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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/718

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 esclusivamente per riflettere il cambio di denominazione del titolare dell'autorizzazione da Taminco BVBA a Taminco BV, derivante da una riforma del diritto societario belga. La Commissione qualifica la modifica come puramente amministrativa, senza nuova valutazione dell'additivo, e introduce una disciplina transitoria per consentire lo smaltimento delle scorte già esistenti. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica meramente amministrativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per aggiornare il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi da Taminco BVBA a Taminco BV.

Ambito di applicazione

Si applica all'autorizzazione, alla commercializzazione e all'utilizzo del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, con riferimento al titolare dell'autorizzazione indicato in tale atto. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano scorte dell'additivo nell'Unione europea. È prevista una disciplina transitoria per le scorte esistenti conformi alle disposizioni previgenti, che possono essere commercializzate e utilizzate fino ad esaurimento.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per il cambio del titolare dell'autorizzazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione interviene sul regime autorizzatorio del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi, limitandosi ad aggiornare il nominativo del titolare dell'autorizzazione. L'intervento nasce dalla modifica della forma giuridica della società belga Taminco, che dal 1° gennaio 2021 opera come Taminco BV. La Commissione precisa che si tratta di una modifica puramente amministrativa, senza incidenza sulla valutazione di sicurezza dell'additivo.

Contesto normativo e presupposti

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 3, relativo alla modifica delle autorizzazioni. Nei considerando si dà atto che Taminco BVBA ha presentato domanda di modifica del nome del titolare dell'autorizzazione rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, allegando la documentazione pertinente. La Commissione ha informato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e ritiene opportuno adeguare l'atto autorizzativo per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto la nuova denominazione.

Modifiche apportate all'atto precedente

L'articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 in due punti:

  • nel titolo, la menzione del titolare dell'autorizzazione passa da "Taminco NV" a "Taminco BV";
  • nell'allegato, nella seconda colonna denominata "Nome del titolare dell'autorizzazione", la dicitura "Taminco BVBA" è sostituita da "Taminco BV". La sostanza autorizzata e le altre condizioni dell'autorizzazione non risultano modificate dal presente regolamento.

Regime transitorio

Poiché non emergono motivi di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica, l'articolo 2 introduce una misura transitoria. Le scorte esistenti dell'additivo conformi alla disciplina previgente possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento. Ciò consente agli operatori di gestire in modo graduale l'adeguamento documentale e commerciale alla nuova denominazione del titolare.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del titolare dell'autorizzazione

L'articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 sostituendo, nel titolo, l'indicazione "titolare dell'autorizzazione Taminco NV" con "titolare dell'autorizzazione Taminco BV" e, nell'allegato, la dicitura "Taminco BVBA" con "Taminco BV" nella colonna "Nome del titolare dell'autorizzazione".

Natura della modifica

Dai considerando emerge che la modifica è esclusivamente amministrativa, legata alla trasformazione della forma giuridica della società belga secondo il Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, e non comporta una nuova valutazione del sale di sodio di dimetilglicina; l'EFSA è stata informata della domanda.

Misure transitorie per le scorte esistenti

L'articolo 2 consente che le scorte esistenti dell'additivo, conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, continuino ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimiautorizzazioni amministrativesicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

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