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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/697

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027, con una dotazione complessiva di 7,953 miliardi di euro, al fine di rafforzare la competitività, l’innovazione e l’autonomia tecnologica dell’industria europea della difesa. Il sostegno è concentrato su ricerca e sviluppo collaborativi, con forti condizioni di ammissibilità soggettiva e territoriale, criteri di sicurezza e limiti specifici per evitare dipendenze da paesi terzi non associati. Il regolamento disciplina inoltre tassi di cofinanziamento, criteri di selezione, gestione diretta da parte della Commissione, governance tramite programmi di lavoro annuali, regole su proprietà intellettuale, informazioni classificate, monitoraggio, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Istituzione del Fondo europeo per la difesa per sostenere ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa, con regole su ammissibilità, finanziamento, governance, sicurezza e tutela dei risultati.

Ambito di applicazione

Si applica alle azioni di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziate dal Fondo europeo per la difesa nel periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, nell’ambito del bilancio UE e con applicazione retroattiva dal 1 gennaio 2021. Riguarda soggetti giuridici, consorzi, destinatari, subappaltatori, amministrazioni aggiudicatrici e, in parte, paesi associati membri SEE/EFTA, nonché, per specifici profili, paesi e territori d’oltremare e paesi terzi coinvolti nel trattamento di informazioni o nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Sono escluse, in linea di principio, la ricerca di base pura, le attività riguardanti prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale e lo sviluppo di armi autonome letali senza significativo controllo umano; inoltre sono previste restrizioni stringenti per soggetti controllati da paesi terzi non associati e per l’uso di infrastrutture o risorse situate fuori dall’UE/paesi associati.

Regolamento (UE) 2021/697 – Fondo europeo per la difesa

Il regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, in coerenza con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La finalità è rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, favorendo ricerca e sviluppo collaborativi, interoperabilità, innovazione, autonomia strategica e partecipazione transfrontaliera, soprattutto di PMI e mid-caps.

Contesto e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano un contesto geopolitico più instabile, l’aumento dei costi della difesa e la necessità di superare la frammentazione del mercato europeo della difesa. Il Fondo è concepito come strumento integrato con le iniziative dell’Unione già esistenti, in particolare Orizzonte Europa, PESCO, CARD e i precedenti strumenti PADR ed EDIDP, con l’obiettivo di colmare il divario tra ricerca e sviluppo e di incentivare la cooperazione industriale transfrontaliera.

Oggetto, durata e definizioni

L’articolo 1 definisce oggetto e durata del Fondo; l’articolo 2 contiene un apparato definitorio molto ampio, rilevante per la pratica, soprattutto su: soggetto giuridico, consorzio, coordinatore, controllo, struttura di gestione esecutiva, azione di ricerca, azione di sviluppo, tecnologia innovativa per la difesa, risultati, informazioni classificate e soggetto di paese terzo non associato. La nozione di controllo è centrale, perché condiziona l’ammissibilità soggettiva e la tutela degli interessi di sicurezza e difesa.

Obiettivi e priorità finanziate

L’articolo 3 individua un obiettivo generale e due obiettivi specifici. Il primo è sostenere la ricerca collaborativa che migliori le future capacità di difesa, massimizzando innovazione e nuove tecnologie; il secondo è sostenere lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie, aumentando efficienza della spesa, economie di scala, standardizzazione, interoperabilità e riduzione delle duplicazioni. I considerando e i programmi di lavoro devono tener conto delle priorità di capacità di difesa definite dagli Stati membri, con riferimento al CDP, e delle esigenze di sicurezza e difesa dell’Unione.

Dotazione finanziaria e riparto interno

L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 7.953.000.000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è di 2.651.000.000 EUR per la ricerca e 5.302.000.000 EUR per lo sviluppo; la Commissione può riassegnare tra le due componenti fino al 20 %. Almeno il 4 % e fino all’8 % della dotazione deve essere destinato al sostegno delle tecnologie innovative per la difesa. La dotazione può finanziare anche assistenza tecnica e amministrativa, comprese sorveglianza, audit e valutazione.

Ambito soggettivo, ammissibilità e apertura ai paesi associati

L’articolo 5 apre il Fondo ai membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, secondo l’accordo SEE. In via generale, destinatari e subappaltatori devono avere sede nell’Unione o in un paese associato; le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse impiegati nell’azione devono essere situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per tutta la durata dell’azione, e le strutture di gestione esecutiva devono essere nell’Unione o in un paese associato. Il coinvolgimento di soggetti controllati da paesi terzi non associati è possibile solo con garanzie rigorose approvate dallo Stato membro o paese associato di stabilimento e rese disponibili alla Commissione.

