Regolamento (UE) 2021/768
Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio del 30 aprile 2021 che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le regole operative che completano la decisione sulle risorse proprie dell’Unione, disciplinando il calcolo del saldo annuale di bilancio e i meccanismi di controllo e supervisione sulle diverse categorie di risorse. Definisce le modalità di cooperazione tra Commissione e Stati membri, i poteri degli agenti delegati, gli obblighi di segnalazione di frodi e irregolarità e le relazioni periodiche sui controlli. Abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021, in coerenza con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, in particolare sul calcolo del saldo di bilancio, sui controlli e sulla rendicontazione delle risorse proprie tradizionali, IVA, RNL e sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alla Commissione nell’attuazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie dell’Unione. Riguarda il controllo, la supervisione, la messa a disposizione, la riscossione e la rendicontazione delle risorse proprie tradizionali, della risorsa IVA, della risorsa basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e della risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2021. Restano salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il regolamento (UE) 2019/516 e gli altri atti richiamati; sono esclusi solo i limiti derivanti dalle competenze già attribuite ad altri strumenti dell’Unione o dai controlli nazionali previsti dalle norme interne.
Misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
Il regolamento detta le misure di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sul sistema delle risorse proprie dell’Unione. La sua funzione è integrare la disciplina di base con regole operative su calcolo del saldo di bilancio, controlli, supervisione, obblighi informativi e rapporti tra Commissione e Stati membri.
Ambito e finalità generali
Il testo si inserisce nella struttura del sistema delle risorse proprie dell’Unione e mira a garantire coerenza, trasparenza e corretto funzionamento della riscossione e messa a disposizione delle entrate. I considerando evidenziano la necessità di disciplinare in modo puntuale il controllo del sistema, la cooperazione amministrativa, il segreto d’ufficio, la protezione dei dati personali e il controllo parlamentare sulle disposizioni applicabili a tutte le categorie di risorse proprie.
Calcolo del saldo annuale di bilancio
L’articolo 1 definisce il saldo dell’esercizio, ai fini dell’articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, come differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti effettuati sugli stanziamenti dell’esercizio, tenendo conto anche degli stanziamenti riportati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. La differenza è aumentata o diminuita degli stanziamenti annullati riportati all’esercizio in corso e, in deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, anche degli importi versati in eccesso a causa di variazioni dei tassi dell’euro e dei saldi positivi o negativi derivanti dalle differenze di cambio.
Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione effettua una stima delle risorse proprie riscosse per l’intero esercizio sulla base dei dati disponibili. Se emergono differenze rilevanti rispetto alla stima iniziale, esse possono essere recepite mediante una lettera rettificativa del progetto di bilancio dell’esercizio successivo oppure mediante un bilancio rettificativo dell’esercizio in corso.
Controllo e supervisione delle risorse proprie
L’articolo 2 disciplina i controlli relativi a tutte le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nel rispetto del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e del regolamento (UE) 2019/516. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché le risorse proprie siano messe a disposizione della Commissione.
Per le risorse proprie tradizionali, gli Stati membri devono:
- effettuare verifiche e indagini sull’accertamento e sulla messa a disposizione delle risorse;
- svolgere controlli supplementari su richiesta della Commissione, indicando questa i motivi della richiesta e potendo domandare specifici documenti;
- associare la Commissione ai controlli, consentendole l’accesso ai documenti giustificativi e agli altri documenti correlati;
- agevolare i controlli in loco svolti direttamente dalla Commissione.
Per la risorsa propria basata sull’IVA, i controlli della Commissione si svolgono insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. La Commissione verifica in particolare la corretta esecuzione del calcolo del totale netto dell’IVA riscossa e la conformità dei dati e delle operazioni di calcolo al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.
Per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, la Commissione ha accesso ai documenti relativi alle procedure e ai dati previsti dalla direttiva 94/62/CE e dalla decisione 2005/270/CE, e controlla la correttezza del calcolo del peso dei rifiuti non riciclati.
Per la risorsa propria basata sul RNL, la Commissione verifica annualmente, insieme allo Stato membro interessato, che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati forniti; in casi particolari può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, esclusi i dati relativi a singole imprese o persone. La Commissione ha inoltre accesso ai documenti sulle fonti e sui metodi ai sensi del regolamento (UE) 2019/516.
