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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 220/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 356/2024, del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro, pubblicata in data 2 ottobre 2024, corretta in data 9 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024,

Giustizia amministrativa202500281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro sul riconoscimento del beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo corretto di 2.000 euro, come risultante dal provvedimento di correzione di errore materiale. Il titolo era stato notificato al Ministero il 14 ottobre 2024, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’accredito o al pagamento del beneficio, né all’integrale esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione del ricorso con altri giudizi seriali aventi analogo oggetto, deducendo l’identità della materia e la parziale identità dei difensori, e ha rappresentato l’avvenuta trasmissione della sentenza agli uffici competenti e il pagamento delle spese del giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di riunione, ritenendo insufficiente, ai fini della connessione oggettiva e soggettiva, la mera identità della materia e delle questioni trattate in giudizi seriali, nonché la parziale identità dello studio legale patrocinatore. Ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non era contestata l’inerzia del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, per provvedere al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Ha inoltre applicato una penalità di mora, con funzione prevalentemente sollecitatoria: se il Ministero non avrà adempiuto nel termine di 90 giorni, dovrà corrispondere, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto; il commissario dovrà calcolarla d’ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non spontaneamente adempiuto dall’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata con funzione principalmente sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento e applicando la somma in caso di suo superamento; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine dilatorio prima del quale non può essere intrapresa l’esecuzione forzata; decorso tale termine, l’azione di ottemperanza è procedibile, ove persistano l’inadempimento e l’efficacia esecutiva del titolo.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    L’assenza di stanziamento o di capienza del pertinente capitolo di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato pecuniario, dovendo l’amministrazione ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma richiamata dal giudice, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e comportante il pagamento di somme da parte di un’amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • La mera identità della materia e delle questioni trattate in controversie seriali, accompagnata dalla parziale identità dello studio legale patrocinatore, non è sufficiente a fondare la riunione dei ricorsi quando manchi una concreta connessione oggettiva e soggettiva idonea a giustificarla; la riunione non può inoltre comprimere ingiustificatamente il diritto della parte vittoriosa al ristoro delle spese legali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine perentorio per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente.
  • La carenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non può impedire l’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti dello Stato: l’amministrazione deve ricorrere, ove necessario, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere conformata in modo prevalentemente sollecitatorio, prevedendo un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando la somma, anche retroattivamente secondo la decorrenza stabilita dal giudice, in caso di superamento del termine; la misura può essere commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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