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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/770

Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio del 30 aprile 2021 concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo

Normativa europea32021R0770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce le regole operative per la nuova risorsa propria dell’Unione basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, introducendo criteri di calcolo, obblighi di comunicazione e modalità di iscrizione contabile. Stabilisce inoltre le procedure per la messa a disposizione mensile alla Commissione, per gli adeguamenti successivi basati sui dati definitivi e per gli interessi in caso di ritardi. In parallelo, disciplina alcuni effetti di questa risorsa sul calcolo della risorsa propria basata sull’RNL e rinvia, per vari profili, al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La disciplina è coordinata con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e con la normativa UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Disciplina il calcolo, la contabilizzazione e la messa a disposizione della risorsa propria UE basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché alcuni effetti sulla risorsa RNL e le relative procedure di tesoreria e controllo.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri per la risorsa propria fondata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053, e incide anche sul calcolo dell’aliquota uniforme della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL). Riguarda i rapporti finanziari tra Stati membri e Commissione, la tenuta delle contabilità, la trasmissione di previsioni e estratti annuali, la conservazione dei documenti giustificativi, gli adeguamenti successivi e gli interessi per ritardata messa a disposizione. Sono richiamate e applicate mutatis mutandis talune disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio

Il regolamento completa il nuovo sistema delle risorse proprie dell’Unione introdotto dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053, disciplinando in concreto come gli Stati membri devono calcolare, contabilizzare e versare la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. La disciplina mira a garantire disponibilità puntuale dei fondi, certezza dei dati statistici e coordinamento con le regole di tesoreria e contabilità già previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento nasce dall’esigenza di rendere operativa la nuova risorsa propria ambientale collegata ai rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, assicurando che l’Unione disponga delle somme dovute nelle migliori condizioni possibili. I considerando evidenziano anche la necessità di una metodologia di calcolo chiara, di estratti periodici, di controlli documentali, di una procedura rapida di soluzione delle controversie e di un adeguato coordinamento con il calcolo della risorsa basata sull’RNL.

Ambito soggettivo e oggettivo

La normativa si applica agli Stati membri, che devono comunicare dati, conservare documentazione, tenere la contabilità della risorsa e mettere gli importi a disposizione della Commissione. L’oggetto riguarda esclusivamente la risorsa propria calcolata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, ma il regolamento incide anche sul meccanismo di determinazione dell’aliquota uniforme della risorsa RNL e sulle relative riduzioni lorde concesse ad alcuni Stati membri.

Conservazione documentale e cooperazione amministrativa

L’articolo 2 stabilisce un obbligo di conservazione dei documenti giustificativi fino al 31 luglio del quinto anno successivo all’esercizio di riferimento, con estensione del termine quando occorra una rettifica, un adeguamento o un controllo ulteriore. L’articolo 3 impone una cooperazione amministrativa strutturata: ciascuno Stato membro deve comunicare i servizi o organismi responsabili del calcolo, dell’accertamento, della messa a disposizione e del controllo, nonché le principali disposizioni nazionali applicabili e le denominazioni esatte degli estratti contabili utilizzati.

Calcolo della risorsa propria

Il calcolo è ancorato alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053, che individua la risorsa propria plastica. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati deve essere determinato secondo la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852, e secondo la decisione 2005/270/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665, in particolare l’articolo 6 quater. L’importo è espresso in euro per ciascuno Stato membro e si fonda sulla previsione annuale trasmessa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4.

Contabilizzazione e trasmissione dei dati

L’articolo 5 richiede che la risorsa sia iscritta in una contabilità tenuta presso la tesoreria o presso la banca centrale nazionale. I dodicesimi sono iscritti il primo giorno lavorativo di ogni mese; il risultato del calcolo annuale è iscritto annualmente. Entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati per l’anno in corso e per l’anno successivo; entro il 31 luglio trasmettono un estratto annuale relativo all’anno n–2 con i dati statistici e il calcolo dell’importo dovuto. La Commissione adotta modelli uniformi per tali estratti mediante atti di esecuzione.

Messa a disposizione mensile e adeguamenti di bilancio

La messa a disposizione avviene mediante accredito mensile di importi corrispondenti a un dodicesimo dei totali pertinenti del bilancio, convertiti nella moneta nazionale al tasso di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente. Se interviene una variazione dell’aliquota uniforme o un bilancio rettificativo, i dodicesimi devono essere riadattati dall’inizio dell’esercizio; i criteri di contabilizzazione distinguono il caso di adozione del bilancio rettificativo prima o dopo il giorno 16 del mese. Sono previste regole specifiche anche per il mese di gennaio e per l’ipotesi in cui il bilancio non sia ancora stato adottato definitivamente.

Adeguamenti ex post e riesame

Gli adeguamenti successivi derivano dalla differenza tra le previsioni e i dati reali degli estratti annuali. La Commissione calcola per ciascuno Stato membro un importo netto, tenendo conto della quota di RNL dello Stato membro rispetto al totale dell’Unione, e comunica i risultati entro il 1o febbraio dell’anno successivo. Gli importi sono iscritti nel mese di giugno. Se i controlli rivelano errori o necessità di rettifica, la Commissione comunica lo specifico adeguamento con lettera; lo Stato membro può chiedere il riesame entro due mesi e la Commissione deve decidere entro tre mesi. La richiesta di riesame o un ricorso di annullamento non sospendono l’obbligo di versamento. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all’esercizio non si considerano più modifiche, salvo questioni già notificate.

