Regolamento (UE) 2021/694
Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma Europa digitale, dotato di una significativa allocazione finanziaria per sostenere la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della pubblica amministrazione europee. Il programma si articola in cinque obiettivi: supercalcolo, intelligenza artificiale, cibersicurezza e fiducia, competenze digitali avanzate, nonché implementazione e interoperabilità delle capacità digitali. La sua attuazione avviene principalmente mediante gestione diretta, indiretta, appalti, sovvenzioni e, in parte, strumenti finanziari, con forte enfasi su sinergie con altri programmi UE e su tutele per gli interessi finanziari dell’Unione. Sono inoltre disciplinati i poli europei dell’innovazione digitale, la programmazione, il monitoraggio, la valutazione, le regole di sicurezza e la partecipazione di paesi terzi.
Istituzione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, con obiettivi, dotazione finanziaria, modalità di attuazione e regole di partecipazione, in sostituzione della decisione (UE) 2015/2240.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al programma Europa digitale nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con efficacia dal 1° gennaio 2021. Riguarda il finanziamento e l’attuazione di azioni di trasformazione digitale a livello dell’Unione, degli Stati membri, dei paesi associati e, in taluni casi, di altri paesi terzi o organizzazioni internazionali, nei limiti fissati dal regolamento e dai programmi di lavoro. Sono inclusi soggetti pubblici e privati, PMI, imprese a media capitalizzazione, start-up, università, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche e poli europei dell’innovazione digitale; sono escluse in linea generale le persone fisiche, salvo sovvenzioni nell’obiettivo specifico 4. Per motivi di sicurezza possono essere previste restrizioni alla partecipazione di soggetti controllati da paesi terzi, soprattutto per l’obiettivo 3 e, in casi giustificati, anche per gli obiettivi 1 e 2.
Programma Europa digitale
Il regolamento istituisce il programma Europa digitale per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con applicazione dal 1° gennaio 2021. L’obiettivo dichiarato è sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e della società europee, rafforzando al contempo la competitività, la resilienza e l’autonomia strategica dell’Unione. Il testo si colloca nel più ampio quadro delle politiche UE su mercato unico digitale, innovazione, competenze, cibersicurezza e interoperabilità, e richiama espressamente il rispetto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Struttura e obiettivi del programma
Il programma è costruito attorno a cinque obiettivi specifici interconnessi: calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, cibersicurezza e fiducia, competenze digitali avanzate, implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità. Gli obiettivi sono descritti come distinti ma complementari: il regolamento sottolinea, ad esempio, che l’IA richiede capacità di calcolo e cibersicurezza, mentre tutte le tecnologie strategiche necessitano di competenze avanzate. Il programma non finanzia soltanto lo sviluppo tecnologico, ma anche la diffusione industriale e nel settore pubblico delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione, alle start-up, alle amministrazioni pubbliche e alle regioni meno sviluppate o ultraperiferiche.
Ambito soggettivo e territoriale
La disciplina si applica ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, nei paesi o territori d’oltremare connessi, nei paesi terzi associati e ad altri soggetti dell’Unione o organizzazioni internazionali di interesse europeo, secondo le condizioni fissate dal regolamento e dai programmi di lavoro. In via generale le persone fisiche non partecipano al programma, salvo che per le sovvenzioni connesse all’obiettivo sulle competenze digitali avanzate. È inoltre prevista la partecipazione di paesi terzi tramite accordi specifici o associazione parziale, purché siano garantiti equilibrio tra contributi e benefici, assenza di poteri decisionali per il paese terzo e piena tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Per ragioni di sicurezza possono operare limitazioni più severe, soprattutto nelle azioni relative alla cibersicurezza.
Dotazione finanziaria e ripartizione
La dotazione complessiva del programma è fissata in 7 588 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La ripartizione indicativa assegna 2 226 914 000 EUR al calcolo ad alte prestazioni, 2 061 956 000 EUR all’intelligenza artificiale, 1 649 566 000 EUR alla cibersicurezza e fiducia, 577 347 000 EUR alle competenze digitali avanzate e 1 072 217 000 EUR all’implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità. Il regolamento consente anche l’uso delle risorse per assistenza tecnica e amministrativa e disciplina il trasferimento di risorse dalla gestione concorrente al programma, con possibilità di rientro ai programmi originari se i fondi non sono impegnati.
