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Circolare

Circolare numero 40 del 7-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il DM 6 dicembre 1993 e ne chiarisce gli effetti: dal 1 gennaio 1994 il salario convenzionale giornaliero per i soci di società e enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970 è fissato in L. 32.700, con periodi medi di occupazione mensile invariati salvo le deroghe per Mezzogiorno, Basilicata e Campania. Viene inoltre precisato che i nuovi imponibili incidono anche sulla determinazione delle classi contributive ex art. 6 del DPR n. 602/1970 e sulle retribuzioni di fatto. Infine, il DM amplia l’elenco delle attività interessate, includendo nuove lavorazioni nel facchinaggio, nei trasporti e in alcune attività varie. Si segnala anche che il DM 9 dicembre 1993 sostituisce le tabelle C e D della legge n. 537/1981, con efficacia dal 1 febbraio 1994.

Revisione triennale degli imponibili contributivi e aggiornamento delle attività soggette al DPR n. 602/1970 per soci di cooperative

Revisione triennale degli imponibili contributivi e aggiornamento delle attività soggette al DPR n. 602/1970

La circolare trasmette il DM 6 dicembre 1993 e ne illustra gli effetti sulla contribuzione dovuta dai lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, rientranti nel DPR 30 aprile 1970, n. 602. Il provvedimento incide sia sugli imponibili giornalieri e sui periodi di occupazione media mensile, sia sull’elenco delle attività lavorative interessate.

Imponibili giornalieri e periodi di occupazione mensile

Dal 1 gennaio 1994 il salario convenzionale giornaliero per tutte le categorie di soci lavoratori soggetti al DPR n. 602/1970 è fissato in L. 32.700. Il periodo medio di occupazione mensile resta stabilito in 26 giornate lavorative.

Per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, il periodo medio mensile resta di 16 giornate; per le regioni Basilicata e Campania resta di 14 giornate. La circolare precisa che, nei medesimi territori, in presenza di condizioni occupazionali più favorevoli e con riferimento a singole attività, zone o settori merceologici, i lavoratori possono optare per i periodi medi occupazionali previsti per il restante territorio nazionale.

Incidenza sui contributi e sulle classi di contribuzione

La nuova misura degli imponibili rileva non solo ai fini dell’art. 4 del DPR n. 602/1970, ma anche ai fini dell’art. 6, comma 2. Per i soci con anzianità inferiore a otto anni, se la retribuzione fissata dai decreti applicativi risulta inferiore a quella determinata dal prodotto tra imponibile giornaliero e periodo di occupazione mensile, essa deve essere automaticamente elevata a tale livello a decorrere dal 1 gennaio 1994.

La circolare chiarisce inoltre che, se tale adeguamento determina il passaggio a una classe di contribuzione superiore, si produce anche lo slittamento delle classi previste per i soci con anzianità superiore, secondo la progressione prevista dal terzo comma dell’art. 6. Viene richiamata in proposito la circolare n. 121 del 5 giugno 1989.

La nuova misura delle retribuzioni convenzionali è rilevante anche per gli organismi che versano i contributi sulle retribuzioni di fatto, le quali non possono comunque essere inferiori alla retribuzione imponibile convenzionale determinata per ciascun mese.

Aggiornamento delle attività lavorative soggette al DPR n. 602/1970

Il DM 6 dicembre 1993 modifica l’elenco delle attività lavorative allegato al DPR n. 602/1970, già aggiornato con DM 4 aprile 1989, estendendo il campo di applicazione della disciplina. Dal 1 gennaio 1994 devono quindi applicare il DPR anche gli organismi cooperativi che svolgono attività rientranti nelle modifiche introdotte.

