Circolare numero 41 del 9-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32 in materia di contratti di formazione e lavoro, con particolare attenzione ai soggetti assumibili, alle tipologie contrattuali, alla durata, alla formazione richiesta, alle procedure di approvazione e ai benefici contributivi. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per l’applicazione delle agevolazioni, soprattutto per i contratti di tipo b) trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con indicazioni su codici di autorizzazione e compilazione delle denunce contributive.
Nuove disposizioni sui contratti di formazione e lavoro ex art. 3 D.L. 32/1994
Contratti di formazione e lavoro: modifiche introdotte dall’art. 3 D.L. 32/1994
La circolare esamina le innovazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, in materia di contratti di formazione e lavoro, con effetti sia sull’ambito soggettivo di applicazione sia sul regime contributivo. L’intervento normativo amplia i soggetti assumibili, riforma la struttura dei contratti e detta regole specifiche per la formazione, per le procedure di stipula e per le agevolazioni previdenziali.
Soggetti assumibili e datori di lavoro abilitati
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra 16 e 32 anni. La platea dei datori di lavoro legittimati a stipulare tali contratti viene ampliata includendo, oltre ai soggetti già previsti dalla disciplina previgente, anche:
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali;
- associazioni socio-culturali;
- associazioni sportive;
- fondazioni.
Tipologie contrattuali e finalità
Il contratto di formazione e lavoro viene distinto in due tipologie:
- tipo a), finalizzato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate;
- tipo b), finalizzato ad agevolare l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa che consenta l’adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
La disciplina richiama inoltre la possibilità, per i contratti collettivi nazionali e per gli accordi interconfederali, di prevedere l’inquadramento del lavoratore a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione.
Durata massima e contenuti formativi
La durata massima del contratto è fissata come segue:
- 24 mesi per i contratti di tipo a);
- 12 mesi per i contratti di tipo b).
Quanto alla formazione, i contratti devono prevedere:
- per il tipo a) mirato all’acquisizione di professionalità intermedie, almeno 80 ore di formazione;
- per il tipo a) mirato all’acquisizione di professionalità elevate, almeno 130 ore di formazione;
- per il tipo b), una formazione minima non inferiore a 20 ore di base, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro e alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
La formazione deve svolgersi in luogo della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono inoltre prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione.
Benefici contributivi
Per i contratti di tipo a) continuano ad applicarsi i benefici contributivi previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i contratti di tipo b), invece, il beneficio contributivo:
- non opera durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro;
- si applica solo dopo la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- spetta per un periodo pari alla durata del contratto di formazione e lavoro trasformato;
- è riconosciuto in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto durante il periodo di formazione.
È inoltre richiamata l’elevazione al 60% della misura prevista dal comma 6 dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Procedure di approvazione e verifica dei progetti formativi
I progetti formativi conformi ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che definiscono obiettivi e caratteristiche minime dell’attività formativa per ciascun profilo professionale, non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte dell’autorità competente.
Tali decreti sono emanati sentita la Commissione centrale per l’impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione effettua un mero accertamento di conformità entro 20 giorni dalla ricezione della domanda; decorso inutilmente tale termine, l’accertamento si intende avvenuto.
Adempimenti alla scadenza del contratto
Alla scadenza del contratto di tipo a), il datore di lavoro deve trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente la certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore, utilizzando un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le strutture regionali competenti possono accertare il livello di formazione acquisito.
Alla scadenza del contratto di tipo b), il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore un attestato relativo all’esperienza svolta.
Progetti con più imprese e rapporto di comando
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere lo svolgimento del contratto in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nel progetto, anche se presentato da consorzi o gruppi di imprese. In ogni caso, la titolarità del rapporto resta in capo alle singole imprese.
Disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto, né ai progetti già approvati, presentati o riconosciuti conformi secondo la disciplina previgente, nonché ai contratti stipulati in attuazione di tali progetti non oltre il 31 gennaio 1994.
Per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi la previgente disciplina dell’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 726/1984 fino all’emanazione dei decreti previsti dal comma 7 e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Per i relativi contratti stipulati entro il 31 luglio 1994 resta applicabile la normativa precedente, come modificata dai commi 1 e 10.
Istruzioni contributive per i contratti di tipo b) trasformati
Per i contratti di tipo b) trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le sedi INPS devono attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8R", con il significato di azienda avente titolo ai benefici contributivi di cui all’art. 3 del D.L. n. 32/1994 per i contratti di formazione trasformati.
Durante il periodo di formazione il datore di lavoro versa i contributi secondo le regole ordinarie. Dopo la trasformazione, deve comunicare l’avvenuto passaggio alla sede INPS territorialmente competente, allegando copia della documentazione rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego.
A partire dalla denuncia contributiva del mese di trasformazione, e per i mesi successivi, il datore di lavoro recupera in compensazione la riduzione contributiva spettante, riferita mese per mese alla retribuzione corrisposta durante il contratto di formazione. Se il rapporto trasformato si risolve prima del periodo corrispondente alla durata del CFL, il recupero si interrompe al periodo effettivamente maturato.
