Sentenza n. 1711/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’iscrizione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della propria iscrizione all’elenco previsto per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, disposta dall’Agenzia delle Entrate per la grave e reiterata violazione degli obblighi tributari e contributivi e per il conseguente venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8 del d.m. n. 164/1999. L’Amministrazione aveva rilevato, tra l’altro, residui debiti iscritti a ruolo, omessi versamenti spontanei di imposte dichiarate, irregolarità nei versamenti periodici IVA, esposizione contributiva, frequente ricorso alla rateizzazione e alla definizione agevolata e pagamento tardivo di una parte significativa degli importi dovuti. Il primo motivo contestava la quantificazione delle somme indicate dall’Amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che rateizzazione e definizione agevolata fossero strumenti leciti e non potessero fondare la revoca, deducendo inoltre che la crisi di liquidità e il calo del fatturato, anche per gli effetti del Covid-19, avrebbero impedito il tempestivo adempimento. Con il terzo motivo affermava che il ricorso alla rateizzazione non potesse incidere sull’onorabilità o sull’affidabilità professionale, soprattutto in presenza del regolare pagamento delle rate. Con il quarto motivo deduceva l’irragionevolezza e la sproporzione della revoca. Nel corso del giudizio risultava uno sgravio parziale e la riduzione del debito residuo, ma permaneva un’esposizione superiore a 20.000 euro, con una sola cartella rateizzata e pagamenti in regola.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’attività di rilascio del visto di conformità comporti l’esercizio, da parte del professionista, di una funzione sostitutiva di una porzione dei controlli spettanti all’Amministrazione finanziaria e presupponga quindi un rapporto fiduciario e requisiti di elevata onorabilità. Le violazioni tributarie rilevanti ai fini dell’iscrizione e della revoca possono riguardare anche la posizione del professionista quale contribuente-persona fisica e non soltanto la sua attività professionale. Nel caso concreto, l’omesso pagamento tempestivo e spontaneo di debiti tributari consistenti, ripetuto nel tempo, integrava violazioni gravi e reiterate. Il successivo ricorso alla rateizzazione, alla definizione agevolata o il pagamento tardivo non eliminava la rilevanza delle violazioni già consumate al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum. Le differenze tra gli importi risultanti in momenti diversi dai sistemi informatici dell’Agenzia erano riconducibili al progressivo aggiornamento della posizione debitoria, ai pagamenti, agli sgravi e agli interessi e non rendevano illegittima la revoca. Anche lo sgravio parziale intervenuto successivamente non incideva sulla legittimità originaria della valutazione amministrativa. Il calo del fatturato e la crisi di liquidità non erano stati adeguatamente provati come situazione di impossibilità di adempiere. La gravità e reiterazione delle violazioni rendevano giustificata la cancellazione dall’elenco, senza che fosse ravvisabile sproporzione. Le spese sono state compensate, poiché l’Amministrazione non aveva ottemperato all’ordinanza istruttoria.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
«rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione»
Il rilascio del visto di conformità attribuisce al professionista compiti di controllo sulla corrispondenza tra dichiarazioni, documentazione e scritture contabili, costituenti una porzione dell’attività di controllo normalmente spettante all’Amministrazione finanziaria.
art. 39, comma 4, d.lgs. 241/1997
«l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale [...] è sospesa [...] quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive»; «in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca»
Le violazioni tributarie o contributive gravi e ripetute costituiscono presupposto per la sospensione o la revoca dell’abilitazione all’attività di assistenza fiscale.
art. 39, comma 4-bis, d.lgs. 241/1997
la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce l’applicazione della sospensione o della revoca
La definizione agevolata delle sanzioni non neutralizza la rilevanza delle violazioni ai fini della sospensione o della revoca dell’abilitazione.
art. 8 d.m. 164/1999
«non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»
Il requisito di onorabilità richiede l’assenza di violazioni tributarie e contributive gravi e reiterate; la sua mancanza giustifica la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
art. 21, comma 2, lett. c), d.m. 164/1999
«non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»
La medesima condizione opera quale requisito soggettivo per l’iscrizione e il mantenimento dell’abilitazione.
art. 2 d.m. 164/1999
il rilascio del visto «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione» e, per il visto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), anche la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili
La natura sostitutiva dei controlli svolti dal professionista spiega la necessità di requisiti di elevata moralità e affidabilità.
art. 2 d.P.R. 600/1973
La disposizione è richiamata quale base delle liquidazioni delle imposte che hanno generato parte delle posizioni debitorie considerate dall’Amministrazione.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
La disposizione è richiamata quale base delle liquidazioni dell’IVA connesse alle posizioni debitorie del professionista.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha deciso la controversia richiamando, quale precedente conforme, la propria giurisprudenza.
Massime di principio
- L’abilitazione dei professionisti privati al rilascio del visto di conformità si fonda su un rapporto fiduciario con l’Amministrazione, poiché il professionista svolge controlli che costituiscono una porzione dell’attività di accertamento e verifica normalmente spettante all’Amministrazione finanziaria.
- Ai fini del requisito di onorabilità previsto per l’iscrizione e il mantenimento nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, possono rilevare anche le violazioni tributarie commesse dal professionista nella sua qualità di contribuente-persona fisica, non soltanto quelle inerenti all’attività professionale.
- L’omesso o tardivo pagamento, ripetuto nel tempo, di debiti tributari consistenti integra una violazione grave e reiterata idonea a giustificare la revoca dell’iscrizione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
- La rateizzazione, la definizione agevolata o il successivo pagamento dei debiti tributari non eliminano la rilevanza delle violazioni già sussistenti al momento dell’adozione del provvedimento di revoca, che deve essere valutato sulla base della situazione di fatto coeva alla sua emanazione.
- Le variazioni successive della posizione debitoria, comprese quelle derivanti da pagamenti, sgravi e maturazione di interessi, non rendono illegittima la revoca quando, al momento dell’adozione dell’atto, l’Amministrazione disponeva di elementi sufficienti a dimostrare la gravità e reiterazione delle violazioni.
- La deduzione di una crisi di liquidità o del calo del fatturato non è sufficiente a escludere la gravità delle violazioni tributarie se il professionista non dimostra una situazione di effettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni fiscali.
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