Cassazione Penale, Sentenza n. 5664/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con riferimento a una presunta "locale" di 'ndrangheta operante a Roma (capo 1) e per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 22). Le censure principali erano: insufficienza e vizio di motivazione sui gravi indizi relativi all'esistenza della "locale" di Roma (anche per contrasto cronologico sulla data di costituzione indicata dalle intercettazioni), e la mancata considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori che, secondo la difesa, avrebbero escluso la presenza di una "locale" a Roma; inoltre si contestava la mancata dimostrazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato ad applicare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha motivato che il ricorso non si era confrontato con l'intera e dettagliata motivazione del Tribunale, che aveva invece richiamato un ampio corpus di intercettazioni e altri elementi probatori indicando la sussistenza di una "locale" di 'ndrangheta collegata a Carzo Antonio e Alvaro Vincenzo, ha spiegato perché la ricostruzione cronologica proposta dalla difesa non è illogica (costituzione graduale tra 2014 e 2015) e ha chiarito il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori ritenute riferite a fatti pregressi. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato, richiamando anche la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata interpretata come applicabile al caso dato che il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla partecipazione del ricorrente a una "locale" di 'ndrangheta operante a Roma, sulla base di intercettazioni, comportamenti estorsivi e altri elementi indicativi dell'operatività e della forza intimidatrice del sodalizio.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La Corte ha richiamato la doppia presunzione contenuta nella norma (sussistenza dei gravi indizi per reati previsti dall'art. 416-bis e necessità della misura) come elemento di supporto alla decisione del Tribunale circa la permanenza della custodia cautelare, sottolineando che il Tribunale ha comunque motivato in modo puntuale anche con riferimento a comportamenti recenti del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma di carattere procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione: la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per l'esecuzione dell'ordine previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve confrontarsi con l'intera motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni generiche e la mera reiterazione di contestazioni già esaminate dal giudice di merito sono destinate all'inammissibilità.
- La sussistenza di una associazione di tipo mafioso può essere desunta, ai fini cautelari, da un quadro sintomatico complessivo (intercettazioni, commesse di reati tipici, disponibilità di armi, condotte intimidatorie, gestione di patrimoni) e non solo da una singola prova; il giudice può ricostruire operazioni graduali o evolutive della struttura criminale.
- Contestazioni cronologiche basate su singole frasi intercettate devono essere efficacemente controprovate: il giudice di merito può dare una spiegazione coerente (es. costituzione graduale, riferimenti a fatti anteriori) che non è facilmente ribaltabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel loro contesto temporale: se riferite a fatti anteriori, non necessariamente contrastano ricostruzioni successive di nuove aggregazioni o di un cambiamento dell'assetto criminale.
- In tema di esigenze cautelari, la presenza della presunzione di legge (art. 275, comma 3 c.p.p.) rafforza la posizione del giudice quando ricorre la fattispecie di associazione mafiosa, ma il provvedimento deve comunque offrire una motivazione concreta sulle esigenze di custodia (pericolo di fuga, reiterazione, ingerenza nelle indagini, pericolo per l'ordine pubblico).
- Per impugnazioni efficaci è utile indicare punti probatori specifici e proporre elementi nuovi o decisivi che mettano in crisi la valutazione del giudice di merito; meri rilievi logici o generici difficilmente ottengono accoglimento.
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