Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12623/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202606325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso, giudizio di non idoneità alla prova di nuoto, avviso di convocazione sulle modalità di partenza e avviso di rettifica delle prove di educazione fisica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare per l'anno scolastico 2026-2027, nonché il verbale con cui la candidata era stata giudicata non idonea alla prova di nuoto di 25 metri, avendo conseguito il tempo di 26 secondi e 18 centesimi, e gli atti relativi alle modalità di svolgimento della prova. In particolare, è stata contestata l'indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, secondo cui la partenza doveva avvenire esclusivamente in vasca e senza tuffo, ritenuta più restrittiva rispetto al bando, nonché l'avviso di rettifica che non prevedeva la ripetizione della prova per i candidati che l'avevano già sostenuta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riconosciuto che il bando lasciava libera scelta sulle modalità di partenza, mentre l'avviso aveva imposto, per errore, la sola partenza in vasca, circostanza potenzialmente lesiva della parità di trattamento.

La decisione

Il Ministero della Difesa, esercitando il potere di autotutela, ha disposto la riconvocazione della candidata per la ripetizione della prova di nuoto, riconoscendo la difformità tra il bando e l'avviso di convocazione e il possibile effetto di disparità di trattamento. La candidata ha superato la prova ripetuta, è stata ammessa alle successive prove di educazione fisica e ha potuto proseguire l'iter concorsuale. Il TAR ha ritenuto che l'autotutela amministrativa avesse integralmente eliminato l'oggetto della controversia e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione dell'andamento della vicenda amministrativa e processuale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La decisione è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarazione di cessazione della materia del contendere

    Quando l'Amministrazione elimina integralmente l'oggetto della controversia mediante autotutela e il ricorrente riconosce il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    La riproduzione e diffusione del provvedimento devono avvenire con oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli altri soggetti tutelati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'Amministrazione, anche in autotutela, elimina integralmente l'oggetto della controversia, rendendo non più utile una pronuncia sulla domanda proposta.
  • La riconvocazione del candidato e la ripetizione della prova selettiva sono idonee a elidere l'oggetto del giudizio quando consentono al candidato di superare la prova contestata e di proseguire l'iter concorsuale.
  • La difformità tra le regole stabilite dal bando e quelle contenute in un successivo avviso operativo può giustificare la ripetizione della prova quando sia idonea a determinare una disparità di trattamento tra i candidati.
  • L'esercizio dell'autotutela amministrativa, se determina la completa rimozione degli effetti lesivi dell'atto impugnato, può comportare la dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.