Compilazione dei modelli DM10/2, DM10/S e DM10/S-R
Per i contratti di tipo a) i datori di lavoro continuano a seguire le modalità ordinarie di compilazione delle denunce mensili.
Per i contratti di tipo b) trasformati, nella compilazione del mod. DM10/2 occorre:
- determinare i contributi previdenziali, le contribuzioni per malattia e maternità e la Gescal secondo le regole comuni;
- utilizzare i codici di nuova istituzione 15 (beneficio previsto per gli apprendisti), 38 (riduzione del 50%) e 39 (riduzione del 25%), preceduti dalle qualifiche 1 per operai e 2 per impiegati;
- riportare le diciture "OP. CFL TRASF" e "IMP. CFL TRASF.";
- indicare numero dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili;
- esporre nel quadro D, con il codice "L191" e la dicitura "RID. CFL. TRASF", l’importo del beneficio contributivo da recuperare.
Per il mod. DM10/S occorre:
- determinare i contributi per le prestazioni del servizio sanitario secondo le regole comuni;
- calcolare il beneficio contributivo correlato alle retribuzioni dei mesi di formazione;
- sottrarre dai contributi versati, se dovuto, il contributo fisso settimanale di lire 240 nel caso di beneficio previsto per gli apprendisti, oltre alle agevolazioni già portate a conguaglio;
- riportare nella casella "importo contributi sanitari dovuti" la differenza tra contributi dovuti e beneficio;
- indicare nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R l’importo del beneficio nel quadro D con il codice "68" e la dicitura "AGEV. CFL TRASF.".
Regime contributivo delle associazioni e dei gruppi di imprese
La circolare precisa che, per le associazioni professionali, socio-culturali, sportive e per le fondazioni, le riduzioni contributive a carico del datore di lavoro vanno determinate secondo le regole già vigenti per i datori di lavoro non imprenditori:
- riduzione del 25% dei contributi per i datori di lavoro operanti nei territori non compresi nel Mezzogiorno ai sensi del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218;
- riduzione del 50% per le associazioni operanti nei territori del Mezzogiorno.
Per i progetti presentati da gruppi di imprese si applicano invece le riduzioni contributive previste per le imprese, fermo restando che la titolarità del rapporto resta in capo alla singola impresa.
Punti principali
Ambito soggettivo e datori di lavoro abilitati
La norma estende i contratti di formazione e lavoro ai soggetti tra 16 e 32 anni. Oltre ai datori di lavoro già previsti dalla disciplina previgente, possono stipulare contratti anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, nonché fondazioni.
Tipologie contrattuali e durata massima
Il contratto di formazione e lavoro viene articolato in due tipologie: tipo a), finalizzato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, e tipo b), finalizzato all’inserimento professionale mediante esperienza lavorativa e adeguamento delle capacità al contesto produttivo e organizzativo. La durata massima è di 24 mesi per il tipo a) e di 12 mesi per il tipo b).
Formazione, inquadramento e contenuti minimi
Per i contratti tipo a) sono previste almeno 80 ore di formazione per la professionalità intermedia e 130 ore per quella elevata, da svolgere in luogo della prestazione lavorativa. Per il tipo b) è richiesta una formazione minima di 20 ore di base su disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere il non pagamento di eventuali ore aggiuntive dedicate alla formazione e un inquadramento a un livello inferiore a quello di destinazione.
Benefici contributivi e regime per i contratti di tipo b)
Per i contratti tipo a) continuano ad applicarsi i benefici contributivi previgenti. Per i contratti tipo b), invece, le agevolazioni spettano solo dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e per una durata pari a quella del contratto trasformato, in misura correlata alla retribuzione percepita durante il CFL. La circolare chiarisce che durante il CFL tipo b) i contributi si versano secondo le regole ordinarie, mentre il recupero dello sgravio avviene successivamente alla trasformazione.
Procedure, controlli e documentazione finale
I progetti conformi ai decreti del Ministro del lavoro che fissano obiettivi e caratteristiche minime dell’attività formativa non sono soggetti a preventiva approvazione, ma solo ad accertamento di conformità da parte dell’ufficio provinciale del lavoro entro 20 giorni. Alla scadenza del contratto tipo a) il datore di lavoro deve trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego la certificazione dei risultati conseguiti; per il tipo b) deve rilasciare al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Disposizioni transitorie e istruzioni operative INPS
Le nuove regole non si applicano ai contratti già stipulati o ai progetti già approvati, presentati o riconosciuti conformi alla data di entrata in vigore, con specifiche proroghe transitorie fino al 31 gennaio, 30 giugno e 31 luglio 1994 per determinati progetti e contratti. Per i contratti tipo b) trasformati, le sedi INPS devono attribuire il codice di autorizzazione 8R e i datori di lavoro devono compilare i modelli DM10/2, DM10/S e DM10/S-R con gli specifici codici di contribuzione e di recupero indicati dalla circolare.
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