Azioni finanziabili e divieti

L’articolo 10 delimita le azioni ammissibili alle iniziative coerenti con gli obiettivi del Fondo. Sono finanziabili attività di ricerca, progettazione, studi di fattibilità, prototipazione, collaudo, qualificazione, certificazione e sviluppo di tecnologie o beni per l’efficienza del ciclo di vita, oltre ad attività su interoperabilità, resilienza e sicurezza dell’approvvigionamento. Restano escluse le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione è vietato dal diritto internazionale, nonché lo sviluppo di armi autonome letali senza significativo controllo umano su selezione e ingaggio contro esseri umani.

Regole di cooperazione e consorzi

La regola generale richiede che l’azione sia svolta da un consorzio di almeno tre soggetti idonei con sede in almeno tre Stati membri o paesi associati, con indipendenza reciproca di almeno tre soggetti su almeno due Stati. Questa regola non si applica alle tecnologie innovative per la difesa e alle attività di studio di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c). Il regolamento ammette inoltre appalti pre-commerciali congiunti e valorizza la cooperazione tra soggetti della catena di approvvigionamento, comprese PMI e mid-caps.

Selezione, attribuzione e criteri di merito

L’articolo 11 prevede che i finanziamenti siano normalmente concessi tramite inviti a presentare proposte su base concorrenziale, con deroga solo in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. L’articolo 12 elenca i criteri di attribuzione: eccellenza e potenziale innovativo, contributo all’innovazione tecnologica, competitività industriale, autonomia e sicurezza di approvvigionamento, creazione di nuova cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e mid-caps, ed efficienza di esecuzione.

Tassi di finanziamento e maggiorazioni

L’articolo 13 prevede, in via generale, il cofinanziamento fino al 100 % dei costi ammissibili delle attività. Vi sono tuttavia limiti specifici: i prototipi non possono ricevere più del 20 % dei costi ammissibili; collaudo, qualificazione e certificazione non più dell’80 %. Per lo sviluppo sono possibili maggiorazioni, tra cui +10 punti percentuali per i progetti PESCO e ulteriori incrementi collegati alla quota di costi destinata a PMI o mid-caps, con un aumento complessivo massimo di 35 punti percentuali e sempre entro il tetto del 100 %.

Regole finanziarie, costi indiretti e strumenti di pagamento

Gli articoli 14-16 introducono un regime semplificato per la capacità finanziaria, verificata normalmente solo per il coordinatore se il contributo richiesto è almeno 500.000 EUR, salvo dubbi specifici. I costi indiretti sono normalmente forfettizzati al 25 % dei costi diretti ammissibili, con possibile ricorso ai costi effettivi se basati su prassi contabili accettate dalle autorità nazionali. Se il cofinanziamento UE è inferiore al 50 %, la Commissione può ricorrere a contributi non collegati ai costi o a somme forfettarie uniche.

Proprietà intellettuale e accesso ai risultati

Per le azioni di ricerca, l’articolo 20 prevede che i risultati appartengano ai destinatari che li hanno prodotti, o in comproprietà se creati congiuntamente; in caso di appalto pubblico, i risultati appartengono all’Unione. Gli Stati membri, i paesi associati e, in certi casi, le istituzioni dell’Unione ottengono diritti di accesso gratuiti per finalità istituzionali o operative. È vietato che risultati e informazioni siano sottoposti a controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati; trasferimenti di proprietà o licenze esclusive verso tali soggetti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione e possono comportare il rimborso del sostegno se contrari agli interessi UE.

Regole specifiche per le azioni di sviluppo

L’articolo 21 richiede che il consorzio dimostri la copertura, con altre fonti, della parte di costi non finanziata dal Fondo. Per alcune attività di progettazione è necessario che esistano requisiti armonizzati di capacità di difesa concordati da almeno due Stati membri o paesi associati. Per prototipi, collaudo, qualificazione e certificazione occorrono prove documentali dell’intenzione di acquisto o uso coordinato da parte di almeno due Stati membri o paesi associati e dell’esistenza di specifiche tecniche comuni. L’articolo 22 aggiunge criteri di attribuzione legati all’efficienza nel ciclo di vita e all’integrazione industriale. L’articolo 23 conferma che l’Unione non acquista la proprietà dei risultati di sviluppo e disciplina i trasferimenti verso paesi terzi.

