Sentenza n. 14121/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - in parte qua, del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, recante criteri e modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati e per assicurare alle microimprese interessate dal superamento del regime dei prezzi regolati il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023 (doc.1); - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi i pareri assunti nella fase propedeutica all'adozione del DM impugnato; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022 sui criteri e modalità per l’ingresso nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale e sul servizio di fornitura alle microimprese
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti avevano impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua e degli atti presupposti, il decreto ministeriale del 31 agosto 2022, adottato in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, relativo al superamento dei regimi di prezzi regolati e all’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 19 marzo 2026, le ricorrenti hanno affermato di non avere più interesse alla decisione nel merito e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, purché non vi siano repliche o diverse richieste delle controparti. Le spese sono state compensate, ritenendo che il venir meno dell’interesse fosse dovuto a circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Indicato nella riserva della parte ricorrente di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario; la relativa domanda non è stata decisa.
legge 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Costituisce la base normativa di attuazione del decreto ministeriale impugnato, relativo al superamento dei regimi di prezzi regolati nel mercato energetico.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il ricorrente conserva, fino alla trattenuta della causa in decisione, la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla decisione nel merito mediante dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere d’ufficio il merito quando la parte abbia espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da circostanze successive alla proposizione del ricorso giustifica, di regola, la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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