Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3943/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - della nota prot. n. AGEDP1NS_51472_2026_1928 del 05.02.2026, comunicata a mezzo pec in pari data, a firma del Direttore Provinciale p.t., con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli ha evaso negativamente la richiesta di accesso agli atti amministrativi, trasmessa a mezzo pec in data 24.11.2025 ed acquisita al protocollo della Direzione Provinciale di Napoli delle Agenzie delle Entrate con prot.n. 20591 in data 15.01.2026; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta nella suddetta istanza e per la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta al rilascio della stessa.

Giustizia amministrativa202601454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai provvedimenti di assegnazione a un medesimo funzionario di tre attività di accertamento istruttorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di accesso ai provvedimenti di assegnazione a uno stesso funzionario di tre attività istruttorie relative agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2020. L’amministrazione aveva qualificato gli atti come documenti interni di organizzazione, privi di rilevanza esterna e rientranti nelle esclusioni dell’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990; aveva inoltre ritenuto l’istanza non collegata a un interesse difensivo qualificato e finalizzata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso documentale, sostenendo che la richiesta era specifica, riferita a procedimenti che lo riguardavano direttamente e funzionale a verificare i criteri di assegnazione delle pratiche, anche alla luce dei criteri di equa distribuzione del carico di lavoro e di possibile rotazione degli incarichi previsti dalla normativa e dal codice di comportamento dell’Agenzia. Ha inoltre invocato l’accesso difensivo, quale strumento per acquisire elementi utili a valutare eventuali irregolarità o abusi nell’azione amministrativa e a orientare le eventuali iniziative di tutela.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva la possibilità di oscurare motivatamente le parti contenenti dati sensibili o giudiziari. Il Collegio ha escluso che l’istanza fosse generica o diretta a un controllo generalizzato, poiché individuava puntualmente i documenti e riguardava tre procedimenti fiscali concernenti direttamente il richiedente. Ha riconosciuto la sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, funzionale alla verifica della correttezza dell’azione amministrativa e alla valutazione delle iniziative di tutela. In materia di accesso difensivo, il nesso di strumentalità deve essere inteso in senso ampio: non occorre verificare anticipatamente l’effettiva utilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio, salvo il caso di una radicale e assoluta mancanza di collegamento o di un uso pretestuoso e temerario dell’accesso. Il Collegio ha inoltre ritenuto non applicabili le ipotesi di esclusione dell’art. 24 l. 241/1990 e ha richiamato la prevalenza, nei limiti del necessario bilanciamento con altri interessi, dell’accesso ai documenti indispensabili alla cura o difesa di interessi giuridici. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    Il diritto di accesso richiede un interesse personale, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto sussistente.

  • art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Le limitazioni all’accesso non sono state ritenute applicabili alla documentazione richiesta.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

    Il divieto non opera quando la richiesta è specificamente riferita a procedimenti concernenti il richiedente e a documenti puntualmente individuati.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo opera come limite residuale alle esclusioni, purché sussista un collegamento non pretestuoso tra documenti e esigenze di tutela; il nesso va inteso in senso ampio.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 212/2000

    L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno della trasparenza dell’organizzazione e dei procedimenti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 15, comma 7, Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate

    Il Dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione

    È stato richiamato quale parametro della richiesta di accesso ai criteri e agli atti di assegnazione delle pratiche.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità nel testo della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Una richiesta di accesso documentale non è generica né preordinata a un controllo generalizzato quando individua specificamente i documenti richiesti e li collega a procedimenti amministrativi riguardanti direttamente il richiedente, anche se gli atti hanno natura interna o organizzativa.
  • Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso quando la conoscenza degli atti consente al destinatario di verificare la correttezza dell’azione amministrativa che lo riguarda e di valutare le iniziative di tutela dei propri interessi giuridici.
  • Nell’accesso difensivo il nesso di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze di difesa deve essere inteso in senso ampio: l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di uso pretestuoso e temerario dell’istanza.
  • Le esclusioni generali dal diritto di accesso devono essere coordinate con l’art. 24, comma 7, l. 241/1990, che impone comunque di garantire l’accesso ai documenti necessari alla cura o alla difesa di interessi giuridici, ferma la possibilità di un concreto bilanciamento con altri interessi tutelati mediante oscuramento delle sole parti sensibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.