Cassazione Civile, Ordinanza n. 28073/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario intrattenuto da un soggetto titolare di impresa agricola con l’istituto di credito. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, aveva accolto il gravame della banca sulla questione del tasso sostitutivo da applicare alle clausole contrattuali che prevedevano interessi ultralegali, affermando che, trattandosi di contratto anteriore alla l. n. 154/1992, dovessero applicarsi gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. Con la successiva sentenza definitiva aveva poi rideterminato il saldo a credito del cliente in euro 202.930,84. Nel ricorso per cassazione il correntista ha dedotto: (1) violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto una domanda della banca proposta per la prima volta in appello, relativa al ricalcolo delle poste attive e passive del conto secondo il criterio dell’art. 1284, comma 3, c.c.; (2) violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b., lamentando che, in presenza di clausole nulle per interessi ultralegali, il tasso sostitutivo avrebbe dovuto essere quello dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e non il tasso legale. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure investissero una statuizione contenuta nella sentenza non definitiva della Corte d’appello, e non nella sola sentenza definitiva impugnata; pertanto, tali doglianze avrebbero dovuto essere proposte con ricorso avverso la pronuncia non definitiva. Inoltre, ha rilevato che la doglianza sull’applicazione dell’art. 117 t.u.b. sarebbe comunque infondata/inammissibile perché la norma non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, all’ulteriore somma in favore della controparte, alla somma in favore della Cassa delle ammende e agli ulteriori oneri previsti per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La censura relativa all’asserita novità della domanda o della questione in appello è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una statuizione contenuta nella sentenza non definitiva, che avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato come base del procedimento camerale e della proposta di definizione del giudizio.
art. 1284 c.c.
Richiamato quale criterio di applicazione del tasso legale, ritenuto dalla Corte territoriale come tasso sostitutivo per il contratto anteriore alla disciplina speciale.
art. 5 l. 154/1992
Invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione del criterio sostitutivo previsto dalla disciplina sulla trasparenza bancaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a una statuizione non impugnata della sentenza non definitiva.
art. 117 t.u.b.
La Corte ha affermato che la disposizione che prevede il tasso sostitutivo per interessi ultralegali non è retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità della seconda censura, perché il motivo contrastava con un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Richiamato ai fini della condanna della parte ricorrente a somme ulteriori in conseguenza della soccombenza e della definizione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012
Richiamata quale norma di inserimento della disciplina sull’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure di cassazione devono investire le statuizioni contenute nella sentenza impugnata; se la questione è stata decisa con sentenza non definitiva, il mezzo va proposto contro quella pronuncia e non può essere differito all’impugnazione della successiva sentenza definitiva.
- La qualificazione di una doglianza come "domanda nuova" o come questione di diritto dipende dal contenuto effettivo della censura e dalla fase processuale in cui la statuizione è stata resa; non ogni richiesta di ricalcolo integra una domanda autonoma.
- La disciplina dell’art. 117 t.u.b. sul tasso sostitutivo per clausole di interesse ultralegale non si applica retroattivamente ai contratti bancari conclusi prima della sua entrata in vigore.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un principio di diritto consolidato, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e può giustificare le ulteriori statuizioni economiche previste dalla disciplina processuale speciale.
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