Calcolo ad alte prestazioni
L’obiettivo dedicato all’HPC mira a costruire un ecosistema europeo integrato di supercalcolo e dati, con infrastrutture a esascala e post-esascala, accessibili a utenti pubblici e privati, in particolare alle PMI. Le azioni comprendono appalti congiunti, sviluppo di tecnologia pronta all’uso, messa in rete delle capacità nazionali e sostegno ai centri nazionali di competenza HPC. Il regolamento richiama anche l’integrazione con tecnologie quantistiche e prevede che le azioni siano attuate principalmente tramite l’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni.
Intelligenza artificiale
Per l’IA il regolamento finanzia lo sviluppo di capacità di base, tra cui spazi comuni di dati, archivi di algoritmi, strutture di prova e sperimentazione e applicazione commerciale nelle catene del valore e nei servizi di interesse pubblico. Viene imposto che le soluzioni basate sull’IA rispettino la protezione dei dati, la privacy by design e la sicurezza fin dalla progettazione. La Commissione deve introdurre requisiti etici nei programmi di lavoro e può sospendere, interrompere o ridurre il finanziamento in caso di non conformità. L’attuazione avviene principalmente in gestione diretta.
Cibersicurezza e fiducia
L’obiettivo sulla cibersicurezza finanzia attrezzature, infrastrutture e strumenti avanzati, il rafforzamento delle competenze, l’adozione di soluzioni di sicurezza in tutti i settori economici e il supporto all’attuazione della direttiva (UE) 2016/1148. Il regolamento insiste sulla resilienza delle infrastrutture e sulla fiducia nel mercato unico digitale, anche attraverso crittografia end-to-end, aggiornamenti software e cooperazione civile-difesa. L’attuazione principale è affidata al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza e alla rete dei centri nazionali di coordinamento.
Competenze digitali avanzate
Il programma sostiene la formazione di competenze in ambiti come HPC, cloud computing, Big Data, IA, registri distribuiti, tecnologie quantistiche, robotica e cibersicurezza. Sono previste attività di lungo periodo, corsi brevi per la forza lavoro, formazione sul posto di lavoro, tirocini ed esperienze lavorative, con attenzione agli studenti, ai professionisti ICT, al settore pubblico e privato e all’equilibrio di genere. Il testo collega in modo esplicito tali interventi alla necessità di colmare il divario di competenze digitale nell’Unione.
Implementazione, interoperabilità e poli europei dell’innovazione digitale
L’obiettivo finale del programma è anche quello di portare le tecnologie digitali avanzate nelle amministrazioni, nei servizi pubblici e nelle imprese. Sono previste azioni per la modernizzazione della pubblica amministrazione, la sanità digitale, la giustizia digitale, i trasporti e la mobilità, l’energia, l’ambiente, l’istruzione, la cultura e il sostegno al mercato unico digitale. I poli europei dell’innovazione digitale svolgono un ruolo centrale come sportelli unici di accesso a competenze, test, sperimentazione, formazione e supporto finanziario per imprese e PA. La rete iniziale deve essere composta da almeno un polo per Stato membro, con selezione aperta e competitiva e con sovvenzioni del programma.
Modalità di attuazione e strumenti finanziari
Il regolamento consente l’attuazione in gestione diretta o indiretta, con uso di appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari. Gli appalti sono la forma principale di finanziamento; le sovvenzioni possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fermo il principio generale di cofinanziamento. Sono disciplinati anche i meccanismi di finanziamento misto e la possibilità di combinare il programma con altri fondi UE, purché non si finanzi due volte lo stesso costo. I programmi di lavoro, di norma pluriennali e adottati in via generale ogni due anni, sono lo strumento centrale di programmazione e dettagliano le azioni, gli importi e i criteri di ammissibilità.
