Sentenza n. 353/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del 14/05/2014 prot. n.2014/3602/DR-STANI dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, avente ad oggetto. "Demanio patrimoniale dello Stato - scheda patrimoniale n.ANB0703 del Comune di Ancona - area ex Fosso Molino e Pontelungo identificata al CT al Fg.142 con la particella n.44/parte mq.570 - istanza di acquisto ai sensi dell'art.5 bis della L.212/05 del 25/10/06 prot.0304 - richiesta di rimborso della somma di acquisto versata in data 23/10/2006"; - della nota del 25/02/2014 prot. n.2014/1374/DRSTANI dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, per quanto occorrer possa e nella sola parte in cui si è affermata la mancata corresponsione da parte della Ditta degli indennizzi di pregressa occupazione oltre al prezzo di acquisto dell'area; - della nota dell'Agenzia del Demanio dell'8/11/06 prot.n.2006/9729 in parte qua nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'Agenzia del Demanio relative al mancato rimborso della somma versata per l'acquisto dell'area e alla pretesa corresponsione di indennizzi per la pregressa occupazione, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note dell'Agenzia del Demanio concernenti un'area del demanio patrimoniale dello Stato, contestando, in particolare, il mancato rimborso della somma versata per l'acquisto e l'affermazione secondo cui, oltre al prezzo di acquisto, sarebbero dovuti gli indennizzi per la pregressa occupazione dell'area. Prima della decisione, con nota del 26 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve conformarsi alla dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio. Le spese di lite sono state compensate in conformità agli accordi intercorsi tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di contrarie richieste delle altre parti, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- In caso di improcedibilità determinata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando ciò corrisponda agli accordi intercorsi tra le parti.
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