Sentenza n. 1696/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia-Urbanistica del Comune di Sovicille prot. n. 0009252/2026 del 23.04.2026 recante “accertamento e declaratoria dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 31/11/2009 n. 89 e conseguente declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale”; - di ogni atto ad essa presupposto tra cui la Ordinanza n. 89 del 23.11.2009 e il verbale di sopralluogo prot. n. 15700 del 5.11.2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con un unico motivo, deducendo il difetto di motivazione dell'acquisizione di un'area ulteriore rispetto al sedime del fabbricato abusivo. In particolare, il Comune aveva disposto l'acquisizione di 1.530 mq, a fronte di un'area di sedime pari a 171,6 mq. Secondo il ricorrente, l'acquisizione dell'area ulteriore avrebbe richiesto una specifica motivazione, mentre la determinazione si era limitata a richiamare per relationem l'ordinanza di demolizione del 2009, non impugnata, che aveva già individuato l'area nei medesimi termini. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di interesse, sostenendo che l'area era già stata indicata nell'ingiunzione a demolire rimasta inoppugnata, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha ritenuto infondato il motivo di difetto di motivazione, poiché la determinazione impugnata aveva accertato l'inottemperanza e disposto l'acquisizione in conformità a quanto già indicato nell'ordinanza di demolizione del 2009. L'acquisizione si era dunque prodotta ope legis allo scadere del termine di 90 giorni assegnato per la demolizione, mentre la determinazione successiva aveva natura meramente dichiarativa e non richiedeva un'autonoma motivazione ulteriore. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2023, il TAR ha distinto l'ipotesi in cui l'area ulteriore sia individuata per la prima volta nell'atto di acquisizione, che avrebbe natura parzialmente costitutiva, da quella in cui l'area sia già stata specificamente indicata nell'ordinanza di demolizione, come nel caso esaminato, in cui l'atto conserva natura dichiarativa. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l'area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l'ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest'ultima
L'acquisizione delle aree già individuate nell'ordinanza di demolizione si produce automaticamente allo scadere del termine per ottemperare; il successivo atto di accertamento ha natura dichiarativa e non necessita di una motivazione ulteriore. Se invece l'area ulteriore è individuata per la prima volta nell'atto successivo, questo ha natura parzialmente costitutiva limitatamente a tale area.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree individuate nell'ordinanza di demolizione costituisce un effetto ope legis dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, che si perfeziona allo scadere del termine assegnato per il ripristino.
- Quando l'area ulteriore rispetto al manufatto abusivo è già specificamente individuata nell'ordinanza di demolizione, il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione ha natura meramente dichiarativa e non richiede un'autonoma motivazione sulla scelta e sull'estensione dell'area.
- Se l'area ulteriore viene invece identificata per la prima volta nell'atto successivo all'ordinanza di demolizione, tale atto ha natura parzialmente costitutiva limitatamente a detta area e deve essere valutato secondo le garanzie proprie dell'esercizio del potere acquisitivo.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione integra un illecito omissivo propter rem, distinto dall'illecito derivante dalla realizzazione dell'opera abusiva.
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