Criteri di selezione, monitoraggio e valutazione
Le domande di sovvenzione sono valutate sulla base di criteri di maturità del progetto, solidità del piano di attuazione e capacità di superare ostacoli finanziari, con ulteriori elementi quali impatto economico, sociale, climatico e ambientale, accessibilità, dimensione transfrontaliera, distribuzione geografica, sostenibilità e sinergie. Il regolamento prevede un sistema di indicatori misurabili, riportati nell’allegato II, e un sistema di rendicontazione orientato alla performance. La Commissione deve svolgere una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’avvio del programma e una valutazione finale entro quattro anni dalla sua conclusione.
Sicurezza, protezione degli interessi finanziari e diritti fondamentali
Il testo contiene un corpus rilevante di disposizioni su sicurezza delle informazioni, protezione delle informazioni classificate e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Sono previsti controlli di sicurezza, possibili limitazioni di partecipazione per soggetti controllati da paesi terzi e obblighi di collaborazione con Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, se applicabile. Il regolamento afferma inoltre il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, con particolare riguardo a protezione dei dati personali, libertà di espressione e informazione, libertà d’impresa, non discriminazione, salute, tutela dei consumatori e diritto a un ricorso effettivo.
Sinergie con altri programmi UE
Una parte rilevante del regolamento è dedicata alle sinergie con altri strumenti dell’Unione. Il rapporto con Orizzonte Europa distingue chiaramente ricerca e innovazione, da un lato, e implementazione e diffusione su scala, dall’altro; con il FESR e gli altri fondi in gestione concorrente si mira a sostenere ecosistemi regionali e trasformazione digitale territoriale; con il meccanismo per collegare l’Europa si coordinano infrastrutture e grandi investimenti digitali; con InvestEU si favorisce l’accesso a finanziamenti basati sul mercato; con Erasmus+ e altri programmi si rafforzano le competenze digitali avanzate. Il regolamento insiste sull’esigenza di evitare duplicazioni e di massimizzare il valore aggiunto europeo.
Disposizioni finali e transitorie
La decisione (UE) 2015/2240 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021. Restano però salve le azioni già avviate sotto il regolamento (UE) n. 283/2014 e la decisione abrogata, che continuano fino alla loro chiusura. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione, finalità e durata del programma
L’articolo 1 istituisce il programma Europa digitale per la durata del QFP 2021-2027 e ne definisce obiettivi, dotazione finanziaria, forme di finanziamento e regole di erogazione. Il programma è concepito come strumento di sostegno alla trasformazione digitale con efficacia dal 1° gennaio 2021.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene definizioni essenziali, tra cui operazione di finanziamento misto, soggetto giuridico, paese associato, organizzazione internazionale di interesse europeo, polo europeo dell’innovazione digitale, competenze digitali avanzate, PMI, cibersicurezza, infrastrutture di servizi digitali, marchio di eccellenza ed esascala.
Obiettivi generali e cinque obiettivi specifici
L’articolo 3 stabilisce gli obiettivi generali: accelerare la trasformazione digitale, permettere a cittadini, amministrazioni e imprese di beneficiare dei suoi vantaggi, migliorare la competitività europea e ridurre il divario digitale. I cinque obiettivi specifici sono: 1) calcolo ad alte prestazioni; 2) intelligenza artificiale; 3) cibersicurezza e fiducia; 4) competenze digitali avanzate; 5) implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
Obiettivo 1: calcolo ad alte prestazioni
L’articolo 4 prevede investimenti in un’infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala accessibile a soggetti pubblici e privati, soprattutto PMI, nello sviluppo di tecnologie HPC pronte all’uso e in infrastrutture post-esascala, anche con integrazione del calcolo quantistico. Le azioni sono attuate principalmente tramite l’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni.
Obiettivo 2: intelligenza artificiale
L’articolo 5 finanzia lo sviluppo delle capacità di base dell’IA, incluse risorse di dati di qualità, meccanismi di scambio, archivi di algoritmi, strutture di prova e sperimentazione e adozione industriale e nei settori di interesse pubblico. La Commissione definisce requisiti etici nei programmi di lavoro; l’inadempimento può comportare sospensione, interruzione o riduzione del finanziamento. Le azioni sono attuate principalmente in gestione diretta.