Le variazioni riguardano in particolare tre aree:

  • nell’ambito del facchinaggio, viene inserita la "gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza" dopo la voce "imballaggio";
  • nell’ambito del trasporto di merci per conto terzi, viene inserita la "rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi" dopo la voce relativa all’ausilio di gru;
  • nelle attività varie, vengono inserite la pulizia di giardini e spazi verdi anche con mezzi meccanici, i pulitori di autoveicoli ed autocarri e gli ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

Contenuto della tabella allegata

La tabella allegata al decreto descrive le attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n. 602/1970. In sintesi, essa ricomprende:

  • il facchinaggio, anche con mezzi meccanici o diversi, con attività preliminari e complementari;
  • il trasporto di persone o merci effettuato personalmente dai soci su mezzi di proprietà o affitto della cooperativa o dei soci;
  • le attività accessorie come posteggio veicoli, pesatura e misurazione;
  • varie attività tra cui guardia, investigazioni private, barbieri, guide turistiche, pulitori, netturbini, spazzacamini, recapito fiduciario e ormeggiatori.

Decorrenza e ulteriori aggiornamenti

Il decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare segnala infine che il DM 9 dicembre 1993 ha sostituito le tabelle C e D della legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, con efficacia dal 1 febbraio 1994, riservandosi ulteriori istruzioni in materia.

Punti principali

Nuovo imponibile giornaliero e periodo medio di occupazione

Dal 1 gennaio 1994 il salario convenzionale giornaliero per tutte le categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970 è stabilito in L. 32.700. Il periodo medio di occupazione mensile resta fissato in 26 giornate lavorative.

Regole speciali per il Mezzogiorno

Per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. n. 218/1978 il periodo medio mensile resta pari a 16 giornate. Per Basilicata e Campania resta pari a 14 giornate. Nei medesimi territori, in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e per singole attività, zone o settori, è possibile optare per le misure previste per il restante territorio nazionale.

Rilevanza per le classi contributive e per le retribuzioni di fatto

La circolare precisa che il nuovo imponibile rileva non solo ai fini dell’art. 4 del DPR n. 602/1970, ma anche ai fini dell’art. 6, comma 2. Se la retribuzione determinata dai decreti per i soci con anzianità inferiore a otto anni risulta inferiore a quella derivante dal DM 6 dicembre 1993, deve essere elevata automaticamente a quest’ultima. Se ciò comporta il passaggio a una classe superiore, si determina anche lo slittamento delle classi per i soci con anzianità superiore secondo la progressione dell’art. 6. La nuova misura è rilevante anche per gli organismi che versano contributi sulle retribuzioni di fatto, che non possono scendere sotto il livello convenzionale stabilito.

Aggiornamento dell’elenco delle attività interessate

Il DM 6 dicembre 1993 estende il campo di applicazione del DPR n. 602/1970 modificando l’elenco delle attività allegato al DPR, come già aggiornato dal DM 4 aprile 1989. Dal 1 gennaio 1994 sono quindi soggetti alle norme del DPR anche nuovi organismi cooperativi operanti nelle attività modificate.

Modifiche alle attività del facchinaggio

Nel punto 1, nell’ambito del facchinaggio, viene inserita dopo la voce "imballaggio" la "gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza". La tabella allegata specifica che il facchinaggio comprende anche attività preliminari e complementari, con varie operazioni accessorie.

Modifiche alle attività di trasporto

Nel punto 2, nell’ambito del trasporto di merci per conto terzi, viene inserita dopo la voce "l’ausilio di gru" la "rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi". La voce comprende inoltre le attività di trasporto di persone e di merci effettuate personalmente dai soci su mezzi di proprietà o affitto della cooperativa o dei soci stessi.

Modifiche alle attività varie

Nel punto 4, tra le attività varie, viene inserita dopo la voce "pulitori" anche la "pulizia di giardini e spazi verdi anche con l’ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri". Dopo la voce "servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza)" viene aggiunta la categoria degli "ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale".

Decorrenza e ulteriori tabelle contributive

Il decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare informa inoltre che il DM 9 dicembre 1993 ha sostituito le tabelle C e D della legge n. 537/1981 relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, con efficacia dal 1 febbraio 1994.

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