Cassazione Penale, Sentenza n. 38591/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi di bancarotta e confermato le restanti condanne. PAPA contestava, con unico motivo, la qualificazione del fatto come bancarotta distrattiva (prima parte del capo A) relativo alla cessione del marchio "LUI" di proprietà della fallita DIEMME s.r.l.: sosteneva che la cessione costituisse invece una bancarotta preferenziale (violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare), poiché il marchio sarebbe stato trasferito per soddisfare i suoi crediti verso la società (compensazione dei crediti) e che, in considerazione della successiva transazione con la curatela e dei pagamenti effettuati dopo il fallimento, non vi sarebbe stato depauperamento rilevante o sarebbe comunque da escludersi la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui il prezzo pattuito per la cessione del marchio (euro 24.000) non fu integralmente corrisposto secondo le pattuizioni anteriori al fallimento (scrittura privata priva di data certa; pagamento in parte con compensazione di presunti crediti e in parte a rate) e che la successiva transazione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento non altera il giudizio sul depauperamento patrimoniale avvenuto anteriormente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'elemento materiale della bancarotta distrattiva si realizza con il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore senza il versamento effettivo del corrispettivo, e che i pagamenti intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento sono irrilevanti a escludere il reato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Richiamata per dare conto della requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale; non influisce sul merito ma sul procedimento (consentita la requisitoria scritta in Cassazione secondo la norma).
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrino nella bancarotta distrattiva e non nella preferenziale, poiché si è verificato un distacco del bene senza il pagamento effettivo del prezzo secondo le pattuizioni anteriori al fallimento.
legge fallimentare, art. 33 (relazione ex art. 33 legge fall.)
La relazione ex art. 33 e i documenti allegati sono stati utilizzati dai giudici di merito per valutare che il prezzo non era stato effettivamente corrisposto secondo le condizioni pattuite; la Corte ha ritenuto fondata tale valutazione probatoria.
codice civile, art. 1965
L'art. 1965 c.c. (disciplina della transazione) è richiamato per chiarire che la transazione intervenuta con la curatela dopo il fallimento non può essere valutata come adempimento idoneo a escludere il depauperamento anteriore né a integrare una "bancarotta riparata".
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente inammissibile e quindi imputabile a colpa.
Massime di principio
- La cessione di un bene aziendale senza il versamento effettivo e conforme del prezzo secondo le pattuizioni anteriori al fallimento può integrare il reato di bancarotta distrattiva, indipendentemente dal valore attribuito al bene.
- I pagamenti o accordi intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento (es. transazione con la curatela) sono in genere irrilevanti per escludere la sussistenza dell'elemento materiale del reato commesso anteriormente (non configurano automaticamente una "bancarotta riparata").
- Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito è necessario indicare con precisione le omissioni o i travisamenti probatori decisivi: argomentazioni generiche o non specifiche rendono il ricorso inammissibile.
- In casi di operazioni tra amministratore e società (autocontratti), la prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo prima del fallimento è determinante per escludere depauperamento; la semplice successiva rinuncia a crediti o transazione post-fallimentare non è sufficiente.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o non sufficientemente specifico in Cassazione rischia la condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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