Obiettivo 3: cibersicurezza e fiducia
L’articolo 6 sostiene attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, il rafforzamento delle competenze europee, l’adozione di soluzioni di sicurezza nei settori economici, il supporto all’attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 e la cooperazione civile-difesa. L’attuazione avviene principalmente tramite il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
Obiettivo 4: competenze digitali avanzate
L’articolo 7 finanzia lo sviluppo di competenze digitali avanzate in settori quali HPC, cloud computing, Big Data, cibersicurezza, registri distribuiti, tecnologie quantistiche, robotica e IA. Sono previste attività formative di lunga e breve durata, formazione sul posto di lavoro, tirocini ed esperienze lavorative, con attenzione alla forza lavoro, agli studenti e all’equilibrio di genere. Le azioni sono attuate principalmente in gestione diretta.
Obiettivo 5: implementazione, impiego ottimale e interoperabilità
L’articolo 8 sostiene il settore pubblico e i settori di interesse pubblico nell’adozione di tecnologie digitali avanzate, le infrastrutture transfrontaliere di servizi digitali, gli standard europei, le soluzioni open source e il riuso, le attività pilota e di prova, l’ecosistema europeo di dati affidabili e la rete dei poli europei dell’innovazione digitale. L’obiettivo copre numerosi comparti, tra cui sanità, giustizia, trasporti, energia, ambiente, istruzione e cultura.
Dotazione finanziaria e ripartizione indicativa
L’articolo 9 fissa la dotazione finanziaria complessiva in 7 588 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027. La ripartizione indicativa è: 2 226 914 000 EUR per HPC; 2 061 956 000 EUR per IA; 1 649 566 000 EUR per cibersicurezza e fiducia; 577 347 000 EUR per competenze digitali avanzate; 1 072 217 000 EUR per implementazione e interoperabilità. Sono previste anche risorse per assistenza tecnica e possibilità di trasferimento/ritrasferimento di fondi da o verso la gestione concorrente, nonché ammissibilità retroattiva dal 1° gennaio 2021 in casi giustificati.
Paesi terzi associati e cooperazione internazionale
Gli articoli 10 e 11 aprono il programma a paesi EFTA-SEE, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi mediante accordi specifici che garantiscano equilibrio, regole di partecipazione, assenza di poteri decisionali e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. È ammessa la cooperazione internazionale con tali paesi e con organizzazioni internazionali, ma i costi ordinari di cooperazione non sono coperti dal programma.
Regole di sicurezza e limitazioni di partecipazione
L’articolo 12 impone il rispetto delle norme di sicurezza UE e nazionali, compresa la protezione delle informazioni classificate. Per azioni fuori dall’Unione che usano o producono informazioni classificate è richiesto un accordo di sicurezza con il paese terzo. Il programma di lavoro può escludere, per motivi di sicurezza debitamente giustificati, soggetti stabiliti in paesi associati o controllati da paesi terzi, soprattutto nell’obiettivo 3, e in casi giustificati anche negli obiettivi 1 e 2; i finanziamenti non conformi possono essere sospesi, interrotti o ridotti.
Sinergie con altri programmi dell’Unione
L’articolo 13 e l’allegato III impongono sinergie con Orizzonte Europa, programmi in gestione concorrente, meccanismo per collegare l’Europa, InvestEU, Erasmus+, Europa creativa e altri programmi relativi a competenze. Il programma deve evitare duplicazioni, massimizzare l’impatto e coordinarsi con altri strumenti UE, anche tramite meccanismi di finanziamento complementare e strutture di governance dedicate.
Forme di finanziamento, appalti, sovvenzioni e strumenti finanziari
L’articolo 14 prevede gestione diretta e indiretta. Il programma può finanziare mediante appalti, sovvenzioni, premi e strumenti finanziari, anche in operazioni di finanziamento misto; gli appalti sono la forma principale. Sono previste regole particolari per appalti di beni e servizi innovativi, inclusa la possibilità di contratti multipli e di imporre che l’esecuzione avvenga nel territorio dell’Unione per motivi di pubblica sicurezza. L’articolo 15 consente l’attuazione tramite partenariati europei.