Resta fermo che tali controlli non pregiudicano i controlli nazionali, le misure previste dagli articoli 287 e 319 TFUE e i controlli organizzati ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
Poteri degli agenti delegati, segreto e protezione dati
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di designare funzionari o altri agenti come "agenti delegati" per effettuare i controlli. Ogni controllo richiede un mandato scritto, con indicazione dell’identità e della qualifica ufficiale degli agenti. Possono partecipare anche esperti nazionali distaccati presso la Commissione; con accordo esplicito dello Stato membro interessato, possono intervenire come osservatori anche funzionari di altri Stati membri.
Gli agenti delegati devono conformarsi alle norme applicabili ai funzionari dello Stato membro interessato e sono soggetti al segreto d’ufficio. Le informazioni raccolte sono protette con le stesse modalità previste nell’ordinamento nazionale per informazioni analoghe e non possono essere diffuse o utilizzate per finalità diverse senza il previo accordo dello Stato membro in cui sono state raccolte. La Commissione deve inoltre assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 e delle altre norme UE e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Preparazione, svolgimento e risultati dei controlli
L’articolo 4 prevede che la Commissione avverta tempestivamente e con comunicazione motivata lo Stato membro interessato prima del controllo. Gli agenti dello Stato membro possono partecipare ai lavori. I controlli sono svolti dagli agenti delegati, che prendono i contatti necessari con le autorità nazionali competenti per organizzare le attività.
Nei controlli cui la Commissione è associata, l’organizzazione dei lavori e i rapporti con i servizi coinvolti spettano al servizio scelto dallo Stato membro interessato. Per i controlli in loco sulle risorse proprie tradizionali il mandato indica anche oggetto e finalità del controllo.
Gli Stati membri devono fornire tutta l’assistenza necessaria ai servizi o alle agenzie responsabili del calcolo, dell’accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie. Nei controlli in loco sulle risorse proprie tradizionali, devono inoltre comunicare tempestivamente i nominativi e le qualifiche delle persone scelte per partecipare ai controlli.
I risultati dei controlli svolti dalla Commissione, salvo quelli effettuati dagli Stati membri, sono trasmessi allo Stato membro interessato entro tre mesi. Lo Stato membro dispone di tre mesi per formulare osservazioni; per motivi debitamente giustificati la Commissione può chiedere osservazioni su punti specifici entro un mese. I risultati e le osservazioni sono poi messi a disposizione di tutti gli Stati membri, insieme alla relazione di sintesi relativa ai controlli sulle risorse proprie IVA e plastica.
Se i controlli evidenziano la necessità di modificare o rettificare dati contenuti nei rendiconti o nelle dichiarazioni presentate alla Commissione, le correzioni devono essere riportate nel nuovo rendiconto o nella nuova dichiarazione con apposite note.
Frodi e irregolarità sulle risorse proprie tradizionali
L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, i casi di frodi e irregolarità accertati a danno di diritti superiori a 10 000 EUR relativi alle risorse proprie tradizionali. Nello stesso termine devono essere fornite anche informazioni aggiornate sui casi già segnalati per i quali non siano stati comunicati recupero, annullamento o mancato recupero.
La Commissione adotta atti di esecuzione, secondo la procedura consultiva, per definire i dettagli delle descrizioni da trasmettere. Inoltre, include il compendio delle segnalazioni nella relazione prevista dall’articolo 325, paragrafo 5, TFUE.
Relazioni annuali dei controlli sulle risorse proprie tradizionali
L’articolo 6 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, entro il 1° marzo dell’anno successivo, relazioni annuali dettagliate sui controlli relativi alle risorse proprie tradizionali, sui risultati ottenuti, sui dati complessivi e sulle principali questioni di principio, incluse quelle controverse.
Sulla base di tali relazioni, la Commissione redige una relazione di sintesi da presentare a tutti gli Stati membri. Anche il modello delle relazioni annuali è definito dalla Commissione con atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva. Ogni tre anni la Commissione riferisce inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni di controllo delle risorse proprie tradizionali.
Procedura di comitato
L’articolo 7 affida alla Commissione l’assistenza del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) e, se necessario, di altri comitati. Tali comitati sono qualificati come comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, si applica l’articolo 4 di tale regolamento, cioè la procedura consultiva.
Abrogazione, continuità e decorrenza
L’articolo 8 abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 e stabilisce che i riferimenti a quest’ultimo devono intendersi come riferimenti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza allegata.
L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e che si applichi dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Calcolo del saldo annuale e iscrizione in bilancio
L’articolo 1 definisce il saldo dell’esercizio, ai fini dell’articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, come differenza tra entrate riscosse e pagamenti effettuati sugli stanziamenti dell’esercizio, includendo anche gli stanziamenti riportati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Il saldo è inoltre rettificato per stanziamenti annullati riportati, per importi versati in eccesso per variazioni dei tassi euro e per saldi da differenze di cambio. Entro fine ottobre di ciascun esercizio la Commissione stima le risorse proprie annuali; scostamenti rilevanti possono dar luogo a lettera rettificativa del progetto di bilancio o a bilancio rettificativo.
