Cassazione Civile, Ordinanza n. 15779/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito su un'istanza di rimborso di IRPEF versata su somme pensionistiche che la contribuente aveva percepito al netto delle ritenute nel periodo 1 aprile 1994-29 febbraio 2012 e che, in esecuzione di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, aveva poi restituito all'INPS per l'importo lordo. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistente il diritto al rimborso perché era venuto meno il presupposto impositivo, considerando tempestiva l'istanza e non preclusiva la disciplina dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U.I.R. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U.I.R., sostenendo che il sistema dei rimborsi distinguerebbe tra inesistenza originaria dell'obbligazione tributaria, regolata dall'art. 38, e inesistenza sopravvenuta, recuperabile solo tramite la deduzione ex art. 10; dunque, secondo l'Ufficio, il mancato ricorso a tale deduzione avrebbe impedito la domanda di rimborso, e la novella del 2014 avrebbe introdotto una facoltà nuova e non meramente ricognitiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che riconosceva il diritto della contribuente al rimborso. Ha affermato che la restituzione al soggetto erogatore di somme in precedenza tassate fa venir meno il presupposto impositivo originario e consente il recupero delle imposte non più dovute; la facoltà di dedurre le somme restituite ex art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U.I.R. non esclude né preclude la possibilità di utilizzare l'ordinaria azione di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La modifica legislativa del 2014 è stata letta come chiarificatrice di una facoltà già compatibile con il sistema, non come fonte esclusiva del rimedio. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede, per le imposte dirette, il diritto al rimborso dei versamenti diretti anche nei casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo tributario; costituisce rimedio generale per il recupero dell'indebito, azionabile entro il termine decadenziale previsto.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Consente la deduzione dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore se già concorse a formare il reddito; la sua previsione non preclude il rimborso ordinario e rappresenta una modalità alternativa e più limitata di recupero.
art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Ha introdotto l'art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U.I.R., quale nuovo onere deducibile.
art. 1, comma 174, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Dal 1 gennaio 2014 ha previsto espressamente, in alternativa alla deduzione, la facoltà di chiedere il rimborso; la Corte nega che la norma abbia portata innovativa tale da escludere il rimborso anche per il periodo anteriore.
art. 19, comma 1, lett. g, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disposizione del contenzioso tributario rilevante ai fini del regime speciale di ripetizione dell'indebito.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato come termine decadenziale residuale per la proposizione della domanda di rimborso in assenza di diversa previsione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché l'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La restituzione al soggetto erogatore di somme che avevano concorso a formare il reddito fa venire meno il presupposto impositivo originario e legittima, in via generale, la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente versate.
- L'azione di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale in materia tributaria e non è esclusa dalla presenza di rimedi alternativi o più limitati, come la deduzione delle somme restituite dal reddito complessivo.
- La facoltà di deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, T.U.I.R. costituisce uno strumento compensativo alternativo, rimesso alla scelta del contribuente, ma il suo mancato esercizio non comporta rinuncia al rimborso ordinario, salvo espressa previsione di legge.
- Le modifiche normative che esplicitano la possibilità di chiedere il rimborso, quando inserite nel sistema, possono avere funzione chiarificatrice e non necessariamente innovativa; perciò non implicano che prima della riforma il rimedio fosse escluso.
- In materia di ripetizione dell'indebito tributario, l'istanza deve essere proposta nel termine decadenziale previsto dalla legge speciale o, in mancanza, dal regime residuale del contenzioso tributario.
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