Sentenza del 28/09/2016 n. 19126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi ICI relativi a un'area di 3.880 mq, di cui 2.930 edificabili. Ha sostenuto: la violazione dell'art. 817 c.c., perché l'abitazione asservita sarebbe stata di proprietà di altro soggetto; l'assenza di una volontà soggettiva di destinare l'area a pertinenza, non essendo stata presentata una specifica dichiarazione ICI; e l'insufficiente motivazione della CTR sulla natura pertinenziale del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato l'esclusione dell'imponibilità ICI dell'area. Ha ritenuto applicabile la nozione civilistica di pertinenza e ha valorizzato la destinazione concreta del terreno al servizio e ornamento della villa, la provenienza comune per successione, la situazione di comunione ereditaria, il rapporto durevole di accessorietà e la documentazione fotografica. L'edificabilità dell'area è stata ritenuta irrilevante quando il vincolo pertinenziale sia effettivo e stabile. La mancata preventiva dichiarazione al Comune non impedisce al contribuente di provare la pertinenzialità nel giudizio tributario. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 817 codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La nozione civilistica di pertinenza richiede sia un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione effettiva e concreta del bene al servizio o ornamento del bene principale, sia un elemento soggettivo, consistente nella volontà di creare un vincolo durevole di accessorietà. In presenza di tali requisiti, l'area segue il regime fiscale del fabbricato e non è autonomamente imponibile.
Art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992
La disciplina ICI rinvia alla nozione civilistica di pertinenza. Un'area funzionalmente e durevolmente asservita a un fabbricato non riceve una disciplina autonoma, anche se astrattamente edificabile.
Art. 372 codice di procedura civile
Nel giudizio di cassazione non è normalmente ammesso il deposito di documenti nuovi, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso o a nullità della sentenza impugnata. La documentazione nuova allegata alla memoria difensiva è stata quindi dichiarata inammissibile.
Art. 378 codice di procedura civile
La memoria difensiva in cassazione non può essere utilizzata per introdurre documenti nuovi non riconducibili alle eccezioni previste dall'art. 372 c.p.c.
Art. 360 codice di procedura civile
È stato il riferimento processuale ai motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
La mancata dichiarazione preventiva di una circostanza fiscalmente rilevante può essere superata dalla prova fornita dal contribuente in giudizio, quando l'omissione sia emendabile e il contribuente dimostri concretamente la sussistenza del presupposto sostanziale.
Massime di principio
- Per escludere l'autonoma imposizione di un'area come pertinenza di un fabbricato non basta un collegamento meramente materiale o temporaneo: occorre dimostrare una destinazione effettiva, funzionale e durevole al servizio o ornamento dell'immobile principale.
- L'edificabilità astratta dell'area non prevale necessariamente sul vincolo pertinenziale. Se il terreno è stabilmente asservito al fabbricato e tale asservimento è provato in concreto, l'area può seguire il regime fiscale del bene principale.
- La pertinenzialità può essere provata anche in sede contenziosa mediante documenti, stato dei luoghi, fotografie, provenienza comune dei beni e altri elementi fattuali; la mancata dichiarazione preventiva al Comune non è automaticamente decisiva.
- Il contribuente deve dimostrare sia l'elemento oggettivo della destinazione dell'area sia l'elemento soggettivo della volontà di mantenerla durevolmente asservita al fabbricato.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile rimediare alle carenze probatorie introducendo normalmente documenti nuovi con la memoria difensiva: la prova della pertinenzialità deve essere acquisita nei precedenti gradi di giudizio.
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