Circolare numero 42 del 9-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le precedenti istruzioni sulla gestione immobiliare e chiarisce gli effetti dell’introduzione dell’ICI sulle denunce già presentate per il 1993, nonché sugli adempimenti fiscali relativi agli immobili dell’Istituto. Vengono distinti gli immobili strumentali da quelli a reddito, in considerazione del trasferimento della gestione patrimoniale all’IGEI, e si impartiscono indicazioni operative per la prima applicazione della dichiarazione redditi 1994. La circolare disciplina inoltre controlli catastali, aggiornamento delle rendite, modalità di compilazione dei modelli 1/M, gestione dei canoni e delle spese, e fissa un termine transitorio unico per la trasmissione della documentazione.
Riflessi dell’introduzione dell’ICI e istruzioni operative per la dichiarazione redditi 1994
Riflessi dell’introduzione dell’ICI e istruzioni operative per la dichiarazione redditi 1994
La circolare interviene dopo l’introduzione dell’ICI per coordinare gli adempimenti già avviati con le nuove regole fiscali e con il passaggio della gestione degli immobili a reddito all’IGEI. Il documento distingue in modo netto le istruzioni transitorie, riferite alla dichiarazione redditi 1994, da quelle a regime, e fornisce precisazioni operative per la compilazione dei modelli 1/M, il controllo dei dati catastali e la gestione delle variazioni ai fini ICI e IRPEG.
Richiamo delle precedenti istruzioni
Prima di illustrare le modifiche procedurali, la circolare richiama espressamente le precedenti disposizioni impartite con le circolari del 16 luglio 1986 n. 424PA/148, 10 luglio 1987 n. 1350Pa/186, 5 giugno 1989 n. 120, 12 febbraio 1990 n. 38 e 13 febbraio 1992 n. 41. Tali richiami servono a collocare le nuove indicazioni nel solco delle istruzioni già fornite in materia di gestione immobiliare e adempimenti tributari.
Effetti dell’introduzione dell’ICI
I modelli di denuncia ICI presentati nel 1993 per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993 restano validi anche per gli anni successivi. Tuttavia, qualora dopo la presentazione di tali denunce si siano verificate modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’imposta, l’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 impone la denuncia delle variazioni.
Le variazioni devono essere dichiarate nelle stesse forme previste per la dichiarazione del 1993 e entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modifiche si sono verificate. Tra gli esempi indicati figurano:
- acquisti;
- vendite;
- mutamenti di destinazione d’uso;
- variazioni della quota di possesso;
- ultimazione di fabbricati in corso di costruzione.
Modalità di comunicazione delle variazioni
Per la comunicazione delle variazioni occorre fare riferimento al decreto legislativo istitutivo dell’ICI e alle Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione ICI emanate con decreto del Ministero delle Finanze del 12 febbraio 1993. La circolare chiarisce che le comunicazioni devono essere inviate direttamente al Comune in cui è ubicato l’immobile, e non più tramite gli uffici dell’Amministrazione finanziaria come avvenuto nel 1993.
Le comunicazioni devono inoltre rispettare l’ordine progressivo attribuito nella dichiarazione originaria nei quadri di descrizione dei terreni e dei fabbricati. Per l’INPS si precisa che l’adempimento va effettuato entro un mese dalla data di approvazione del bilancio consuntivo 1994, tenendo conto che, per effetto del trasferimento all’IGEI della gestione del patrimonio immobiliare a reddito, tale adempimento deve essere limitato agli immobili strumentali quando ne ricorrano i presupposti.
Gestione del patrimonio immobiliare e distinzione tra immobili strumentali e a reddito
Il passaggio completo all’IGEI della gestione del patrimonio immobiliare da reddito comporta che le strutture dell’Istituto continuino a svolgere gli adempimenti relativi alla determinazione del reddito imponibile IRPEG dei terreni e dei fabbricati soltanto per gli immobili strumentali.
La circolare osserva che, nella fase di prima applicazione, la complessità fiscale dell’INPS, la capillare organizzazione territoriale e il completamento graduale del trasferimento nel corso del 1993 hanno reso opportuno assicurare alla società di gestione la massima collaborazione per garantire continuità di impostazione negli adempimenti tributari. Per questo motivo, si invita a tenere separati concettualmente gli adempimenti di prima applicazione, relativi alla dichiarazione redditi 1994, da quelli che opereranno a regime.
Istruzioni operative di prima applicazione per la dichiarazione redditi 1994
Con plico separato sono stati trasmessi i modelli 1/M di competenza di ciascuna Sede Regionale. Poiché il trasferimento della gestione all’IGEI è già intervenuto, i modelli distinguono gli immobili strumentali da quelli a reddito.
Prima di procedere oltre, le Sedi Regionali devono verificare due aspetti fondamentali:
- che i tabulati contengano separatamente solo gli immobili rimasti in gestione alla Sede, cioè quelli strumentali, e quelli affidati all’IGEI, cioè quelli a reddito;
- che i dati catastali dei modelli coincidano perfettamente con quelli indicati nella dichiarazione ICI del 1993 da cui tali dati sono stati desunti.
Controlli sulla concordanza dei dati catastali
La circolare raccomanda uno scrupoloso controllo di corrispondenza tra i modelli 1/M e le dichiarazioni ICI. Per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato deve essere indicato il corrispondente subalterno riportato nella dichiarazione ICI, ancorato alla relativa scala e interno.
Devono essere verificati in particolare i seguenti elementi:
- indirizzo;
- partita catastale;
- scala e interno;
- note;
- rendita catastale.
In caso di ulteriori correzioni necessarie al modello 1/M, le rettifiche devono essere annotate in rosso, secondo la prassi ordinaria.
Revisione delle rendite catastali per effetto del decreto legislativo n. 568 del 1993
Per gli immobili, sia strumentali sia a reddito, la circolare richiama il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, pubblicato sul supplemento n. 124 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, che ha modificato gli estimi catastali in oltre mille Comuni.
Poiché tali modifiche producono effetti dal 1 gennaio 1992 e incidono sia sull’IRPEG sia sull’ICI già versate o da versare, le Sedi devono verificare se il decreto riguardi gli immobili di competenza. In caso positivo occorre:
- ricalcolare le nuove rendite catastali sulla base delle nuove tariffe e delle istruzioni della circolare n. 241 del 7 ottobre 1991;
- aggiornare la rendita indicata nella colonna 7 del mod. 1/M;
- indicare nelle note le unità per le quali la rendita è stata ricalcolata per effetto del decreto legislativo.
Istruzioni specifiche per gli immobili a reddito
Per gli immobili a reddito la circolare detta istruzioni più dettagliate, tenuto conto del graduale trasferimento della gestione all’IGEI avvenuto nel corso del 1993.
In particolare, nella colonna 13 del mod. 1/M deve essere riportato il canone lordo, e non quello netto indicato nell’intestazione della colonna, risultante dal contratto di affitto e direttamente riscosso dalla Sede nel 1993, senza alcuna detrazione. In calce al modello deve essere annotato il periodo cui il canone si riferisce. Il canone deve essere espresso in migliaia di lire.
Se, con riferimento a una unità immobiliare, le spese sostenute nel 1992 e da detrarre nella dichiarazione 1993 non hanno trovato integrale capienza, l’eccedenza deve essere riportata nella dichiarazione 1994. L’importo va indicato in un allegato separato, con riferimento all’unità interessata e con le relative fatture.
Per le spese sostenute nell’ambito del Piano Energetico Nazionale, da indicare in colonna 14, si applicano le istruzioni della circolare del 23 maggio 1992, n. 139, con la precisazione che anche tali importi devono essere espressi in migliaia di lire.
Istruzioni per gli immobili strumentali
Per gli immobili strumentali non vengono fornite ulteriori istruzioni specifiche oltre al controllo dei dati catastali e, in particolare, della rendita catastale. Ciò conferma che, dopo la separazione gestionale, gli adempimenti ordinari restano circoscritti a tale tipologia di immobili.
Regime a regime per le dichiarazioni successive
Per le dichiarazioni successive a quella del 1994, le Sedi interessate dovranno limitare i propri adempimenti agli immobili strumentali. Per questi immobili restano valide, per la parte non modificata dalla normativa vigente, le disposizioni già impartite dalle circolari richiamate in premessa.
Termini transitori e trasmissione della documentazione
In via transitoria, per la dichiarazione dei redditi in corso, i termini di restituzione dei tabulati previsti dalla circolare 16 luglio 1986 n. 424 PA/148, par. 5, punto III, lettere a1) e b1), originariamente fissati al 30 settembre e al 15 febbraio, sono unificati al 15 febbraio 1994.
Entro tale data devono essere trasmessi inderogabilmente:
- i modelli 1/M con eventuali rettifiche e integrazioni catastali;
- l’indicazione dell’ammontare del canone eventualmente riscosso dalla Sede;
- la documentazione prescritta, compresa quella relativa al canone e agli eventuali allegati richiesti.
La circolare si chiude con l’indicazione che eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite il numero verde già comunicato con la circolare del 18 febbraio 1993, n. 45.
Punti principali
Richiamo delle precedenti circolari e quadro generale
Vengono richiamate le circolari del 16 luglio 1986 n. 424PA/148, 10 luglio 1987 n. 1350Pa/186, 5 giugno 1989 n. 120, 12 febbraio 1990 n. 38 e 13 febbraio 1992 n. 41, come base delle procedure già in atto. La circolare si colloca nel contesto dell’introduzione dell’ICI e della progressiva separazione tra gestione degli immobili strumentali, rimasti in capo alle strutture dell’Istituto, e immobili a reddito, trasferiti alla gestione dell’IGEI.
Variazioni da denunciare ai fini ICI
I modelli di denuncia ICI presentati nel 1993 per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993 restano validi per gli anni successivi, ma devono essere aggiornati in presenza di variazioni che incidano sull’imposta dovuta. Devono essere dichiarate, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la variazione si è verificata, le modifiche intervenute rispetto alla situazione del 1 gennaio 1993, tra cui acquisti, vendite, mutamenti di destinazione d’uso, variazioni della quota di possesso e ultimazione di fabbricati in corso di costruzione.
Modalità di comunicazione delle variazioni ICI
Le variazioni devono essere comunicate direttamente al Comune in cui è ubicato l’immobile, secondo il decreto legislativo istitutivo dell’imposta e le Istruzioni ministeriali del 12 febbraio 1993, senza più transitare dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria come avvenuto nel 1993. Le comunicazioni devono rispettare l’ordine progressivo attribuito nella dichiarazione originaria nei quadri relativi a terreni e fabbricati. Per l’INPS il termine è indicato in un mese dalla data di approvazione del bilancio consuntivo 1994, con limitazione agli immobili strumentali nei casi in cui ricorrano i presupposti.
Effetti del trasferimento all’IGEI e distinzione tra immobili
Il trasferimento della gestione del patrimonio immobiliare a reddito all’IGEI comporta che le strutture dell’Istituto continuino a svolgere gli adempimenti relativi alla determinazione del reddito imponibile IRPEG solo per gli immobili strumentali. Per la prima applicazione, riferita alla dichiarazione dei redditi 1994, si sottolinea l’opportunità di tenere concettualmente separate le istruzioni operative iniziali da quelle a regime.
Controlli sui modelli 1/M e concordanza con le denunce ICI
Le Sedi Regionali devono verificare che i tabulati contengano separatamente gli immobili strumentali rimasti in gestione e quelli a reddito affidati all’IGEI. È richiesto un rigoroso controllo della corrispondenza tra i dati catastali riportati nei modelli 1/M e quelli contenuti nelle dichiarazioni ICI del 1993, con particolare attenzione a subalterno, scala, interno, indirizzo, partita catastale, note e rendita catastale.
Aggiornamento delle rendite catastali
Si richiama il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, che ha modificato gli estimi catastali in oltre mille Comuni, con effetti dal 1 gennaio 1992 e conseguenze sia sull’IRPEG sia sull’ICI già corrisposte o da corrispondere. In caso di immobili interessati, le Sedi devono ricalcolare le rendite sulla base delle nuove tariffe e delle istruzioni della circolare n. 241 del 7 ottobre 1991, aggiornare la colonna 7 del mod. 1/M e indicare nelle note le unità per le quali la rendita è stata ricalcolata.
Istruzioni specifiche per gli immobili a reddito
Per gli immobili a reddito, nella colonna 13 del mod. 1/M va indicato il canone lordo effettivamente riscosso dalla Sede nel 1993, e non il netto, con annotazione del periodo di riferimento; l’importo va espresso in migliaia di lire. Se spese sostenute nel 1992 non hanno trovato capienza nella dichiarazione 1993, l’eccedenza va riportata nella dichiarazione 1994 con un allegato separato e le relative fatture. Le spese del Piano Energetico Nazionale da indicare in colonna 14 seguono le istruzioni della circolare 23 maggio 1992, n. 139, e devono anch’esse essere espresse in migliaia di lire.
Immobili strumentali e regime ordinario
Per gli immobili strumentali non vengono date ulteriori indicazioni operative oltre al controllo dei dati catastali e della rendita catastale. Per le dichiarazioni successive a quella del 1994, gli adempimenti delle Sedi restano limitati agli immobili strumentali e continuano a valere, per quanto non modificato dalla normativa vigente, le disposizioni delle circolari precedenti richiamate in premessa.
Termine transitorio per la trasmissione dei tabulati
Per la dichiarazione dei redditi in corso i termini di restituzione dei tabulati, previsti dalla circolare 16 luglio 1986 n. 424 PA/148 al 30 settembre e 15 febbraio, sono unificati al 15 febbraio 1994. Entro tale data devono essere trasmessi inderogabilmente i modelli 1/M con le rettifiche e integrazioni catastali, l’indicazione dell’eventuale canone riscosso dalla Sede e la documentazione prescritta.
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