuti per rettifiche derivanti da infrazioni della direttiva IVA. Il risultato è poi moltiplicato per l’aliquota uniforme di prelievo per determinare la risorsa propria da mettere a disposizione del bilancio UE.
Aliquota media ponderata pluriennale definitiva e provvisoria
Il nuovo articolo 4 prevede che l’aliquota sia calcolata sulla base degli anni civili. L’aliquota media ponderata pluriennale definitiva coincide con la percentuale calcolata per l’esercizio 2016 secondo il vecchio metodo; è espressa alla quarta cifra decimale e deve essere stata controllata senza notifiche di punti in sospeso. Fino alla loro risoluzione si applica un’aliquota provvisoria notificata; una volta risolti i punti in sospeso, la percentuale definitiva si applica dall’esercizio 2021. Le differenze tra provvisoria e definitiva sono trattate secondo l’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Estratto annuale e termini di trasmissione
L’articolo 7 impone agli Stati membri di trasmettere ogni anno, entro il 31 luglio, un estratto con l’ammontare totale della base IVA dell’anno civile precedente. L’estratto deve contenere i dati necessari ai controlli previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2021/768 e deve basarsi sui dati più recenti disponibili al momento della compilazione. È possibile chiedere una proroga fino a due mesi in caso di circostanze eccezionali, con richiesta scritta e motivata; la Commissione può concederla una sola volta e comunica annualmente le richieste e le decisioni al comitato competente.
Stima annuale per finalità di bilancio
L’articolo 8 impone a ciascuno Stato membro di trasmettere entro il 15 aprile una stima della base della risorsa propria basata sull’IVA per l’esercizio successivo.
Rettifiche degli estratti e procedura di riesame
L’articolo 9 prevede che le rettifiche agli estratti degli esercizi precedenti siano possibili solo previo accordo tra Commissione e Stato membro. In caso di disaccordo, la Commissione comunica la rettifica necessaria con lettera, che costituisce le "misure" ai fini del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Lo Stato membro può chiedere il riesame entro due mesi; la Commissione decide entro tre mesi dalla richiesta. La richiesta di riesame o un ricorso di annullamento non sospendono l’obbligo di mettere a disposizione l’importo dovuto. Le rettifiche sono riunite in quadri generali; dopo il 31 luglio del quarto anno successivo a un esercizio gli estratti non sono più rettificati, salvo punti notificati prima da Commissione o Stato membro. La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare la procedura di riesame.
Comunicazione delle soluzioni di calcolo e atti di esecuzione
L’articolo 10 impone agli Stati membri, entro il 30 aprile di ogni esercizio, di comunicare alla Commissione tutte le soluzioni e modifiche proposte per determinare gli importi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), indicando se necessario la natura dei dati ritenuti adeguati e una stima della base per ciascuna voce. La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri entro il 31 maggio e può adottare atti di esecuzione in materia con procedura consultiva entro 60 giorni dal parere del comitato.
Controlli e adeguamento dell’aliquota definitiva
L’articolo 11 collega i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 alla rettifica dell’estratto secondo l’articolo 9. La Commissione valuta inoltre le rettifiche presentate dagli Stati membri per risolvere eventuali notifiche relative ai punti in sospeso riguardanti l’aliquota media ponderata.
Informazioni sui processi di riscossione IVA e relazione periodica
L’articolo 12 richiede agli Stati membri di comunicare annualmente le modifiche rilevanti dei processi e delle procedure amministrative di riscossione dell’IVA. La Commissione esamina tali informazioni con gli Stati membri e presenta ogni cinque anni una relazione su misure adottate e progressi; la prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025.
Comitato e procedure di comitatologia
L’articolo 13 prevede l’assistenza del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/IVA), istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2021/768 e qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli atti di esecuzione si applicano l’articolo 4 del regolamento n. 182/2011 nei casi di procedura consultiva e l’articolo 5 nei casi di procedura d’esame.
Relazione sul funzionamento del sistema IVA
Il nuovo articolo 13 bis impone alla Commissione di elaborare entro il 1º gennaio 2025 una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull’IVA. La relazione deve indicare il numero di Stati membri che applicano ancora un’aliquota media ponderata oggetto di notifiche su punti in sospeso e le eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali. Essa include una valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema, in particolare dell’aliquota media ponderata pluriennale, e può essere accompagnata da una proposta di modifica del regolamento per basare il calcolo su dati più recenti.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e si applica dal 1º gennaio 2021. L’articolo 1 del regolamento modificativo non si applica però alla compilazione o rettifica degli estratti della base IVA per esercizi anteriori al 2021.
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