Poli europei dell’innovazione digitale
L’articolo 16 istituisce una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale nel primo anno, con almeno un polo per Stato membro salvo assenza di candidati idonei. La selezione avviene mediante procedura aperta e competitiva, su designazione degli Stati membri e con decisione della Commissione tramite atti di esecuzione. I poli devono offrire competenze tecnologiche, accesso a strutture di prova e sperimentazione, supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, collegamento con la formazione e, se finanziati dal programma, assumono forma di sovvenzioni.
Ammissibilità delle azioni e dei soggetti
Gli articoli 17 e 18 limitano l’ammissibilità alle azioni che contribuiscono agli obiettivi del programma e ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, nei paesi o territori d’oltremare connessi, nei paesi associati e negli altri soggetti giuridici dell’Unione o in organizzazioni internazionali di interesse europeo. Le persone fisiche sono in linea generale escluse, salvo le sovvenzioni dell’obiettivo 4. Il programma di lavoro può limitare la partecipazione per ragioni di sicurezza o di autonomia strategica.
Sovvenzioni e criteri di attribuzione
L’articolo 19 consente sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili, fermo il principio di cofinanziamento dell’articolo 190 del regolamento finanziario. L’articolo 20 stabilisce criteri di attribuzione basati almeno su maturità del progetto, solidità del piano e superamento di ostacoli finanziari, con ulteriori elementi quali impatto economico-sociale-climatico-ambientale, accessibilità, dimensione transfrontaliera, equilibrio geografico, sostenibilità, riuso dei risultati e sinergie. L’articolo 21 prevede la valutazione delle domande da parte di un comitato anche composto da esperti esterni indipendenti.
Finanziamenti cumulativi, marchio di eccellenza e operazioni di finanziamento misto
L’articolo 22 rinvia al regolamento (UE) 2021/523 e al titolo X del regolamento finanziario per le operazioni di finanziamento misto. L’articolo 23 ammette il finanziamento cumulativo con altri programmi dell’Unione purché non riguardi gli stessi costi e non superi il costo totale ammissibile. È previsto il marchio di eccellenza per proposte valutate ma non finanziate per limiti di bilancio, che possono essere sostenute da FESR o FSE+.
Programmi di lavoro, monitoraggio e valutazione
L’articolo 24 prevede programmi di lavoro di norma pluriennali biennali, con possibilità di programmi annuali, coerenti con gli obiettivi e con l’allegato I. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione i programmi di lavoro per gli obiettivi 2, 4 e 5 e per altre azioni in gestione diretta degli obiettivi 1 e 3. Gli articoli 25 e 26 disciplinano indicatori misurabili, metodologia di monitoraggio, relazione intermedia entro quattro anni dall’avvio e valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo di validità, con trasmissione al Parlamento, al Consiglio e agli organi consultivi.
Audit, tutela finanziaria e comunicazione
Gli articoli 27 e 28 rafforzano la protezione degli interessi finanziari dell’Unione, prevedendo audit, controlli basati sul rischio e obbligo per i paesi terzi partecipanti di concedere i diritti necessari a Commissione, OLAF, Corte dei conti ed eventualmente EPPO. L’articolo 29 impone obblighi di visibilità dei finanziamenti UE e attribuisce alla Commissione attività di informazione, comunicazione, sostegno alle politiche e diffusione dei risultati.
Atti delegati, atti di esecuzione, abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 30 conferisce alla Commissione la delega per modificare gli allegati I e II e integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione fino al 31 dicembre 2028. L’articolo 31 disciplina la procedura di comitato. L’articolo 32 abroga la decisione (UE) 2015/2240 con effetto dal 1° gennaio 2021. L’articolo 33 contiene disposizioni transitorie sulle azioni avviate sotto il regolamento (UE) n. 283/2014 e sulla copertura delle spese di transizione. L’articolo 34 prevede l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/697
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/706
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/707
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/709
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/728
- Regolamento · 29 apr 2021Regolamento (UE) 2021/782
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →