Circolare numero 35 del 4-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione alla convenzione del 28 gennaio 1994 tra INPS e Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice (FNIFC) per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamati i requisiti di validità della delega, le modalità di controllo da parte delle SAP, i conti contabili da utilizzare per la registrazione delle trattenute e dei debiti verso la Federazione, nonché le modalità e periodicità dei versamenti tramite bonifico bancario. Sono inoltre riportate le regole contrattuali su effetti della delega, restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione, spese di esazione, responsabilità e durata dell’accordo.
Convenzione INPS-FNIFC per la riscossione delle quote associative sui trattamenti di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FNIFC per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra l’attuazione della convenzione stipulata il 28 gennaio 1994 tra INPS e Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice (FNIFC), aderente a Confagricoltura, per la trattenuta e il riversamento delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo richiama sia gli aspetti operativi per le strutture periferiche sia le regole contrattuali della convenzione allegata.
Ambito di applicazione e presupposti normativi
L’accordo è adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla FNIFC e trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La circolare precisa che la convenzione ricalca sostanzialmente uno schema già approvato in precedenza con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Requisiti della delega e controlli delle SAP
Viene richiamato espressamente l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Le SAP devono verificare che le deleghe siano conformi al testo formalizzato nei modelli Prest-Agr. 21 T.P., controllando che siano presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Nella delega per le trattenute sindacali già stampata sul modulo di domanda della disoccupazione agricola la Federazione è indicata con la sigla F.N.I.F.C.
Contabilità e conti istituiti
Per la gestione contabile delle trattenute e dei successivi riversamenti vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/07, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/07, per la rilevazione del debito verso la FNIFC, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25. La circolare richiama inoltre l’importo già in vigore per ciascuna quota associativa trattenuta, pari a L. 896,28, come comunicato con circolare n. 187 del 3 agosto 1993.
Modalità di versamento alla Federazione
I versamenti in favore della FNIFC, da addebitare al conto GPA 18/07, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo mediante bonifico bancario intestato alla Federazione Nazionale dell’Impresa Familiare Coltivatrice sul conto corrente n. 20335/F acceso presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, Sp. "E", Corso Vittorio Emanuele II n. 101, 00186 Roma.
Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 18/07 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Disciplina della delega e diritti delle parti
La convenzione stabilisce che il diritto di versare i contributi associativi mediante trattenuta può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 457 del 1972 e dalla legge n. 37 del 1977. La delega deve:
- essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- recare il timbro della Federazione stipulante;
- recare la firma del rappresentante della Federazione.
In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenuto sulla prestazione.
Presentazione della delega ed effetti temporali
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Misura del contributo e riversamento delle trattenute
La misura del contributo dovuto a favore della Federazione deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. L’INPS versa alla Federazione l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di esazione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento; per le liquidazioni effettuate con il sottosistema di elaborazione periferica, l’Istituto deve curare il rispetto di tale termine, mentre per le altre procedure il riversamento deve avvenire a congrui intervalli.
Contestualmente, l’INPS trasmette alla Federazione supporti magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune con i nominativi dei beneficiari, i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute con tali modalità, la Federazione deve rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS.
Spese di esazione e trattamento fiscale
Le spese per il servizio di esazione svolto dall’Istituto sono determinate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati, includendo una quota di partecipazione alle spese generali annuali fissata dal Comitato Esecutivo dell’INPS. I costi del primo anno del triennio vengono poi aggiornati negli anni successivi in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell’anno precedente.
Fino a quando non siano disponibili i dati per stabilire l’incremento, le spese restano calcolate nella misura dell’anno precedente, salvo conguaglio. Il rimborso delle spese è effettuato mediante trattenuta sui versamenti da corrispondere e i relativi importi sono soggetti alle imposte vigenti alla data di liquidazione. La prima applicazione della previsione triennale è anticipata al 1 gennaio 1995.
Responsabilità, controversie e durata dell’accordo
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La Federazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, all’efficacia o all’applicazione dell’accordo.
L’intesa è impegnativa dalla data di stipulazione e trova applicazione per le prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1994, con riferimento alla competenza 1993. Ha validità fino al 31 dicembre 1994 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessario introdurre aggiunte o modifiche.
Domicili eletti
Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:
- INPS, Viale Ciro il Grande n. 21, Roma;
- Federazione Nazionale dell’Impresa Familiare Coltivatrice, Corso Vittorio Emanuele 101, 00186 Roma.
Punti principali
Oggetto della convenzione e ambito applicativo
Il 28 gennaio 1994 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e FNIFC, aderente a Confagricoltura, per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti alla Federazione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Validità della delega e controlli operativi
La circolare richiama l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Le SAP devono verificare che nelle deleghe siano presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. La Federazione è indicata sul modulo con la sigla F.N.I.F.C.
Conti contabili istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/07, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/07, per la rilevazione del debito verso la Federazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Le spese di esazione e l’IVA sul rimborso vanno imputate ai conti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Importo della quota e riferimento precedente
Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di L. 896,28, come già comunicato con circolare n. 187 del 3 agosto 1993.
Modalità e periodicità dei versamenti
I versamenti alla Federazione, a carico del conto GPA 18/07, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo, mediante bonifico bancario intestato alla FNIFC sul conto corrente n. 20335/F acceso presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, Sp. "E", Corso Vittorio Emanuele II n. 101, 00186 Roma. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 18/07 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Contenuto essenziale della convenzione
La convenzione disciplina: il diritto dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta; la forma della delega, che deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare timbro e firma del rappresentante sindacale; la restituzione delle somme in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione; la presentazione della delega unitamente alla domanda di prestazione; il carattere irrevocabile della delega per l’anno cui si riferisce la prestazione; la misura del contributo indicata nell’atto di delega.
Rimessa delle somme e informazioni alla Federazione
L’INPS versa alla Federazione l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. L’Istituto trasmette alla Organizzazione sindacale nastri magnetici o elenchi per provincia e comune con i nominativi, i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Se non è possibile recuperare trattenute non dovute, la Federazione deve rimborsarle a semplice richiesta dell’INPS.
Spese di esazione e IVA
Le spese del servizio di esazione sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti, con partecipazione alle spese generali annuali determinata dal Comitato Esecutivo INPS. I costi del primo anno del triennio sono rivalutati negli anni successivi in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. In attesa dei dati necessari, si applica la misura dell’anno precedente con conguaglio successivo. Il rimborso delle spese avviene tramite trattenuta sui versamenti e gli importi sono assoggettati alle imposte vigenti al momento della liquidazione. La previsione triennale è anticipata, in prima applicazione, al 1 gennaio 1995.
Responsabilità, controversie e durata
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La Federazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo. La convenzione è efficace dalla stipulazione e si applica alle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1994 (competenza 1993); ha validità fino al 31 dicembre 1994, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta entro il 30 giugno di ciascun anno.
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