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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37507/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena sostenendo che la sentenza di merito aveva calcolato la pena applicando la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato a ciascuna singola pena e poi cumulando i risultati; secondo il ricorrente si sarebbe invece dovuto sommare prima le pene senza applicare la diminuente e poi applicare la regola del cumulo (artt. 71 ss. e 78 cod. pen.), riducendo infine di un terzo la pena complessiva. Ha poi chiesto che, trattandosi di errore nella fase di cognizione che ha prodotto una pena illegale, il giudice dell'esecuzione potesse correggere la pena in sede di esecuzione o con incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena. La Corte ha confermato che la disciplina applicabile al calcolo del cumulo è diversa in sede di cognizione rispetto alla sede di esecuzione: secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Volpe) nel giudizio di cognizione la diminuzione per il rito si applica dopo la determinazione della pena complessiva, mentre in sede di esecuzione, quando si cumulano pene provenienti da procedimenti distinti, la diminuzione opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale. La Corte ha inoltre precisato che il potere del giudice dell'esecuzione di intervenire è eccezionale e limitato ai casi di pena illegale stricto sensu (pena estranea per specie, genere o quantità ai limiti di legge) e che un errore di calcolo nella commisurazione, se la pena resta nei limiti edittali, rende la pena illegittima ma non illegale, per cui non è sindacabile in esecuzione. La Corte ha infine rilevato che la sentenza Volpe è posteriore alle decisioni di merito e di legittimità che hanno definito la posizione del ricorrente, per cui non poteva essere applicata retroattivamente per incidere sul giudicato.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Fissato il criterio moderatore del cumulo materiale (limite massimo di reclusione a 30 anni) che va considerato nella determinazione della pena complessiva; la sua applicazione interagisce con la diminuente per il rito a seconda della fase procedurale.

  • artt. 71 e seguenti cod. pen.

    Dispongono le regole sul concorso di reati e di pene; la loro applicazione è centrale per la determinazione della pena complessiva nel giudizio di cognizione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Comma 2 disciplina gli effetti della scelta del rito abbreviato sulla diminuzione della pena in ciascun processo; la Corte interpreta la norma come volta a garantire il vantaggio processuale in ciascun processo e non a consentire una duplicazione della diminuente in sede di esecuzione.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, per l'esecuzione di pene concorrenti provenienti da più sentenze, il pubblico ministero determina la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene; la giurisprudenza ricava da ciò il rinvio alle regole dell'art. 80 cod. pen. e la diversa modulazione della diminuente in sede esecutiva.

  • art. 438 e seguenti cod. proc. pen.

    Richiamati nella vicenda come riferimento alle norme sul rito abbreviato e sulle modalità di determinazione della pena nel processo con rito speciale; utili per comprendere quando e come la diminuente venga applicata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cognizione la riduzione per il rito abbreviato va applicata dopo la determinazione della pena complessiva secondo le norme sul concorso di reati (Sez. U. Volpe).
  • In sede di esecuzione, quando si devono cumulare pene provenienti da procedimenti distinti, la giurisprudenza prevede che la diminuzione per il rito opera prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire per correggere una pena solo se essa è illegale in senso proprio, cioè estranea al sistema per specie, genere o quantità (es. oltre i limiti edittali); errori di calcolo o vizi di commisurazione che mantengono la pena nei limiti sono, invece, illegittimi ma non correggibili in esecuzione.
  • La retroattività di un nuovo orientamento giurisprudenziale (anche di Sezioni Unite) non consente normalmente di modificare il giudicato in esecuzione; se la regola nuova è posteriore alla sentenza irrevocabile, non può essere usata per alterare la pena già divenuta esecutiva.
  • Per ottenere la rettifica di un errore di quantificazione della pena riferibile alla fase di cognizione è necessario utilizzare gli strumenti di impugnazione propri della fase di cognizione (impugnazioni ordinarie o straordinarie), salvo che l'errore determini una pena illegale nei termini sopra indicati.

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