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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21383/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sostenendo di essere rimasto all'oscuro della celebrazione del processo a suo carico. Durante le indagini gli era stato notificato personalmente l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.; successivamente, a causa di sopravvenuta irreperibilità al domicilio dichiarato, le notificazioni degli atti successivi (incluso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare) sono state effettuate presso il difensore d'ufficio nominato (avv. Mario Rosana). Rettino non ha mai partecipato all'udienza ed è stato giudicato e condannato in sua assenza. In primo grado la Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo rituale la notificazione e attribuendo la mancata conoscenza del processo a colpa del ricorrente per non aver aggiornato il domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza recente, ha affermato che la conoscenza effettiva del processo, che esclude la rescissione del giudicato, deve riferirsi a un atto formale di vocatio in iudicium (l'atto introduttivo del giudizio) e che la sola notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis non è equivalente a tale conoscenza. Inoltre la notificazione dell'atto introduttivo al solo difensore d'ufficio non può di per sé attestare la conoscenza effettiva dell'imputato, salvo che sia dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e che il difensore abbia reso edotto il cliente. Non potendo ritenersi, sulla base degli atti, una deliberate sottrazione del ricorrente al processo, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice che l'ha pronunciata per nuova valutazione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la rescissione del giudicato per il condannato già assente che non abbia rinunciato a comparire e non si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; la Corte ha interpretato la norma come tutela ultima (di chiusura del sistema) volta ad escludere l'accesso a un nuovo giudizio solo per chi abbia effettivamente voluto non parteciparvi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La mera notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non conferisce la conoscenza dell'accusa nella misura richiesta per escludere la rescissione del giudicato; non è equiparabile alla vocatio in iudicium.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione al difensore d'ufficio in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte segnala però che la notificazione al solo difensore non prova di per sé l'effettiva conoscenza dell'imputato, salvo che sia dimostrato un concreto rapporto professionale e che il difensore abbia informato l'assistito.

  • Costituzione (artt. 24, secondo comma; 111; 117)

    Riferimento a principi costituzionalmente orientati (diritto di difesa, giusto processo, adeguamento al diritto dell'Unione) che informano l'interpretazione dell'art. 629-bis e la tutela dei diritti dell'imputato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 3 e 6)

    Richiamate come parametro di tutela (in particolare il diritto a un processo equo) che giustificano un'approfondita verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato prima di escludere la rescissione.

Massime di principio

  • La conoscenza effettiva del processo, impeditiva della rescissione del giudicato, deve riferirsi alla "vocatio in iudicium" (atto formale che introduce il processo); la sola notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis non è sufficiente.
  • La notificazione dell'atto introduttivo al solo difensore d'ufficio non prova automaticamente che l'imputato sia stato effettivamente informato: il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale reale e che il difensore abbia reso edotto il cliente.
  • Per negare la rescissione non è sufficiente una mera negligenza dell'imputato (es. non aggiornare il domicilio); è richiesta una sottrazione volontaria e colpevole alla conoscenza del processo o una rinuncia effettiva a comparire/impugnare.
  • In caso di dubbio sulla effettiva conoscenza, il rimedio della rescissione deve rimanere disponibile per garantire il livello di tutela processuale richiesto dalla Costituzione e dalla CEDU.
  • Il giudice che riceve una domanda di rescissione deve valutare concretamente tutte le circostanze (modalità delle notifiche, comportamento del difensore, rapporti tra imputato e difensore, prova di sottrazione volontaria) e non desumere automaticamente la colpa dall'assenza di aggiornamento del domicilio.

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