Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08076/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio unico di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2005, fondato su costi ritenuti indebitamente dedotti perché riferiti a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, per notificare validamente l’atto al socio dopo l’estinzione della società, l’Ufficio dovesse provare la distribuzione e l’effettiva percezione del residuo attivo di liquidazione. Poiché il residuo attivo era di soli 18,80 euro e risultava attribuito all’unico socio, la CTR aveva escluso la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, dell’art. 65 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 110 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimazione del socio a ricevere la notifica dell’avviso per il solo fatto del modesto attivo di liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la notifica dell’avviso di accertamento intestato alla società è correttamente eseguita nei confronti dei soci, in ragione di un fenomeno successorio rispetto alle situazioni debitorie dell’ente estinto. La successione degli ex soci nei debiti sociali sussiste per i rapporti non definiti all’esito della liquidazione, a prescindere dall’effettivo riparto del bilancio finale, potendo emergere sopravvenienze attive o beni non considerati. La questione dell’eventuale limitazione di responsabilità dei soci rileva soltanto nella fase esecutiva e non incide sulla validità dell’emissione o della notificazione dell’avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e comporta la successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti, con conseguente legittimità della notifica dell’atto ai soci.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata a sostegno della notifica dell’atto impositivo nei confronti dei soggetti succeduti alla società estinta.

  • art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata a sostegno della legittimazione alla notifica nei confronti di soci o successori della società estinta.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato come ulteriore parametro normativo in tema di successione nel processo e nei rapporti controversi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato come norma processuale per articolare il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, gli ex soci succedono nei rapporti debitori non definiti dell’ente estinto e l’Amministrazione finanziaria può notificare a essi l’avviso di accertamento intestato alla società.
  • Ai fini della validità della notifica dell’atto impositivo al socio di una società estinta non è necessario che l’Ufficio dimostri in concreto l’effettiva percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione; tale aspetto può incidere semmai sulla responsabilità esecutiva, non sulla legittimazione alla notifica.
  • La possibile limitazione della responsabilità del socio per i debiti sociali estinti attiene alla fase successiva della riscossione o dell’esecuzione e non comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento notificato al socio in quanto successore della società.
  • In presenza di operazioni occulte o sopravvenienze non emerse in liquidazione, la mancanza di un significativo attivo finale non esclude di per sé la successione dei soci nei debiti tributari della società cancellata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.