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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34209/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il ricorrente deduce che i Giudici dell'appello cautelare hanno ravvisato un pericolo di recidiva su basi congetturali e astratte nonostante: lungo intervallo temporale dai fatti (5 anni) e dall'applicazione della misura (oltre 2 anni e 8 mesi); allontanamento dalle mansioni portuali; inesistente precedente penale e titolarità di porto d'armi; adesione al presunto disegno criminoso per un brevissimo periodo (due mesi); assenza di segni di devianza nei circa due anni intercorso tra il fatto (dic. 2020) e la misura (ott. 2022); buona condotta in carcere e concreta attività lavorativa documentata con buste paga (2023-marzo 2025).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i Giudici dell'ordinanza impugnata avessero fornito motivazione compiuta e logica, escludendo la sopravvenienza di elementi nuovi idonei a revocare o sostituire la custodia cautelare. Ha osservato che: le aggravanti contestate erano state escluse in primo grado; la cessazione del rapporto che dava accesso al porto elimina solo un'occasione ma non il pericolo di reiterazione, considerata la fungibilità delle condotte di trasporto e detenzione di stupefacenti; la recente condanna in primo grado (9 anni e 8 mesi e 35.600 euro di multa) depone anzi in senso contrario; non è stata indicata una sistemazione adeguata per gli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare la partecipazione associativa dell'indagato

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma citata per i reati-fine di trasporto e detenzione di stupefacenti, ai quali si ricollegano le esigenze cautelari

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa all'istanza di sostituzione della misura cautelare; richiamata per segnalare che il ricorrente aveva già chiesto la sostituzione senza esito

  • artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.

    Aggravanti menzionate nell'istruttoria e poi escluse in primo grado; la Corte rileva che la loro esclusione non elimina necessariamente il rischio cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente

  • Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa) e Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004 (Romagnoli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui le preclusioni processuali in materia cautelare si formano solo in seguito a pronunce della Suprema Corte o del Tribunale in sede di riesame/appello; usata per argomentare il novero degli elementi nuovi necessari a superare una statuizione cautelare consolidata

Massime di principio

  • Il semplice decorso del tempo e la buona condotta in carcere non sono di per sé sufficienti a far ritenere sopravvenute le condizioni per la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: è necessario apportare elementi nuovi concreti e rilevanti.
  • La cessazione di un rapporto lavorativo che forniva l'occasione per la commissione del reato può ridurre un'opportunità concreta di recidiva, ma non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se il reato è ritenuto 'fungibile' e l'imputato mostra propensioni delittuose.
  • Una condanna in primo grado rafforza, in genere, le esigenze cautelari e può essere valutata come elemento contrario alla sostituzione della misura.
  • I giudizi di merito sulla persistenza delle esigenze cautelari, se motivati in modo logico e individualizzato, sono di difficile sindacato in sede di legittimità: il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di fatti nuovi non esaminati o di vizi formali nella motivazione.
  • Per ottenere la sostituzione con misure meno afflittive occorre indicare soluzioni concrete e adeguate (es. idonea dimora per gli arresti domiciliari); la mancanza di una proposta concreta può legittimare il mantenimento della custodia in carcere.
  • Le valutazioni sul pericolo di reiterazione richiedono un accertamento individualizzato; tuttavia la giurisprudenza ammette che determinate caratteristiche del reato (es. traffico di stupefacenti) rendono più agevole la conferma della custodia cautelare se sussistono indizi gravi.

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