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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02002/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sospensione del processo con messa alla prova e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. In sostanza, contestava la prognosi sfavorevole formulata dal giudice di merito circa l'astensione futura dal reato, nonché la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti in punto di trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla messa alla prova investisse una valutazione di merito, fondata su precedenti penali, lunghe detenzioni e misure di sicurezza già risultate inefficaci, e quindi non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità, qui esclusa. Quanto al secondo motivo, ha osservato che anche la censura sulla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva richiedeva un nuovo giudizio di fatto, precluso alla Cassazione; la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non arbitraria, avendo esplicitato le ragioni per cui le circostanze valorizzate dalla difesa giustificavano solo un giudizio di equivalenza. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a confermare che la condanna era stata già pronunciata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio: la motivazione del giudice di merito è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dalla norma.

  • art. 168-bis c.p.

    La sentenza si riferisce alla sospensione del processo con messa alla prova come beneficio negato in ragione di una prognosi negativa di astensione dal reato; la valutazione del merito è insindacabile se non manifestamente illogica.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non imputabile a causa non colpevole, non si applica la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; nel caso concreto, tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • La prognosi sulla capacità dell'imputato di astenersi in futuro dal reato, rilevante ai fini della messa alla prova, è valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e basata su elementi concreti come precedenti, carcerazioni e inefficacia di precedenti interventi sanzionatori o trattamentali.
  • In tema di trattamento sanzionatorio e di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che individui gli elementi ritenuti decisivi ex art. 133 c.p. e che escluda arbitrarietà, contraddizione o manifesta illogicità.
  • La doglianza che richiede un nuovo apprezzamento dei fatti è inammissibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione ragionevole e coerente sulle ragioni del diniego del beneficio o sul bilanciamento delle circostanze.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiMessa alla provaRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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