Controlli e supervisione sulle diverse risorse proprie
L’articolo 2 disciplina i controlli sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e il regolamento (UE) 2019/516. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per mettere le risorse a disposizione della Commissione e, per le risorse tradizionali, svolgere verifiche e indagini, adottare controlli supplementari su richiesta della Commissione, associarla ai controlli e agevolare eventuali controlli in loco. Per la risorsa IVA e quella basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, i controlli della Commissione si svolgono insieme alle autorità nazionali competenti e verificano la correttezza dei calcoli e dei dati utilizzati. Per la risorsa RNL, la Commissione verifica annualmente l’assenza di errori nella compilazione degli aggregati e può esaminare, in singoli casi, calcoli e basi statistiche, nonché i documenti su fonti e metodi. Restano salvi i controlli nazionali e quelli previsti dagli articoli 287, 319 e 322 TFUE.
Poteri, status e obblighi degli agenti delegati
L’articolo 3 stabilisce che la Commissione incarica specificamente propri funzionari o altri agenti come agenti delegati ai controlli, con mandato scritto che ne indica identità e qualifica. Possono partecipare esperti nazionali distaccati; con accordo esplicito dello Stato membro interessato, possono intervenire funzionari di altri Stati membri come osservatori. Gli agenti devono rispettare le norme dello Stato membro, il segreto d’ufficio e il segreto statistico, e possono contattare i soggetti passivi solo nei controlli sulle risorse proprie tradizionali e tramite le autorità competenti. Le informazioni raccolte sono protette come informazioni equivalenti nell’ordinamento nazionale e non possono essere usate o diffuse senza il consenso previsto. La Commissione deve inoltre assicurare il rispetto delle norme UE e nazionali in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Organizzazione dei controlli e scambio dei risultati
L’articolo 4 prevede che la Commissione notifichi tempestivamente e con comunicazione motivata il controllo allo Stato membro interessato; possono partecipare agenti dello Stato membro. I controlli sono effettuati dagli agenti delegati, che si coordinano con le autorità nazionali. Nei controlli associati alla Commissione, l’organizzazione è affidata al servizio designato dallo Stato membro. Per i controlli in loco sulle risorse proprie tradizionali, il mandato indica oggetto e scopo del controllo. Gli Stati membri devono prestare piena assistenza. I risultati dei controlli diversi da quelli effettuati dagli Stati membri sono trasmessi entro tre mesi e lo Stato membro può presentare osservazioni entro tre mesi, o entro un mese su richiesta motivata della Commissione. I risultati, le osservazioni e la relazione di sintesi relativa alle risorse IVA e plastica sono comunicati a tutti gli Stati membri. Se emergono rettifiche dei rendiconti o delle dichiarazioni, esse devono essere indicate con apposite note.
Segnalazione di frodi e irregolarità sulle risorse proprie tradizionali
L’articolo 5 impone agli Stati membri di trasmettere entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre la descrizione dei casi di frodi e irregolarità relativi a diritti superiori a 10 000 EUR che incidono sulle risorse proprie tradizionali. Nello stesso termine devono essere fornite informazioni aggiornate sui casi già segnalati per i quali non sia stato ancora comunicato recupero, annullamento o mancato recupero. La Commissione adotta atti di esecuzione, secondo la procedura consultiva, per definire i dettagli delle descrizioni. Un compendio delle descrizioni confluisce nella relazione di cui all’articolo 325, paragrafo 5, TFUE.
Relazioni annuali degli Stati membri sui controlli delle risorse proprie tradizionali
L’articolo 6 richiede agli Stati membri di presentare entro il 1° marzo dell’anno successivo relazioni annuali dettagliate sui controlli effettuati sulle risorse proprie tradizionali, sui risultati, sui dati complessivi e sulle principali questioni di principio, incluse le controversie applicative. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige una relazione di sintesi per tutti gli Stati membri. Anche il modello delle relazioni è stabilito da atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva. Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni di controllo delle risorse proprie tradizionali.
Comitato consultivo delle risorse proprie e procedura di comitato
L’articolo 7 affida alla Commissione l’assistenza del comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) e, se necessario, di altri comitati. Tali comitati sono qualificati come comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi di rinvio all’articolo 7, paragrafo 2, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, quindi la procedura consultiva.
Abrogazione e continuità normativa
L’articolo 8 abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e si applichi dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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