Sentenza n. 8432/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055994702802 spedita in data 18 giugno 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 18 giugno 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendo l'ordine alla Questura di Roma di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l'Amministrazione aveva comunicato il favorevole esito dell'istanza. L'Amministrazione ha precisato che la domanda era stata validata il 27 febbraio 2026 e che il titolo di soggiorno era stato consegnato il 26 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il permesso di soggiorno richiesto era stato rilasciato e consegnato al ricorrente, sicché era venuto meno l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sul silenzio e un ordine giudiziale di provvedere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È stato richiamato nel quadro della definizione del giudizio.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, entro i limiti dei valori medi e considerando l'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.
art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022
È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia, al risultato del giudizio e alla definizione in rito.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo richiesto dall'amministrazione nel corso del giudizio avverso il silenzio fa venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio e l'ordine giudiziale di provvedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio avverso il silenzio diviene improcedibile perché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato considerando i valori medi, l'impegno professionale, le caratteristiche dell'attività e il valore della controversia, con applicazione delle riduzioni previste dalla legge e dalla disciplina tariffaria.
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