Tesoreria, anticipazioni e interessi

Per garantire il fabbisogno di cassa dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare importi nei primi mesi dell’esercizio, entro limiti precisi: fino a due mesi nel primo trimestre per le spese FEAGA e, nel primo semestre, un’ulteriore mezza quota mensile per le spese dei fondi strutturali e di investimento europei, senza superare complessivamente due dodicesimi supplementari. Gli Stati membri devono essere informati con congruo anticipo. In caso di ritardo nella messa a disposizione o di omissione di dati imputabile allo Stato membro, sono dovuti interessi; non si riscuotono interessi inferiori a 500 EUR e si applicano per il resto le condizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. È prevista la non imputabilità in caso di forza maggiore o altre cause non attribuibili allo Stato membro.

Strumenti di supporto e applicazione

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, con funzioni consultive sulla qualità e comparabilità delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica. Sul piano procedurale, il regolamento rinvia al comitato istituito dalla direttiva 94/62/CE e al regolamento (UE) n. 182/2011: la procedura consultiva si applica ai modelli degli estratti, mentre la procedura d’esame si applica alla precisazione del riesame. Le disposizioni transitorie consentono una fase di adattamento delle previsioni, anche tramite il ricorso temporaneo alla metodologia precedente per gli anni 2021 e 2022.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e si applica dal 1o gennaio 2021. La scelta di una decorrenza coordinata assicura l’allineamento del nuovo meccanismo di finanziamento con il sistema delle risorse proprie nel suo complesso.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con il sistema delle risorse proprie

L’articolo 1 delimita la materia: calcolo della risorsa propria sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, sua messa a disposizione alla Commissione, misure di tesoreria e effetti specifici sul calcolo della risorsa basata sull’RNL. Il regolamento si collega alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Conservazione dei documenti e cooperazione amministrativa

L’articolo 2 impone agli Stati membri di conservare i documenti giustificativi fino al 31 luglio del quinto anno successivo all’esercizio interessato, con proroga se necessaria per rettifiche, adeguamenti o controlli. L’articolo 3 impone la comunicazione alla Commissione dei servizi responsabili, delle norme nazionali rilevanti e della denominazione degli estratti contabili, con aggiornamento immediato delle modifiche.

Effetti sulla risorsa propria basata sull’RNL

L’articolo 4 prevede che, per determinare l’aliquota uniforme della risorsa basata sull’RNL, le entrate della nuova risorsa plastica siano sommate a quelle delle risorse di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2020/2053. Si applicano inoltre le regole sulle riduzioni lorde concesse a Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Svezia.

Contabilizzazione e trasmissione delle previsioni e degli estratti

L’articolo 5 istituisce la contabilità presso la tesoreria o la banca centrale nazionale. I dodicesimi sono iscritti il primo giorno lavorativo di ogni mese; il risultato del calcolo annuale è iscritto annualmente. Entro il 15 aprile gli Stati membri trasmettono le previsioni per l’anno in corso e il successivo; entro il 31 luglio trasmettono un estratto annuale n–2 con i dati statistici e il calcolo dell’importo dovuto. La Commissione adotta atti di esecuzione per i modelli degli estratti.

Metodo di calcolo della risorsa propria plastica

L’articolo 6 rinvia alla decisione 2020/2053 per l’aliquota della risorsa e alla direttiva 94/62/CE, come modificata, e alla decisione 2005/270/CE, per il calcolo del peso dei rifiuti non riciclati. L’importo è espresso in euro per ciascuno Stato membro e si basa sulla previsione annuale di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Messa a disposizione mensile e adeguamenti di bilancio

L’articolo 8 disciplina l’accredito mensile, come dodicesimo dei pertinenti importi di bilancio, convertiti in valuta nazionale al cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente. In caso di variazione dell’aliquota uniforme o di bilancio rettificativo, sono previsti riadattamenti dei dodicesimi già iscritti. Se il bilancio non è ancora adottato definitivamente, si applica la regola del dodicesimo provvisorio sull’ultimo bilancio definitivamente adottato.

Adeguamenti ex post, riesame e termine di decadenza

L’articolo 9 disciplina gli adeguamenti derivanti dal confronto tra previsioni e dati reali: gli importi risultanti sono addebitati o accreditati nell’anno successivo. La Commissione calcola l’importo netto per ciascuno Stato membro, comunica i risultati entro il 1o febbraio e l’iscrizione avviene il primo giorno lavorativo di giugno. Per adeguamenti particolari derivanti da controlli, la Commissione notifica lo Stato membro con lettera, fissando la data di messa a disposizione. È previsto un riesame su richiesta dello Stato membro entro due mesi, con decisione della Commissione entro tre mesi; le rettifiche non sono più considerate dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all’esercizio, salvo questioni notificate prima di tale termine.

Anticipazioni di tesoreria e interessi per ritardo

L’articolo 10 consente alla Commissione di chiedere anticipazioni fino a due mesi nel primo trimestre per le spese FEAGA e, nel primo semestre, ulteriori anticipazioni per le spese dei fondi strutturali e di investimento europei, entro il limite complessivo di due dodicesimi supplementari. L’articolo 11 prevede interessi solo per specifici ritardi o omissioni imputabili allo Stato membro, con esenzione in caso di forza maggiore o cause non imputabili; non si riscuotono interessi inferiori a 500 EUR.

Gruppo di esperti, comitologia e norme transitorie

L’articolo 13 istituisce un gruppo di esperti formale sulla qualità e comparabilità delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica. L’articolo 14 rinvia alla procedura di comitato prevista dalla direttiva 94/62/CE e dal regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura consultiva per i modelli degli estratti e procedura d’esame per la precisazione del riesame. L’articolo 15 contiene una disciplina transitoria sulle previsioni da trasmettere entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore e consente, per il 2021 e il 2022, l’uso della precedente metodologia in alternativa a quella riveduta.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 16 stabilisce che il regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e si applica dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebilancio dell'uerisorse propriefinanza pubblicaambientegestione della tesoreria

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