Sentenza n. 4740/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 477/2025, pubblicata il 9 aprile 2025, che riconosceva alla docente € 2.000 per la Carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente € 2.000 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici. Deduceva il mancato adempimento del titolo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di pagare la somma, con nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare adeguatamente la pretesa. La sentenza di primo grado risultava passata in giudicato e notificata; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento va effettuato per gli importi riconosciuti nel titolo, dedotti eventuali versamenti già eseguiti. Ha precisato che la quantificazione del capitale residuo e degli interessi prospettata dalla creditrice non è vincolante: l'Amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è nominato commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni, determinando l'importo definitivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Non è dovuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La tutela in ottemperanza è esperibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce il credito e impone all'amministrazione il pagamento.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito: l'importo dovuto va ricavato dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi della parte creditrice, in particolare sugli interessi, non vincolano l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo i parametri applicabili.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'azione di recupero coattivo del credito è preceduta dal termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Non essendo controverso l’inadempimento dell’Amministrazione al momento della presentazione del ricorso, quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Accertato l'inadempimento dell'amministrazione al momento della proposizione del ricorso, il giudice ne dispone la condanna alle spese; la liquidazione può tenere conto della serialità del contenzioso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un titolo che riconosce un credito non ha natura costitutiva del diritto: serve a renderne effettivo il soddisfacimento e l'importo va determinato in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
- Quando l'amministrazione non adempie a un giudicato di pagamento e la pretesa è documentata e non adeguatamente contestata, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento, assegnare un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
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