Sentenza del 08/06/2018 n. 14929 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sollecitazione di poteri di controllo ufficiosi del giudice - Punto controverso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 419/2015, che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per la presunta mancanza della relata di notificazione sulla copia della sentenza impugnata. L'Agenzia ha dedotto un errore di fatto ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., poiché la copia depositata recava invece la relata. La Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata oggetto di una reale controversia tra le parti, ma soltanto di una sollecitazione al controllo officioso della documentazione, sicché l'errore era una mera svista percettiva suscettibile di revocazione. Nella fase rescissoria, l'Agenzia ha inoltre sostenuto che i diritti d'imbarco dovessero essere inclusi nella base imponibile IVA al momento della rivalsa nei confronti dei passeggeri.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso per revocazione, ha revocato la precedente sentenza n. 419/2015 e ha esaminato il ricorso originario dell'Agenzia. Ha stabilito che i diritti d'imbarco, essendo costi sostenuti dalla compagnia aerea per la prestazione del servizio di trasporto e riaddebitati ai passeggeri, integrano il prezzo del biglietto e devono essere inclusi nella base imponibile IVA. Di conseguenza, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile quando la decisione dipende da una mera svista percettiva del giudice, purché il fatto erroneamente percepito non sia stato oggetto di contestazione e valutazione tra le parti.
Art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti, tra cui l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Disciplina il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione quando questa risulti avvenuta.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 9, comma 1, n. 6, 13 e 15, n. 3
La Corte ha interpretato tali disposizioni nel senso che i diritti d'imbarco riaddebitati al passeggero costituiscono componenti del corrispettivo del trasporto aereo e non somme semplicemente anticipate in nome e per conto del passeggero, pertanto concorrono alla base imponibile IVA.
L. n. 324 del 1976, art. 5
Riguarda i diritti d'imbarco riscossi dalle compagnie aeree e versati agli enti di gestione aeroportuale; tale meccanismo non esclude, secondo la Corte, l'imponibilità IVA del successivo riaddebito al passeggero.
D.L. n. 159 del 2007, art. 39-bis, convertito dalla L. n. 222 del 2007
La Corte ha richiamato la disposizione precisando che, indipendentemente dalla sua eventuale efficacia retroattiva, i diritti d'imbarco riaddebitati al passeggero devono essere inclusi nella base imponibile del servizio di trasporto aereo.
Massime di principio
- L'errore di fatto può giustificare la revocazione solo quando deriva da una svista percettiva su un dato obiettivo, immediatamente verificabile dagli atti, e non da una valutazione giuridica o probatoria.
- Un fatto è 'punto controverso' quando una parte lo contesta espressamente e si sviluppa tra le parti un vero contraddittorio; in tal caso l'eventuale errore del giudice è normalmente valutativo e non revocatorio.
- La mera richiesta al giudice di esercitare poteri di controllo officiosi sulla documentazione non equivale, di per sé, a una contestazione del fatto e non impedisce di dedurre successivamente una svista percettiva.
- In materia di IVA, gli importi addebitati al cliente che rappresentano costi necessari per rendere il servizio e che vengono trasferiti nel prezzo complessivo tendono a costituire parte del corrispettivo imponibile, anche se originariamente versati a un ente terzo.
- Quando la Corte accoglie la revocazione e dispone di tutti gli elementi necessari, può decidere direttamente anche il giudizio originario, senza rinvio.
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