Cassazione Penale, Sentenza n. 34209/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il ricorrente deduce che i Giudici dell'appello cautelare hanno ravvisato un pericolo di recidiva su basi congetturali e astratte nonostante: lungo intervallo temporale dai fatti (5 anni) e dall'applicazione della misura (oltre 2 anni e 8 mesi); allontanamento dalle mansioni portuali; inesistente precedente penale e titolarità di porto d'armi; adesione al presunto disegno criminoso per un brevissimo periodo (due mesi); assenza di segni di devianza nei circa due anni intercorso tra il fatto (dic. 2020) e la misura (ott. 2022); buona condotta in carcere e concreta attività lavorativa documentata con buste paga (2023-marzo 2025).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i Giudici dell'ordinanza impugnata avessero fornito motivazione compiuta e logica, escludendo la sopravvenienza di elementi nuovi idonei a revocare o sostituire la custodia cautelare. Ha osservato che: le aggravanti contestate erano state escluse in primo grado; la cessazione del rapporto che dava accesso al porto elimina solo un'occasione ma non il pericolo di reiterazione, considerata la fungibilità delle condotte di trasporto e detenzione di stupefacenti; la recente condanna in primo grado (9 anni e 8 mesi e 35.600 euro di multa) depone anzi in senso contrario; non è stata indicata una sistemazione adeguata per gli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare la partecipazione associativa dell'indagato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma citata per i reati-fine di trasporto e detenzione di stupefacenti, ai quali si ricollegano le esigenze cautelari
art. 299 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'istanza di sostituzione della misura cautelare; richiamata per segnalare che il ricorrente aveva già chiesto la sostituzione senza esito
artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.
Aggravanti menzionate nell'istruttoria e poi escluse in primo grado; la Corte rileva che la loro esclusione non elimina necessariamente il rischio cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa) e Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004 (Romagnoli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui le preclusioni processuali in materia cautelare si formano solo in seguito a pronunce della Suprema Corte o del Tribunale in sede di riesame/appello; usata per argomentare il novero degli elementi nuovi necessari a superare una statuizione cautelare consolidata
Massime di principio
- Il semplice decorso del tempo e la buona condotta in carcere non sono di per sé sufficienti a far ritenere sopravvenute le condizioni per la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: è necessario apportare elementi nuovi concreti e rilevanti.
- La cessazione di un rapporto lavorativo che forniva l'occasione per la commissione del reato può ridurre un'opportunità concreta di recidiva, ma non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione se il reato è ritenuto 'fungibile' e l'imputato mostra propensioni delittuose.
- Una condanna in primo grado rafforza, in genere, le esigenze cautelari e può essere valutata come elemento contrario alla sostituzione della misura.
- I giudizi di merito sulla persistenza delle esigenze cautelari, se motivati in modo logico e individualizzato, sono di difficile sindacato in sede di legittimità: il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di fatti nuovi non esaminati o di vizi formali nella motivazione.
- Per ottenere la sostituzione con misure meno afflittive occorre indicare soluzioni concrete e adeguate (es. idonea dimora per gli arresti domiciliari); la mancanza di una proposta concreta può legittimare il mantenimento della custodia in carcere.
- Le valutazioni sul pericolo di reiterazione richiedono un accertamento individualizzato; tuttavia la giurisprudenza ammette che determinate caratteristiche del reato (es. traffico di stupefacenti) rendono più agevole la conferma della custodia cautelare se sussistono indizi gravi.
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