Cassazione Penale, Ordinanza n. 00393/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. I motivi dedotti contestavano sia l'affermazione di responsabilità per il reato, sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva che le censure erano sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, contrapposte a una diversa lettura in fatto dell'episodio. Dalla motivazione emerge che l'imputato era stato sorpreso a circa 30 metri dall'abitazione e in un orario non coperto dall'autorizzazione, senza che vi fosse un'autorizzazione giudiziaria al lavoro; inoltre, la condotta si era protratta e ciò giustificava l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la sussistenza del reato di evasione, perché la distanza dall'abitazione, l'assenza di copertura autorizzativa nell'orario in cui l'imputato era stato trovato all'esterno e il mancato rilascio di autorizzazione al lavoro da parte dell'autorità giudiziaria integravano la fattispecie. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la violazione dell'autorizzazione e la protrazione della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
il fatto di essere sorpreso fuori dal luogo di detenzione domiciliare o comunque fuori dai limiti dell'autorizzazione, senza valida copertura, integra il reato di evasione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la violazione dell'autorizzazione e la protrazione della condotta denotano un disvalore non minimo
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi in modo critico con la ratio della decisione impugnata.
- In tema di evasione, è sufficiente che l'imputato venga rintracciato fuori dal perimetro o dai limiti temporali dell'autorizzazione, essendo irrilevanti giustificazioni non supportate da una valida autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la violazione dei limiti dell'autorizzazione e la protrazione della condotta rendono apprezzabile il disvalore complessivo del fatto.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa dell'episodio in fatto non è idonea a fondare un ricorso di legittimità, se la sentenza di merito contiene una motivazione logica e coerente.
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