Governance, programmi di lavoro e comitato

L’articolo 24 dispone che il Fondo sia eseguito tramite programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. I programmi definiscono temi di ricerca, categorie di azioni, importi per finanziamento misto e quota destinata alle PMI, e coprono, tra gli altri, preparazione/protezione/impiego/sostenibilità, C4ISR, ciberdifesa e cibersicurezza, e intervento e attuatori. L’articolo 34 istituisce un comitato secondo il regolamento n. 182/2011, con Agenzia europea per la difesa come osservatore e SEAE invitato a partecipare.

Sicurezza, informazioni classificate e valutazione etica

Gli articoli 7 e 27 sono centrali per il trattamento delle informazioni e per il controllo etico. Le proposte devono essere sottoposte a un esame etico e, se del caso, a valutazione etica; i progetti non accettabili sul piano etico sono respinti. Le azioni che comportano informazioni classificate richiedono misure di sicurezza specifiche, un sistema sicuro di scambio di informazioni e, se necessario, un quadro di sicurezza dedicato prima della firma dell’accordo o del contratto.

Monitoraggio, valutazioni e indicatori

L’articolo 28 rinvia all’allegato per gli indicatori di risultato e attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare tali indicatori con atti delegati. L’articolo 29 prevede una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione, con copertura fino al 31 luglio 2024, e una valutazione finale non oltre il 31 dicembre 2031. Le valutazioni devono esaminare governance, tassi di esecuzione, partecipazione di PMI e mid-caps, costi indiretti, finanziamenti alle tecnologie innovative, dipendenza da paesi terzi e ripartizione dei DPI.

Controlli, audit, comunicazione e disposizioni finali

Gli articoli 30 e 31 richiamano il ruolo di Corte dei conti, OLAF ed EPPO per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo ai beneficiari e ai paesi terzi partecipanti di cooperare e concedere accessi e diritti necessari. L’articolo 32 disciplina informazione, comunicazione e visibilità del finanziamento. Gli articoli 35-37 abrogano il regolamento (UE) 2018/1092 con effetto dal 1 gennaio 2021, prevedono disposizioni transitorie per le azioni già avviate e stabiliscono l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione, con applicazione dal 1 gennaio 2021.

Disposizioni principali

Istituzione, durata e finalità del Fondo

L’articolo 1 istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, allineato al QFP 2021-2027. Il Fondo definisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali, tra cui soggetto giuridico, richiedente, destinatario, consorzio, coordinatore, controllo, struttura di gestione esecutiva, azione di ricerca, azione di sviluppo, tecnologia innovativa per la difesa, PMI, mid-cap, appalti pre-commerciali, risultati, informazioni classificate e soggetto di paese terzo non associato.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 individua come obiettivo generale il rafforzamento della EDTIB e dell’autonomia strategica dell’Unione, sostenendo cooperazione transfrontaliera e la partecipazione di PMI e mid-caps. Gli obiettivi specifici sono sostenere la ricerca collaborativa e lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie per la difesa, con particolare attenzione a interoperabilità, standardizzazione, riduzione delle duplicazioni e rafforzamento delle catene di approvvigionamento.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L’articolo 4 fissa la dotazione a 7.953.000.000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è di 2.651.000.000 EUR per la ricerca e 5.302.000.000 EUR per lo sviluppo; la Commissione può riassegnare tra le due componenti fino al 20 %. Almeno il 4 % e fino all’8 % deve sostenere tecnologie innovative per la difesa.

Apertura ai paesi associati

L’articolo 5 apre il Fondo ai membri SEE/EFTA associati secondo l’accordo SEE.

Sostegno alle tecnologie innovative

L’articolo 6 prevede l’attribuzione del finanziamento tramite atti di esecuzione dopo consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie innovative per la difesa, sulla base delle aree indicate nei programmi di lavoro.

Etica e valutazione etica

L’articolo 7 impone il rispetto del diritto UE, nazionale e internazionale e dei principi etici. Le proposte sono sottoposte a esame sulla base di un’autovalutazione etica; quelle con serie questioni etiche possono essere assoggettate a valutazione etica. Le proposte non accettabili dal punto di vista etico sono respinte.

