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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10413/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio (furti e riciclaggio). Il difensore ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, sostenendo che non era accertata l'intenzione del ricorrente di recarsi all'estero, e ha contestato il pericolo di recidiva e la mancanza di concretezza e attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano riconducibili a una rivalutazione degli elementi probatori e non a violazioni di specifiche norme o a manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione del giudice del riesame che ha rilevato il pericolo di fuga fondato su conversazioni intercettate dalle quali emergeva la volontà del padre dell'indagato di organizzare la fuga all'estero con documenti falsi e la pianificazione di un rapido allontanamento con l'ausilio di terzi. Ha inoltre condiviso la valutazione circa il pericolo di recidiva, considerando la tipologia associativa del reato, i legami familiari, il contesto ambientale e le condizioni economiche, e la mancanza di cautele meno afflittive idonee a garantire le esigenze di prevenzione sociale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00. Essendo la decisione non idonea a determinare la rimessione in libertà, la sentenza va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Riferimento alla forma di procedimento adottata per il ricorso; indicazione di norma tecnica procedurale relativa allo svolgimento del procedimento

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti)

    Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari che deduca insussistenza dei gravi indizi o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione

    Principio applicato dalla Corte: la Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio, salvo rilievo di vincolate violazioni di legge o manifesta illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Norma sulle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (commi 1 ter e 1 bis)

    Copia della decisione sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti

    Obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, affinché il direttore operi gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali non è ammessa la mera riconsiderazione degli elementi di fatto: le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione
  • Il pericolo di fuga può essere adeguatamente motivato anche sulla base di intercettazioni e pianificazioni familiari che evidenzino la predisposizione di documenti falsi e l'organizzazione di un allontanamento rapido
  • Il pericolo di recidiva va valutato in relazione alla tipologia del reato (es. associazione a delinquere), ai legami familiari, al contesto ambientale e alle condizioni economiche, e può giustificare misure più afflittive se non esistono cautele meno gravose idonee a garantire le esigenze di prevenzione
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se la decisione di inammissibilità non determina la liberazione, la copia della decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

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