Cassazione Penale, Sentenza n. 2535/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unicredit Leasing, proprietaria formale di unità immobiliari concesse in leasing ad Autocarri Versilia prima del sequestro (17/08/2016) e soggette a confisca con sentenza del 24/05/2018, aveva chiesto l'ammissione al passivo della confisca ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159/2011. Il Tribunale di Piacenza ha rigettato la domanda ritenendo che il terzo titolare di diritti reali dovesse intervenire nel procedimento di cognizione entro 30 giorni dall'esecuzione del sequestro ai sensi dell'art.23 d.lgs. n.159/2011. Unicredit ha impugnato sostenendo (i) vizi di procedimento e di motivazione per la modifica della ragione di diniego e l'inedita applicazione dell'art.23 in sede penale; (ii) erronea qualificazione come perentorio del termine per l'intervento del terzo; (iii) carenza di motivazione sui medesimi punti.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale. Ha ritenuto che la posizione del terzo titolare di diritti reali sui beni sequestrati per confisca sia ontologicamente diversa da quella del terzo creditore e che, nel processo penale, la tutela del terzo titolare reale non possa essere riorientata trasformando il diritto reale in un credito ammesso nello stato passivo. Dopo le modifiche normative del 2017/2018 il legislatore ha previsto l'inclusione del terzo nel giudizio di cognizione solo nei casi espressamente disciplinati (art.104-bis disp.att. c.p.p., comma 1‑quinquies), mentre per i procedimenti già pendenti la via rimane lo strumento dell'incidente di esecuzione successivo al giudicato. Ne consegue che il termine indicato dall'art.23 non può essere applicato in modo perentorio ai soggetti non citati e che la domanda di rivendica ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159/2011 non è lo strumento corretto per il titolare di un diritto reale; il terzo deve esperire l'incidente di esecuzione per far valere il proprio diritto. La decisione impugnata è dunque annullata per consentire la tutela nelle forme procedurali consentite.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.59
Articolo richiamato come base normativa per la domanda di ammissione al passivo della confisca; la Corte rileva però che tale rimedio non è idoneo a tutelare il terzo titolare di un diritto reale sui beni confiscati, il quale non può trasformare il diritto reale in credito da iscrivere nello stato passivo.
d.lgs. n.159 del 2011, art.23
Norma che disciplina l'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione/sequestro; la Corte osserva che non può essere applicata in modo perentorio ai terzi non citati nel giudizio di cognizione penale e che l'indicazione di un termine perentorio non è corretta quando il terzo non è stato parte del processo.
codice penale, art.240-bis
Richiamato quale norma sulla confisca per sproporzione o confisca estesa; il contesto evidenzia che la confisca è stata disposta nel procedimento penale e che la posizione dei terzi va valutata alla luce del regime speciale di tali misure.
disp.att. cod.proc.pen., art.104-bis, comma 1‑quinquies
Norma introdotta/novellata con le riforme 2017/2018 che prevede la citazione del terzo nel giudizio di cognizione in casi specifici, parificando taluni profili della tutela del terzo titolare di diritti reali a quanto avviene in materia di prevenzione; la Corte la cita per evidenziare che solo con tale norma il legislatore ha previsto l'inclusione del terzo nel processo di cognizione.
legge n.161 del 17/10/2017
Riforma richiamata che, insieme al d.lgs. n.21/2018, ha modificato il sistema di tutela dei terzi titolari di diritti reali nei procedimenti penali con sequestro finalizzato alla confisca estesa.
d.lgs. n.21 del 01/03/2018
Decreto legislativo di attuazione/integrazione delle modifiche introdotte dalla legge 161/2017, rilevante per la nuova disciplina che regola la posizione dei terzi nei procedimenti penali con sequestro e confisca.
giurisprudenza: Sez. 11, n.38855 del 28/09/2021 (rv 282196)
Decisione richiamata come orientamento recente che conferma che il terzo titolare di diritti reali non citato in giudizio deve utilizzare l'incidente di esecuzione per far valere le proprie ragioni, piuttosto che essere ammesso nello stato passivo come creditore.
Massime di principio
- Il terzo titolare di un diritto reale su beni sequestrati per confisca non deve essere trattato come un semplice creditore: la sua posizione è diversa e richiede procedure specifiche.
- La domanda di ammissione allo stato passivo della confisca (art.59 d.lgs. 159/2011) non è lo strumento corretto per far valere un diritto reale; il rimedio processuale appropriato è l'incidente di esecuzione, salvo i casi in cui il terzo sia stato espressamente citato in sede di cognizione.
- Il termine previsto dall'art.23 d.lgs. 159/2011 non può essere interpretato in modo perentorio a danno di terzi non citati nel giudizio di cognizione penale.
- Dopo le riforme del 2017/2018 il legislatore ha previsto forme di inclusione del terzo nel giudizio di cognizione (art.104-bis disp.att. c.p.p.) ma tali disposizioni non si applicano automaticamente ai procedimenti già pendenti; per questi ultimi permane la via dell'incidente di esecuzione.
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare tempestivamente se il terzo sia stato citato nel giudizio di cognizione; in assenza di citazione, occorre esperire l'incidente di esecuzione per ottenere la tutela del diritto reale.
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