Modalità di esecuzione e forme di finanziamento

L’articolo 8 dispone la gestione diretta del Fondo, con possibilità di gestione indiretta in casi comprovati. Il Fondo può finanziare sovvenzioni, premi, appalti e, se opportuno, strumenti finanziari nelle operazioni di finanziamento misto.

Ammissibilità soggettiva e territoriale

L’articolo 9 richiede che destinatari e subappaltatori siano stabiliti nell’Unione o in un paese associato, con infrastrutture, attrezzature, beni e risorse situati nel territorio di uno Stato membro o paese associato per tutta la durata dell’azione e strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato. In linea generale non sono ammessi soggetti controllati da paesi terzi non associati, salvo deroghe soggette a garanzie rigorose approvate dallo Stato membro o paese associato di stabilimento.

Deroghe controllate per soggetti sotto controllo estero

L’articolo 9, paragrafo 4, consente l’ammissibilità di soggetti controllati da paesi terzi non associati se sono disponibili garanzie che assicurino tutela degli interessi di sicurezza e difesa, assenza di restrizioni su infrastrutture, protezione delle informazioni sensibili e mantenimento della titolarità di risultati e DPI in capo al destinatario. Sono inoltre previste ipotesi di uso di infrastrutture esterne o cooperazione con soggetti extra-UE, ma senza costi ammissibili per tali attività.

Azioni ammissibili e divieti materiali

L’articolo 10 elenca le attività finanziabili: creazione e miglioramento di conoscenze, prodotti e tecnologie, interoperabilità e resilienza, studi di fattibilità, progettazione, prototipi di sistema, collaudo, qualificazione, certificazione e tecnologie o beni per l’efficienza del ciclo di vita. Non sono ammissibili azioni relative a prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale né lo sviluppo di armi autonome letali prive di significativo controllo umano.

Consorzio minimo e casi di deroga

L’articolo 10 prevede, come regola generale, un consorzio di almeno tre soggetti idonei stabiliti in almeno tre Stati membri o paesi associati, con requisiti di indipendenza tra almeno tre soggetti. La regola non si applica alle tecnologie innovative per la difesa e agli studi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c).

Selezione, attribuzione e criteri di valutazione

L’articolo 11 prevede inviti a presentare proposte concorrenziali, con deroga per circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 195 del regolamento finanziario. L’articolo 12 definisce i criteri di attribuzione: eccellenza/potenziale innovativo, innovazione tecnologica, competitività, autonomia e sicurezza di approvvigionamento, cooperazione transfrontaliera, soprattutto con PMI e mid-caps, ed efficienza esecutiva.

Tassi di cofinanziamento

L’articolo 13 consente, in linea generale, il finanziamento fino al 100 % dei costi ammissibili delle attività. Per i prototipi il sostegno non supera il 20 %; per collaudo, qualificazione e certificazione non supera l’80 %. Per le azioni di sviluppo sono previsti incrementi fino a un massimo di 35 punti percentuali, tra cui +10 per progetti PESCO e maggiorazioni legate alla quota di costi destinata a PMI e mid-caps, senza superare complessivamente il 100 %.

Capacità finanziaria, costi indiretti e contributi forfettari

Gli articoli 14-16 limitano la verifica della capacità finanziaria, di regola, al coordinatore e solo se il contributo richiesto è almeno pari a 500.000 EUR, salvo dubbi specifici. I costi indiretti sono normalmente calcolati con un tasso fisso del 25 % dei costi diretti ammissibili, con possibilità di usare i costi effettivi secondo prassi contabili nazionali accettate. Se il cofinanziamento UE è inferiore al 50 %, la Commissione può usare contributi non collegati ai costi o somme forfettarie.

Appalti pre-commerciali e fondo di garanzia

L’articolo 17 consente di sostenere appalti pre-commerciali tramite sovvenzioni ad amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che acquistano congiuntamente servizi di R&S nel settore della difesa o coordinano le procedure. L’articolo 18 riconosce i contributi a meccanismi di mutua assicurazione come garanzia sufficiente per il recupero di somme dovute.

Regole per appalti e premi

L’articolo 19 estende mutatis mutandis le regole di ammissibilità soggettiva e oggettiva anche ai premi e, per gli studi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), agli appalti.

Proprietà e accesso ai risultati della ricerca

L’articolo 20 attribuisce ai destinatari la proprietà dei risultati delle azioni di ricerca, salvo appalto pubblico, in cui i risultati appartengono all’Unione. Sono previsti diritti di accesso gratuiti per Stati membri, paesi associati e istituzioni dell’Unione in casi specifici, nonché obblighi di informare la Commissione prima di trasferimenti o licenze esclusive verso paesi terzi non associati.

Ulteriori condizioni per le azioni di sviluppo

L’articolo 21 impone che i costi non coperti dal Fondo siano finanziati da altri strumenti; richiede requisiti armonizzati per le attività di progettazione e prove di intenzione coordinata di acquisto o uso congiunto da parte di almeno due Stati membri o paesi associati, oltre a specifiche tecniche comuni per le attività di prototipo, collaudo, qualificazione e certificazione.

Criteri aggiuntivi per lo sviluppo

L’articolo 22 integra i criteri di attribuzione valorizzando l’efficienza nel ciclo di vita, le sinergie in acquisizione/manutenzione/smaltimento e l’ulteriore integrazione industriale mediante impegno coordinato degli Stati membri all’uso o alla detenzione congiunta del prodotto o tecnologia.

Titolarità dei risultati dello sviluppo

L’articolo 23 stabilisce che l’Unione non acquisisce la proprietà dei prodotti o tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo né rivendica i relativi DPI. È previsto l’obbligo di informare la Commissione prima di trasferimenti di titolarità verso paesi terzi non associati, con possibile obbligo di rimborso in caso di incompatibilità con gli interessi di sicurezza e difesa.

Programmi di lavoro annuali e governance

L’articolo 24 prevede programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione tramite atti di esecuzione, con indicazione dei temi di ricerca, delle categorie di azioni, del bilancio per finanziamento misto e della quota per la partecipazione transfrontaliera delle PMI. I temi coprono, tra l’altro, preparazione/protezione/impiego/sostenibilità, C4ISR, ciberdifesa e cibersicurezza, e intervento e attuatori.

Consultazione del responsabile del progetto e esperti indipendenti

Gli articoli 25 e 26 disciplinano la consultazione del responsabile del progetto prima dei pagamenti e la nomina di esperti indipendenti per controllo, valutazione etica e valutazione delle proposte. Gli esperti sono selezionati tramite inviti a manifestare interesse, con elenco non pubblico e credenziali di sicurezza convalidate dagli Stati membri.

Sicurezza delle informazioni classificate

L’articolo 27 stabilisce regole dettagliate per la protezione delle informazioni classificate UE, l’equivalenza delle norme di sicurezza nei paesi terzi e l’accesso caso per caso. È previsto un sistema sicuro di scambio di informazioni e la definizione di un quadro di sicurezza prima della firma dell’accordo di finanziamento o del contratto.

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Gli articoli 28 e 29 prevedono indicatori nell’allegato, sorveglianza regolare e relazione annuale della Commissione, oltre a una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione e a una valutazione finale non oltre il 31 dicembre 2031. Le valutazioni devono considerare anche PMI, mid-caps, rimborsi dei costi indiretti, tecnologie innovative, partecipazione transfrontaliera, dipendenza da paesi terzi e ripartizione dei DPI.

Audit, tutela finanziaria e obblighi di cooperazione

Gli articoli 30 e 31 richiamano il ruolo della Corte dei conti, dell’OLAF e dell’EPPO e impongono ai beneficiari e, ove applicabile, ai paesi terzi partecipanti, di concedere i diritti e l’accesso necessari per controlli, indagini e verifiche sul posto.

Informazione, comunicazione e pubblicità

L’articolo 32 impone ai beneficiari di rendere nota l’origine dei fondi e di garantire la visibilità del finanziamento UE. La Commissione svolge azioni di informazione e comunicazione e può finanziare eventi di divulgazione e abbinamento per aprire le catene di approvvigionamento e favorire la partecipazione delle PMI.

Delega, comitato e abrogazione del precedente regime

Gli articoli 33 e 34 disciplinano la delega per modificare gli indicatori e completare il quadro di sorveglianza, nonché la procedura di comitato ai sensi del regolamento n. 182/2011, con l’Agenzia europea per la difesa come osservatore e il SEAE invitato a partecipare. L’articolo 35 abroga il regolamento (UE) 2018/1092 con effetto dal 1 gennaio 2021; l’articolo 36 contiene disposizioni transitorie per le azioni già avviate e per la transizione di bilancio.

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